Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 203 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Contratti a termine

In vigore dal 01/07/1998

1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 83 del T.U. bancario, e quanto previsto dall’articolo 90, comma 3, del medesimo T.U. bancario, l’ articolo 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell’articolo 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a termine su valute nonché alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente articolo sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorché non ancora eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

2. Per l’applicazione dell’ articolo 76 della legge fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1, può farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Nota all’art. 203: – Per il testo degli articoli 83 e 90 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), cfr. la nota all’art.

57. – Il testo dell’ art. 76 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) è il seguente: “Art. 76 (Contratto di borsa a termine). – Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, è risolto alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.

In sintesi

  • L’art. 76 della legge fallimentare (oggi CCII) si applica agli strumenti finanziari derivati, alle operazioni a termine su valute, alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto in caso di liquidazione coatta amministrativa degli intermediari.
  • Si applicano le regole del netting (compensazione delle obbligazioni reciproche) nelle procedure di insolvenza degli intermediari finanziari.
Indice dei contenuti

Il netting nelle procedure di insolvenza degli intermediari

L’art. 203 TUF disciplina il trattamento dei contratti derivati e dei contratti di finanziamento tramite titoli nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli intermediari. La norma estende l’applicazione dell’art. 76 della legge fallimentare (oggi corrispondente al CCII, Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza) a questa categoria di contratti, garantendo la possibilità di eseguire il netting (compensazione delle obbligazioni reciproche) anche in sede concorsuale.

Il netting nelle operazioni su derivati

Il netting è un meccanismo fondamentale nel mercato dei derivati OTC: in caso di insolvenza di una controparte, consente di compensare tutte le obbligazioni reciproche derivanti dai contratti in portafoglio (close-out netting), determinando un unico saldo netto da pagare o ricevere. Senza il netting, la procedura concorsuale potrebbe selettivamente eseguire i contratti favorevoli al fallimento e ripudiare quelli sfavorevoli (cherry picking), creando asimmetrie gravemente pregiudizievoli per le controparti sane.

Ambito di applicazione

L’art. 203 TUF si applica agli strumenti finanziari derivati di qualsiasi tipo, agli strumenti analoghi individuati ai sensi dell’art. 18, comma 5, lett. a), TUF, alle operazioni a termine su valute, alle operazioni di prestito titoli, ai pronti contro termine e al riporto. Tutti i contratti di questa categoria sono assoggettati al meccanismo di netting in caso di liquidazione coatta amministrativa dell’intermediario, fermo il coordinamento con le norme EMIR per i derivati compensati centralmente.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Regolamento Emittenti Consob - OPA

Regolamento Emittenti Consob - Parte IV (Offerte al pubblico e ammissione alle negoziazioni), disciplina contratti a termine nelle OPA

L'art. 203 TUF dispone che durante il periodo di un'offerta pubblica di acquisto i contratti a termine su strumenti finanziari oggetto dell'offerta sono computati ai fini del calcolo delle soglie di possesso rilevanti per l'OPA obbligatoria. Consob approva il documento d'offerta entro quindici giorni dalla presentazione, verificando che le informazioni consentano ai destinatari di formarsi un giudizio fondato; il termine è ridotto a cinque giorni quando siano richieste autorizzazioni di altre autorità di vigilanza (tra cui Banca d'Italia per intermediari bancari).

Domande frequenti

Cosa accade ai contratti derivati conclusi con un intermediario che va in liquidazione coatta?

L’art. 203 TUF garantisce l’applicazione del meccanismo di close-out netting: tutti i contratti derivati vengono chiusi simultaneamente e le obbligazioni reciproche vengono compensate, determinando un unico saldo netto. Questo evita il cherry picking da parte del curatore della liquidazione.

Il netting si applica anche ai pronti contro termine e al prestito titoli?

Sì, l’art. 203 TUF estende il regime dell’art. 76 L.F. (oggi CCII) anche alle operazioni di prestito titoli, pronti contro termine e riporto, garantendo la protezione del netting per tutte le principali operazioni di finanziamento tramite titoli in caso di insolvenza della controparte intermediaria.

Il netting è riconosciuto anche nel CCII (Codice della Crisi)?

Sì, l’art. 203 TUF fa riferimento alle disposizioni di diritto concorsuale applicabili agli intermediari vigilati ex art. 107 TUB. Con l’entrata in vigore del CCII, le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa degli intermediari mantengono i principi del netting già previsti dalla normativa previgente.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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