Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 208 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile
In vigore dal 01/07/1998
1. Le disposizioni in materia di deleghe di voto si applicano alle assemblee convocate a partire dal sessantesimo giorno successivo all’emanazione dei regolamenti previsti dall’articolo
144. 2. Le disposizioni in materia di azioni di risparmio si applicano anche alle azioni di risparmio già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le società con azioni quotate applicano le disposizioni in materia di nomina del collegio sindacale a partire dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore del presente decreto. Fino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 148, comma 4, si applica l’ articolo 2397, secondo comma, del codice civile .
4. I collegi sindacali nominati prima dell’entrata in vigore del presente decreto ma successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale restano in carica per un solo esercizio.
5. Le altre disposizioni in materia di collegio sindacale e quelle in materia di società di revisione si applicano a partire dall’esercizio sociale che inizia il 1 luglio 1998 o successivamente a tale data.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 208 del Testo Unico della Finanza appartiene alla categoria delle disposizioni transitorie. Norme di questo tipo non dettano una regola sostanziale destinata a operare stabilmente, ma governano il delicato passaggio dal vecchio al nuovo assetto normativo. Nel momento in cui il TUF è entrato in vigore, occorreva stabilire da quando le sue diverse previsioni avrebbero trovato concreta applicazione, evitando vuoti, sovrapposizioni o effetti retroattivi non voluti. L'art. 208 TUF assolve proprio a questa funzione, scandendo i tempi di prima applicazione di alcuni istituti rilevanti.
La natura di norma transitoria
La disposizione si comprende solo alla luce della sua collocazione tra le norme finali e transitorie del Testo Unico. La sua funzione è quella di accompagnare l'ingresso della nuova disciplina, indicando il momento a partire dal quale ciascun gruppo di disposizioni diventa operativo. È una norma servente, priva di un contenuto precettivo autonomo sul piano sostanziale, ma essenziale per garantire un'applicazione ordinata e coerente del corpo normativo che introduce.
La decorrenza delle disposizioni sulle deleghe di voto
Per le previsioni in materia di deleghe di voto, la norma ne ancora l'applicazione alle assemblee convocate a partire da un determinato termine, calcolato a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dal TUF. La scelta di legare l'efficacia all'adozione della normativa secondaria riflette la consapevolezza che alcune disposizioni richiedono, per operare concretamente, un completamento regolamentare. Solo a regolamentazione disponibile, e per le assemblee successive al termine indicato, le nuove regole sulle deleghe trovano applicazione.
Le azioni di risparmio già emesse
Quanto alle azioni di risparmio, la disposizione estende l'applicazione delle nuove regole anche alle azioni già emesse alla data di entrata in vigore del Testo Unico. La previsione assicura uniformità di trattamento, evitando che convivano indefinitamente regimi diversi a seconda del momento di emissione. In questo modo, il nuovo assetto si applica all'intera categoria, garantendo coerenza sistematica e parità tra i titolari.
Il collegio sindacale e il primo rinnovo
Per le disposizioni sulla nomina del collegio sindacale, la norma prevede che le società con azioni quotate le applichino a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del decreto. Fino all'emanazione del regolamento attuativo previsto dal TUF, la disposizione richiama l'applicazione della disciplina codicistica di riferimento. Si tratta di un meccanismo di raccordo che evita di imporre adempimenti immediati e consente l'allineamento alle nuove regole nel momento fisiologico del rinnovo dell'organo di controllo.
La sorte dei collegi sindacali già nominati
La disposizione si occupa anche dei collegi sindacali nominati in un arco temporale specifico, antecedente all'entrata in vigore del decreto ma successivo alla sua pubblicazione. Per essi è prevista una permanenza in carica limitata a un solo esercizio. La regola realizza un compromesso tra l'esigenza di non travolgere immediatamente gli assetti esistenti e quella di favorire un rapido adeguamento alla nuova disciplina, attraverso un rinnovo ravvicinato dell'organo.
La revisione contabile e l'esercizio sociale di riferimento
Per le altre disposizioni in materia di collegio sindacale e per quelle sulla revisione contabile, la norma ancora l'applicazione all'esercizio sociale che inizia a partire da una determinata data. Il riferimento all'esercizio sociale è coerente con la natura di tali attività, che si svolgono in cicli annuali e mal si presterebbero a un'applicazione frazionata nel corso dell'esercizio già avviato. Così si assicura che le nuove regole operino in modo organico fin dall'inizio del ciclo contabile.
