← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Gli intermediari già autorizzati ai sensi del D.Lgs. 415/1996 (c.d. Eurosim) sono iscritti di diritto negli albi previsti dal TUF del 1998.
  • Le SGR già iscritte agli albi previsti dalle leggi precedenti (L. 77/1983 e L. 344/1993) sono iscritte nell’albo SGR del TUF.
  • Le autorizzazioni e le concessioni già rilasciate agli intermediari mantengono la loro efficacia secondo le nuove norme.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 200 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Intermediari già autorizzati

In vigore dal 01/07/1998

1. Le imprese di investimento che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell’albo previsto dall’ articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 sono iscritte di diritto nell’albo previsto dall’articolo

20. 2. Le società di gestione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell’albo previsto dall’ articolo 7, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77 , nell’albo previsto dall’ articolo 3, comma 1 della legge 14 agosto 1993, n. 344 , e nell’albo previsto dall’ articolo 3, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , vengono iscritte di diritto nell’albo previsto dall’articolo 35 e si intendono autorizzate ai sensi dell’articolo

34. 3. Le SICAV che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell’albo previsto dall’ articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 , vengono iscritte di diritto nell’albo previsto dall’articolo

44. 4. Le banche che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzate a prestare servizi di investimento restano autorizzate a prestare i servizi medesimi. Nota all’art. 200: – Il testo dell’ art. 9 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi) è il seguente: “Art. 9 (Albo). –

1. La CONSOB iscrive in un apposito albo le SIM e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all’albo.

2. Le imprese d’investimento indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell’iscrizione all’albo o all’elenco”. – Il testo dell’ art. 7, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare), come modificato dall’ art. 8, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 , è il seguente: “Art. 7 (Vigilanza) –

1. Le società autorizzate alla gestione dei fondi comuni di investimento sono iscritte in un apposito albo tenuto a cura della Banca d’Italia. (Omissis)”. – Il testo dell’ art. 3, comma 1, della legge 14 agosto 1993, n. 344 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi) è il seguente: “Art. 3 (Vigilanza). –

1. Le società autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia, che ne dà comunicazione alla CONSOB. (Omissis)”. – Il testo dell’ art. 3, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi) è il seguente: “Art. 3 (Vigilanza). –

1. Le società autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia. (Omissis)”. – Il testo dell’ art. 9, comma 1, del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 (Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE , relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di società di investimento a capitale variabile (SICAV) è il seguente: “Art. 9 (Vigilanza).–

1. Ai fini della vigilanza sulla SICAV si applicano i commi 2 , 4 , 5 e 6 dell’art. 7, della legge 23 marzo 1983, n. 77 . La SICAV è iscritta in apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia. (Omissis)”.

La continuità degli intermediari nel passaggio al TUF

L’art. 200 TUF è una norma di diritto transitorio che ha assicurato la continuità operativa degli intermediari finanziari nel passaggio dalla normativa previgente al TUF del 1998. All’entrata in vigore del D.Lgs. 58/1998, gli intermediari che operavano sulla base del D.Lgs. 415/1996 (Eurosim, che aveva recepito la Direttiva ISD) non dovevano richiedere nuove autorizzazioni: erano automaticamente iscritti negli albi del TUF.

Le diverse categorie di intermediari

La norma disciplina diverse categorie: (a) le imprese di investimento già iscritte nell’albo ex art. 9 D.Lgs. 415/1996 sono iscritte nell’albo SIM del TUF; (b) le società di gestione già iscritte negli albi ex L. 77/1983 (fondi comuni aperti) e L. 344/1993 (fondi chiusi) sono iscritte nell’albo SGR; (c) le SICAV già iscritte nell’albo ex D.Lgs. 84/1992 sono iscritte nell’albo SICAV del TUF; (d) le società di gestione di mercati già autorizzate mantengono la loro autorizzazione. La continuità è prevista anche per le autorizzazioni delle imprese di investimento comunitarie operanti in Italia.

Significato sistematico

La norma garantisce la certezza del diritto nella fase di transizione: gli intermediari non subiscono interruzioni operative, i loro contratti con la clientela rimangono in vigore, e i rapporti giuridici in corso si regolano con continuità secondo il nuovo quadro normativo. Questa clausola di continuità ha evitato una paralisi del mercato durante l’entrata in vigore del TUF.

Domande frequenti

Le SIM costituite prima del 1998 hanno dovuto richiedere una nuova autorizzazione con l’entrata in vigore del TUF?

No, l’art. 200 TUF prevede l’iscrizione automatica ('di diritto') nell’albo SIM del TUF per le imprese di investimento già iscritte nell’albo del D.Lgs. 415/1996 (Eurosim). Non era necessaria una nuova autorizzazione.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs. 415/1996 sono ancora valide?

Le autorizzazioni e concessioni già rilasciate mantengono la loro efficacia in virtù dell’art. 200 TUF, che le converte automaticamente nelle corrispondenti autorizzazioni previste dal nuovo regime TUF. Eventuali adeguamenti organizzativi o patrimoniali ai nuovi requisiti dovevano comunque essere compiuti entro i termini previsti dalle disposizioni transitorie.

L’art. 200 TUF ha ancora rilievo pratico oggi?

Il rilievo pratico diretto è molto ridotto, essendo trascorsi quasi trent'anni dall’entrata in vigore del TUF. Mantiene tuttavia rilievo interpretativo per la risoluzione di questioni relative alla continuità di rapporti giuridici sorti prima del 1998 e per la ricostruzione storica della progressiva stratificazione normativa del mercato finanziario italiano.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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