- Dalla data di entrata in vigore del TUF, le procedure di fallimento degli intermediari previsti dall’art. 107 TUB (SIM e soggetti assimilati) per cui non sia stata dichiarata l’esecutività dello stato passivo sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa.
- Il tribunale dichiara con sentenza la conversione; la procedura di LCA prosegue secondo le norme del TUB.
Art. 213 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa
In vigore dal 01/07/1998
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento degli intermediari previsti dall’articolo 107 del T.U. bancario, per i quali ricorrano i presupposti indicati nel comma 6 del medesimo articolo e non sia stata dichiarata l’esecutività dello stato passivo, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa.
2. Fermo restando l’accertamento dello stato di insolvenza già dichiarato, il tribunale, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al (( Ministero dell’economia e delle finanze )) , per l’emanazione del relativo decreto, e alla Banca d’Italia.
3. Gli organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d’Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 213 Codice Civile: Obbligazioni del marito
- Articolo 213 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 213 Codice della Strada: Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa
- Articolo 213 Codice di Procedura Civile: Richiesta d’informazioni alla pubblica amministrazione
- Articolo 213 Codice di Procedura Penale: Ricognizione di persone. Atti preliminari
- Articolo 213 Codice Penale: Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro
La conversione del fallimento in LCA per gli intermediari mobiliari
L’art. 213 TUF ha disciplinato, in via transitoria, la conversione delle procedure di fallimento in corso a carico degli intermediari mobiliari in procedure di liquidazione coatta amministrativa (LCA). La LCA è lo strumento concorsuale speciale riservato agli intermediari finanziari vigilati: a differenza del fallimento ordinario, è gestita da commissari nominati dall’autorità di vigilanza (Banca d'Italia o Ministero dell’economia) e consente un maggiore controllo dello Stato sulla gestione ordinata dell’insolvenza degli intermediari.
La procedura di conversione
La conversione avviene con sentenza del tribunale pronunciata in camera di consiglio, anche d'ufficio: il giudice non deve attendere un’istanza delle parti. La conversione è condizionata al fatto che non sia stata ancora dichiarata l’esecutività dello stato passivo, il che significa che la procedura fallimentare non è ancora giunta a una fase avanzata di liquidazione. Una volta convertita la procedura, il commissario liquidatore è nominato e la LCA prosegue secondo le norme del TUB applicabili alle procedure speciali degli intermediari.
Domande frequenti
Perché gli intermediari finanziari in crisi vengono assoggettati alla LCA invece del fallimento?
La LCA garantisce un maggior controllo dell’autorità di vigilanza (Banca d'Italia o Ministero) sulla gestione dell’insolvenza degli intermediari, tutelando la stabilità del sistema finanziario e i clienti (depositanti, investitori). Il commissario liquidatore è nominato dall’autorità e agisce in stretto coordinamento con la vigilanza.
I creditori degli intermediari in LCA hanno meno tutele rispetto al fallimento ordinario?
I creditori degli intermediari in LCA godono delle protezioni specifiche della disciplina bancaria e finanziaria: sistemi di garanzia dei depositi, sistemi di indennizzo degli investitori (FGIC), e procedure di accertamento del passivo disciplinate dal TUB. In molti casi le tutele sono equivalenti o superiori rispetto al fallimento ordinario.
L’art. 213 TUF è ancora applicabile?
L’art. 213 TUF aveva contenuto transitorio riferito all’entrata in vigore del TUF nel 1998. Il principio che gli intermediari finanziari vadano soggetti alla LCA e non al fallimento ordinario è oggi consolidato nel sistema normativo (TUB, D.Lgs. 180/2015 BRRD, CCII) e non richiede più disposizioni transitorie.