La funzione sistematica e il valore residuo della norma
Pur avendo, sul piano pratico, esaurito gran parte della propria efficacia con il completamento della fase di prima applicazione, l'art. 208 TUF conserva un rilevante valore ricostruttivo. Esso testimonia il metodo con cui il legislatore ha gestito la transizione verso il Testo Unico, scandendo l'efficacia delle diverse discipline in funzione delle rispettive caratteristiche. La sua lettura aiuta a comprendere la genesi e la coerenza interna del sistema, oltre a offrire un modello di tecnica normativa nella gestione del diritto intertemporale.
Il diritto intertemporale e la sua funzione
L'art. 208 TUF costituisce un esempio significativo di diritto intertemporale, cioè di quel complesso di regole che governano il passaggio dall'una all'altra disciplina nel tempo. La sua funzione è evitare che l'entrata in vigore di un nuovo corpo normativo produca incertezze sulla disciplina applicabile a situazioni in corso. Stabilendo da quando ciascun gruppo di disposizioni diventa operativo, la norma assicura prevedibilità e ordina la successione delle regole nel tempo. Questo profilo conferisce alla disposizione un valore che trascende la sua specifica materia, offrendo un modello di gestione della transizione normativa.
L'ancoraggio dell'efficacia a eventi determinati
Un tratto comune alle diverse previsioni contenute nella norma è l'ancoraggio dell'efficacia a eventi precisi e verificabili: la convocazione di un'assemblea, il primo rinnovo di un organo, l'inizio di un esercizio sociale, l'emanazione di un regolamento. La scelta di parametri oggettivi risponde all'esigenza di certezza, evitando che l'applicazione delle nuove regole dipenda da valutazioni discrezionali. Ciascun destinatario può così individuare con sicurezza il momento da cui le disposizioni lo riguardano, in coerenza con la funzione di garanzia propria delle norme transitorie, che devono assicurare un passaggio ordinato e non controvertibile al nuovo regime.
L'utilità ricostruttiva per l'interprete attuale
Pur trattandosi di una disposizione che ha in gran parte esaurito i propri effetti pratici, la sua analisi conserva utilità per l'interprete contemporaneo. La comprensione della fase di prima applicazione del Testo Unico consente di cogliere la genesi di alcuni assetti tuttora vigenti e di apprezzare la tecnica con cui il legislatore ha gestito la transizione. Inoltre, l'art. 208 TUF offre un modello replicabile in altri contesti di riforma, in cui occorre coordinare l'introduzione di nuove regole con la salvaguardia delle situazioni in corso. In questa prospettiva, la norma mantiene un valore didattico e sistematico che ne giustifica lo studio anche a distanza dalla sua adozione.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento Consob
Il Regolamento Emittenti Consob disciplina l'intera procedura di sollecitazione e raccolta delle deleghe di voto nelle assemblee di società quotate, dando attuazione agli artt. 143-144 e 208 TUF. Stabilisce i contenuti del modulo di delega, i termini di pubblicazione, le modalità di rappresentanza designata dalla società e la possibilità di raccogliere deleghe non aderenti alle proposte del promotore.
Q&A Consob
Consob ha pubblicato risposte a quesiti frequenti sull'esercizio del voto in assemblea, inclusa la disciplina del rappresentante designato dalla società ex art. 135-undecies TUF e le modalità di delega connesse all'art. 208 TUF per azioni di risparmio e collegio sindacale.
Domande frequenti
Che tipo di norma è l'art. 208 TUF?
È una disposizione transitoria: non detta una regola sostanziale stabile, ma governa il momento di prima applicazione di alcune previsioni del Testo Unico della Finanza.
Quali materie regola sul piano temporale?
Deleghe di voto, azioni di risparmio, nomina del collegio sindacale e revisione contabile, fissando per ciascuna criteri di decorrenza differenziati.
Da quando si applicano le regole sulle deleghe di voto?
Alle assemblee convocate a partire da un termine calcolato dall'emanazione dei regolamenti previsti dal Testo Unico.
Le azioni di risparmio già emesse rientrano nella nuova disciplina?
Sì. La norma estende l'applicazione delle nuove regole anche alle azioni di risparmio già emesse alla data di entrata in vigore del decreto.
La norma è ancora rilevante oggi?
Pur avendo esaurito gran parte della funzione con la fase di prima applicazione, conserva valore ricostruttivo per comprendere la transizione al Testo Unico.