← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Le società di revisione già iscritte nell’albo previsto dal D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 sono iscritte di diritto nell’albo previsto dall’art. 161 TUF.
  • Per i revisori contabili, il termine per l’iscrizione nel registro del Ministero di grazia e giustizia è prorogato di 60 giorni dall’entrata in vigore del TUF.
  • Disciplina ulteriori aspetti transitori relativi alle revisioni in corso e all’abilitazione delle persone fisiche.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 209 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Società di revisione

In vigore dal 01/07/1998

1. Le società di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell’albo previsto dall’ articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 , sono iscritte di diritto nell’albo previsto dall’articolo

161. 2. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il termine previsto dall’ articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132 , è prorogato fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le società con azioni quotate conservano copia della relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio, ai fini degli eventuali accertamenti dell’amministrazione finanziaria sulle corrispondenti dichiarazioni dei redditi. In caso di omissione si applicano le disposizioni dell’ articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . Nota all’art. 209: – Il testo dell’ art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 (Attuazione della delega di cui all’ art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216 , concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa), come modificato dall’ art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 , è il seguente: “Art. 8 (Albo speciale delle società di revisione). –

1. La commissione nazionale per le società e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all’esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto.

2. Salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e 9, nell’albo speciale possono essere iscritte le società che rispondono ai seguenti requisiti: a) oggetto sociale limitato alla revisione e all’organizzazione contabile di aziende; b) rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro dei revisori contabili; c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile , maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro dei revisori contabili; d) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile , maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili; e) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile , azioni nominative e non trasferibili mediante girata.

3. Per l’iscrizione nell’albo le società devono inoltre essere munite di garanzia assicurativa giudicata dalla Commissione idonea a coprire i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività sociale.

4. Le società costituite all’estero aventi in Italia sede secondaria con rappresentanza stabile possono essere iscritte nell’albo purché ricorrano i requisiti indicati dai commi 2 e 3 e salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e

9. 5. Le società costituite all’estero iscritte nell’albo speciale devono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla sede secondaria che esercita nel territorio dello Stato attività di revisione e organizzazione contabile, anche quando la legge applicabile alle società stesse non prescriva la redazione del bilancio.

6. La sostituzione degli amministratori, delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti e dei direttori generali, nonché il trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati alla Commissione entro dieci giorni. È inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell’organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nel presente articolo.

7. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni previste dal comma 6, la Commissione applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, salva la facoltà di cancellazione dall’albo”. – Il testo dell’ art. 13 della legge 13 maggio 1997, n. 132 (Nuove norme in materia di revisori contabili) è il seguente: “Art. 13 (Salvezza dei diritti acquisiti). –

1. Sono iscritti nel registro, purché presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell’ art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , coloro che alla data del 20 aprile 1995: a) sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al terzo comma dell’art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517 , è ridotto a cinque anni; b) sono in possesso di un diploma universitario in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno; c) hanno superato l’esame già previsto dall’art. 13 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 ; d) hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza già previsto dall’ art. 8, terzo comma, lettera c), del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 , nel testo vigente prima della modificazione introdotta con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 “. – Il testo dell’ art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’ art. 4 del D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664 , dall’ art. 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , e dall’ art. 8 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 , è il seguente: “Art. 39 (Redditi determinati in base alle scritture contabili). – Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell’eventuale prospetto di cui al 2 comma dell’art. 3; b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ; c) se l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell’art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell’ufficio; d) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’art.

32. L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. In deroga alle disposizioni del comma precedente l’ufficio delle imposte determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: a) quando il reddito d’impresa non è stato indicato nella dichiarazione; b) (soppressa); c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell’art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all’ispezione una o più scritture contabili prescritte dall’art. 14, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore; d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell’art. 14 del presente decreto. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e

19. Il reddito d’impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell’art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.

La transizione delle società di revisione al TUF

L’art. 209 TUF disciplina la transizione delle società di revisione legale dall’albo previsto dal D.P.R. 136/1975 al nuovo albo istituito dall’art. 161 TUF. Le società già iscritte nell’albo previgente sono state iscritte automaticamente nell’albo TUF, senza necessità di nuove istanze o procedure autorizzative. Questo ha garantito la continuità operativa delle Big Four e delle altre società di revisione che operavano sul mercato italiano.

L’allineamento con il registro dei revisori contabili

L’art. 209 TUF prevedeva anche un raccordo con il registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia (oggi Ministero della giustizia), prorogando di 60 giorni il termine per l’iscrizione obbligatoria. Questo allineamento era necessario perché la revisione legale delle società quotate richiede che i responsabili dell’incarico siano iscritti nel registro nazionale dei revisori, oltre all’iscrizione della società nell’albo della Consob.

Rilievo attuale

L’art. 209 TUF ha esaurito il suo contenuto transitorio. La disciplina delle società di revisione è stata successivamente profondamente riformata con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (che ha istituito il nuovo Registro dei revisori legali) e con la Direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale. Le disposizioni dell’art. 161 TUF sull’albo delle società di revisione sono state adeguate nel corso degli anni per allinearsi alla normativa UE sulla revisione legale.

Domande frequenti

Le società di revisione hanno dovuto fare domanda per iscriversi nell’albo TUF?

No, l’art. 209 TUF prevede l’iscrizione automatica ('di diritto') nell’albo TUF per le società già iscritte nell’albo del D.P.R. 136/1975. Non era necessaria una nuova istanza o un nuovo procedimento autorizzativo.

Qual è la differenza tra l’albo TUF delle società di revisione e il Registro dei revisori legali?

L’albo TUF ex art. 161 (oggi gestito nell’ambito del D.Lgs. 39/2010) riguarda le società abilitate alla revisione dei conti delle società quotate e degli emittenti vigilati. Il Registro dei revisori legali è più ampio e include tutti i revisori persone fisiche e le società abilitate alla revisione legale in generale.

Chi vigila sulle società di revisione delle quotate oggi?

Con la riforma del 2010 (D.Lgs. 39/2010) la vigilanza sulle società di revisione degli enti di interesse pubblico (tra cui le quotate) è affidata alla Consob, che ha poteri ispettivi e sanzionatori. Per le revisioni di società non quotate, la supervisione compete al Ministero dell’economia.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.