- L’art. 76 della legge fallimentare (oggi CCII) si applica agli strumenti finanziari derivati, alle operazioni a termine su valute, alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto in caso di liquidazione coatta amministrativa degli intermediari.
- Si applicano le regole del netting (compensazione delle obbligazioni reciproche) nelle procedure di insolvenza degli intermediari finanziari.
Art. 203 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Contratti a termine
In vigore dal 01/07/1998
1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 83 del T.U. bancario, e quanto previsto dall’articolo 90, comma 3, del medesimo T.U. bancario, l’ articolo 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell’articolo 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a termine su valute nonché alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente articolo sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorché non ancora eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
2. Per l’applicazione dell’ articolo 76 della legge fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1, può farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Nota all’art. 203: – Per il testo degli articoli 83 e 90 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), cfr. la nota all’art.
57. – Il testo dell’ art. 76 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) è il seguente: “Art. 76 (Contratto di borsa a termine). – Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, è risolto alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.
Stesso numero, altri codici
- Art. 203 Codice Civile: Inefficacia della separazione
- Articolo 203 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 203 Codice della Strada: Ricorso al prefetto
- Articolo 203 Codice di Procedura Civile: Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale
- Articolo 203 Codice di Procedura Penale: Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza
- Articolo 203 Codice Penale: Pericolosità sociale
Il netting nelle procedure di insolvenza degli intermediari
L’art. 203 TUF disciplina il trattamento dei contratti derivati e dei contratti di finanziamento tramite titoli nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli intermediari. La norma estende l’applicazione dell’art. 76 della legge fallimentare (oggi corrispondente al CCII, Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza) a questa categoria di contratti, garantendo la possibilità di eseguire il netting (compensazione delle obbligazioni reciproche) anche in sede concorsuale.
Il netting nelle operazioni su derivati
Il netting è un meccanismo fondamentale nel mercato dei derivati OTC: in caso di insolvenza di una controparte, consente di compensare tutte le obbligazioni reciproche derivanti dai contratti in portafoglio (close-out netting), determinando un unico saldo netto da pagare o ricevere. Senza il netting, la procedura concorsuale potrebbe selettivamente eseguire i contratti favorevoli al fallimento e ripudiare quelli sfavorevoli (cherry picking), creando asimmetrie gravemente pregiudizievoli per le controparti sane.
Ambito di applicazione
L’art. 203 TUF si applica agli strumenti finanziari derivati di qualsiasi tipo, agli strumenti analoghi individuati ai sensi dell’art. 18, comma 5, lett. a), TUF, alle operazioni a termine su valute, alle operazioni di prestito titoli, ai pronti contro termine e al riporto. Tutti i contratti di questa categoria sono assoggettati al meccanismo di netting in caso di liquidazione coatta amministrativa dell’intermediario, fermo il coordinamento con le norme EMIR per i derivati compensati centralmente.
Domande frequenti
Cosa accade ai contratti derivati conclusi con un intermediario che va in liquidazione coatta?
L’art. 203 TUF garantisce l’applicazione del meccanismo di close-out netting: tutti i contratti derivati vengono chiusi simultaneamente e le obbligazioni reciproche vengono compensate, determinando un unico saldo netto. Questo evita il cherry picking da parte del curatore della liquidazione.
Il netting si applica anche ai pronti contro termine e al prestito titoli?
Sì, l’art. 203 TUF estende il regime dell’art. 76 L.F. (oggi CCII) anche alle operazioni di prestito titoli, pronti contro termine e riporto, garantendo la protezione del netting per tutte le principali operazioni di finanziamento tramite titoli in caso di insolvenza della controparte intermediaria.
Il netting è riconosciuto anche nel CCII (Codice della Crisi)?
Sì, l’art. 203 TUF fa riferimento alle disposizioni di diritto concorsuale applicabili agli intermediari vigilati ex art. 107 TUB. Con l’entrata in vigore del CCII, le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa degli intermediari mantengono i principi del netting già previsti dalla normativa previgente.