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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Modifica il T.U. bancario (D.Lgs. 385/1993) in più punti per coordinarlo con il TUF: comunicazioni del collegio sindacale alla BdI, vigilanza consolidata su gruppi misti banca-SIM, requisiti per le banche che svolgono servizi di investimento.
  • Le modifiche garantiscono la coerenza tra la disciplina bancaria e quella del mercato mobiliare.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 211 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Modifiche al T.U. bancario

In vigore dal 01/07/1998

1. L’articolo 52 del T.U. bancario è sostituito dal seguente: “Articolo 52 – Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti

1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria.

2. Le società che esercitano attività di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca d’Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tali società inviano alla Banca d’Italia ogni altro dato o documento richiesto.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell’articolo

23. 4. La Banca d’Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.”.

2. All’articolo 107 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma: “6. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, quando siano stati autorizzati all’esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l’articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell’ articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 .”.

3. All’articolo 111 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma: “5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall’articolo 107, comma 6.”.

4. L’articolo 160 del T.U. bancario è abrogato. Nota all’art. 211: – Il testo vigente dell’ art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), già modificato dall’ art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 , come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente: “Art. 107 (Elenco speciale). –

1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all’attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia.

2. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell’elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l’adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d’Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d’Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l’esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-bis. La Banca d’Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale restano iscritti anche nell’elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell’art.

106. 6. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, quando siano stati autorizzati all’esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l’art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell’ art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 “. – Il testo vigente dell’ art. 111 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), già modificato dall’ art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 , come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente: “Art. 111 (Cancellazione dall’elenco generale). –

1. Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall’elenco generale per il mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 106, comma 2, qualora venga meno una delle condizioni indicate nell’art. 106, comma 3, lettere a), b) e c), ovvero qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo.

2. La Banca d’Italia, la CONSOB o l’UIC, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di proporre la cancellazione dall’elenco. Per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale la cancellazione dall’elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall’elenco speciale da parte della Banca d’Italia.

3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all’intermediario finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione è effettuata dall’UIC, ovvero dalla Banca d’Italia per gli intermediari iscritti nell’elenco speciale.

4. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori convocano l’assemblea per modificare l’oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società.

5. Il presente art. non si applica nei casi previsti dall’art. 107, comma 6″.

Il coordinamento tra TUF e TUB

L’art. 211 TUF ha apportato modifiche puntuali al Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) per coordinare la disciplina bancaria con il nuovo regime del TUF. Le modifiche riguardano principalmente: (a) i doveri di comunicazione del collegio sindacale delle banche alla Banca d'Italia; (b) la vigilanza consolidata su gruppi bancari che includono anche SIM e altri intermediari mobiliari; (c) i requisiti e le condizioni alle quali le banche possono svolgere servizi di investimento direttamente (senza ricorrere a una SIM separata).

La nuova redazione dell’art. 52 TUB

La principale modifica introdotta dall’art. 211 TUF riguarda l’art. 52 del TUB, dedicato alle comunicazioni del collegio sindacale delle banche alla Banca d'Italia. Il nuovo testo ha chiarito i flussi informativi obbligatori tra gli organi di controllo interno delle banche e l’autorità di vigilanza, in linea con i principi di vigilanza prudenziale e di corporate governance bancaria. Analoghe previsioni sono state introdotte per le società che esercitano la revisione contabile delle banche, che devono a loro volta comunicare alla Banca d'Italia le irregolarità riscontrate.

Significato sistematico

L’art. 211 TUF rappresenta uno dei punti di giunzione tra il TUF e il TUB: il mercato dei capitali non può essere disciplinato in modo efficace senza coordinare la normativa degli intermediari bancari (soggetti al TUB) con quella degli intermediari mobiliari (soggetti al TUF). Le modifiche al TUB hanno garantito che le banche che svolgono attività sia bancaria sia di investimento siano soggette a una supervisione integrata e coerente.

Domande frequenti

Il collegio sindacale di una banca deve riferire irregolarità alla Banca d'Italia?

Sì, l’art. 52 TUB come modificato dall’art. 211 TUF impone al collegio sindacale di informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti che possano costituire irregolarità nella gestione della banca o violazioni della disciplina bancaria.

Una banca può prestare direttamente servizi di investimento?

Sì, le banche autorizzate ai sensi del TUB possono prestare servizi e attività di investimento direttamente, senza costituire una SIM separata. L’art. 18, comma 1, TUF autorizza le banche a svolgere tali attività nel rispetto delle norme del TUF applicabili agli intermediari del settore.

Come è coordinata la vigilanza su un gruppo che comprende sia banche sia SIM?

Le modifiche al TUB introdotte dall’art. 211 TUF hanno garantito la coerenza tra la vigilanza consolidata della Banca d'Italia sui gruppi bancari e la vigilanza della Consob sulle SIM. Per i gruppi misti, si applicano meccanismi di coordinamento inter-autorità che evitano lacune e duplicazioni nel controllo prudenziale.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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