Testo dell'articoloVigente
Art. 213 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa
In vigore dal 01/07/1998
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento degli intermediari previsti dall’articolo 107 del T.U. bancario, per i quali ricorrano i presupposti indicati nel comma 6 del medesimo articolo e non sia stata dichiarata l’esecutività dello stato passivo, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa.
2. Fermo restando l’accertamento dello stato di insolvenza già dichiarato, il tribunale, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al (( Ministero dell’economia e delle finanze )) , per l’emanazione del relativo decreto, e alla Banca d’Italia.
3. Gli organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d’Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
In sintesi
Indice dei contenuti
La conversione del fallimento in LCA per gli intermediari mobiliari
L’art. 213 TUF ha disciplinato, in via transitoria, la conversione delle procedure di fallimento in corso a carico degli intermediari mobiliari in procedure di liquidazione coatta amministrativa (LCA). La LCA è lo strumento concorsuale speciale riservato agli intermediari finanziari vigilati: a differenza del fallimento ordinario, è gestita da commissari nominati dall’autorità di vigilanza (Banca d'Italia o Ministero dell’economia) e consente un maggiore controllo dello Stato sulla gestione ordinata dell’insolvenza degli intermediari.
La procedura di conversione
La conversione avviene con sentenza del tribunale pronunciata in camera di consiglio, anche d'ufficio: il giudice non deve attendere un’istanza delle parti. La conversione è condizionata al fatto che non sia stata ancora dichiarata l’esecutività dello stato passivo, il che significa che la procedura fallimentare non è ancora giunta a una fase avanzata di liquidazione. Una volta convertita la procedura, il commissario liquidatore è nominato e la LCA prosegue secondo le norme del TUB applicabili alle procedure speciali degli intermediari.
Domande frequenti
Perche' gli intermediari in crisi sono soggetti a LCA e non al fallimento?
Perche' la LCA e' lo strumento speciale per gli intermediari vigilati: gestita da commissari nominati dall'autorita', consente un maggiore controllo pubblico sull'insolvenza.
Cosa disciplinava l'art. 213 TUF?
La conversione, in via transitoria, delle procedure di fallimento in corso degli intermediari mobiliari in procedure di liquidazione coatta amministrativa.
A quale condizione avveniva la conversione?
Che non fosse ancora stata dichiarata l'esecutivita' dello stato passivo, ossia che la procedura non fosse in fase avanzata.
Come avviene la conversione?
Con sentenza del tribunale in camera di consiglio, anche d'ufficio, con trasmissione degli atti al MEF e alla Banca d'Italia.
Cosa succede dopo la conversione?
E' nominato il commissario liquidatore e la LCA prosegue secondo le norme del TUB applicabili agli intermediari.