In sintesi
- Le disposizioni del codice civile per le società con azioni quotate in borsa si applicano a tutte le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 206 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disposizioni applicabili alle società alle società quotate in mercati diversi dalla borsa
In vigore dal 01/07/1998
1. Le disposizioni dettate dal codice civile per le società con azioni quotate in borsa si applicano a tutte le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea.
Stesso numero, altri codici
- Art. 206 Codice Civile: Azioni concesse ai creditori del marito
- Articolo 206 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 206 Codice della Strada: Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Articolo 206 Codice di Procedura Civile: Assistenza delle parti all’assunzione
- Articolo 206 Codice di Procedura Penale: Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici
- Articolo 206 Codice Penale: Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
L’estensione delle norme sulle quotate ai mercati UE
L’art. 206 TUF estende il perimetro applicativo delle disposizioni del codice civile riservate alle «società con azioni quotate in borsa» a tutte le società con azioni quotate in qualsiasi mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell’Unione Europea. Prima di questa norma, si poneva il problema se le disposizioni del codice civile si applicassero solo alle società quotate a Piazza Affari (o in altra borsa italiana) o anche a quelle quotate in altri mercati europei.
Rilevanza pratica
La norma è rilevante per le società italiane che hanno scelto di quotarsi in mercati regolamentati di altri Stati membri dell’UE (es. Euronext Amsterdam, Frankfurt Stock Exchange, Nasdaq Nordic) senza avere un listino anche in Italia: l’art. 206 TUF garantisce che queste società siano soggette alle disposizioni protettive del codice civile per le quotate (es. disciplina delle assemblee, norme sull’OPA, trasparenza degli assetti proprietari). È altresì rilevante per le società comunitarie con azioni quotate in Italia ma sede in altro Stato UE.
Domande frequenti
Una società italiana quotata solo a Parigi (Euronext Paris) è soggetta alle norme del codice civile per le quotate?
Sì, l’art. 206 TUF estende le norme del codice civile per le società con azioni quotate in borsa a tutte le società con azioni quotate in mercati regolamentati di altri paesi UE. Una società italiana quotata solo a Parigi rientra nel perimetro di questa norma.
Quale norma del codice civile beneficia di questa estensione?
Tutte le disposizioni del codice civile che fanno riferimento alle 'società con azioni quotate in borsa' si applicano per effetto dell’art. 206 TUF anche alle società quotate in altri mercati regolamentati UE: norme sulle assemblee, sulle deleghe di voto, sulle partecipazioni rilevanti, sulla nomina del collegio sindacale e simili.
Le società quotate su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) rientrano nell’ambito dell’art. 206 TUF?
No, l’art. 206 TUF si riferisce ai mercati regolamentati italiani o UE, non agli MTF. Le società quotate su un MTF (come Euronext Growth Milan) non beneficiano automaticamente dell’estensione, salvo disposizioni specifiche.