Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 216 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Entrata in vigore
In vigore dal 01/07/1998
1. Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1998.
Vedi anche
→TUF art. 215 - Art. 215 TUF - Disposizioni di attuazione→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Caso pratico: Entrata in vigore TUF: casi pratici art. 216 D.Lgs→Art. 214 TUF – Abrogazioni→Art. 213 TUF – Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa→Art. 212 TUF – Disposizioni in materia di privatizzazioni→Art. 211 TUF – Modifiche al T.U. bancario→Art. 210 TUF – Modifiche al codice civile→Art. 209 TUF – Società di revisione→Art. 208 TUF – Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revision…
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 216 del Testo unico della finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e la disposizione di chiusura del testo unico: stabilisce che il decreto entra in vigore il 1 luglio 1998. Si tratta di una clausola formale, priva di contenuto precettivo sostanziale, ma di indubbia rilevanza pratica: fissa il momento a partire dal quale l'intera disciplina del mercato finanziario contenuta nel TUF ha iniziato a produrre i propri effetti.
La funzione delle norme sull'entrata in vigore
Ogni atto normativo deve indicare il momento da cui inizia a produrre effetti. La regola generale prevede la vacatio legis, ossia un intervallo tra la pubblicazione e l'entrata in vigore, ma il legislatore puo derogarvi fissando una data specifica. L'art. 216 fa proprio questo, indicando il 1 luglio 1998 come data di entrata in vigore del TUF. Questa scelta consente di coordinare l'avvio della nuova disciplina con le esigenze organizzative del mercato e delle autorita di vigilanza.
Il rilievo per il diritto intertemporale
La data di entrata in vigore e cruciale per risolvere le questioni di diritto intertemporale. Essa segna il confine tra il vecchio e il nuovo regime: le situazioni perfezionatesi prima del 1 luglio 1998 restano, di norma, soggette alla disciplina previgente, mentre quelle successive ricadono sotto il TUF. L'interprete che debba stabilire quale normativa applicare a una determinata fattispecie deve dunque verificare la collocazione temporale dei fatti rispetto a questa data.
Il valore di certezza
Dietro l'apparente banalita di una clausola sull'entrata in vigore si cela un valore essenziale: la certezza del diritto. Indicare con precisione il momento da cui la legge produce effetti consente a tutti i destinatari di sapere quando le nuove regole sono divenute vincolanti. In un settore complesso come quello finanziario, questa certezza e particolarmente preziosa, perche evita incertezze sull'individuazione del regime applicabile.
Pubblicazione, conoscibilita e obbligatorieta
L'entrata in vigore presuppone la previa pubblicazione dell'atto normativo nella Gazzetta Ufficiale, momento a partire dal quale la legge diviene conoscibile dalla generalita dei consociati. Il principio per cui la legge si presume conosciuta da tutti, una volta pubblicata e decorso il termine di entrata in vigore, e un pilastro della certezza del diritto. L'art. 216, fissando la data del 1 luglio 1998, individua il momento da cui la presunzione di conoscenza si salda con l'obbligatorieta delle disposizioni del TUF. Da quel momento gli operatori del mercato non possono invocare l'ignoranza della nuova disciplina per sottrarsi alla sua applicazione, secondo i principi generali dell'ordinamento.
La nascita del Testo unico della finanza
Per cogliere il significato della data fissata dall'art. 216 occorre ricordare il contesto in cui il TUF e nato. Il D.Lgs. 58/1998, comunemente noto come legge Draghi dal nome del suo principale ispiratore, ha rappresentato una riforma di sistema della disciplina dell'intermediazione finanziaria e dei mercati, riordinando in un corpo organico previsioni in precedenza disperse in piu testi. La scelta di una data unica di entrata in vigore per un complesso normativo cosi ampio rispondeva all'esigenza di un avvio coordinato dell'intera disciplina, evitando l'applicazione frammentata di singole parti. L'art. 216 e dunque il suggello formale di questa operazione di riordino.
Entrata in vigore e norme transitorie
La data di entrata in vigore non opera in isolamento, ma va coordinata con le norme transitorie del testo unico. Mentre l'art. 216 fissa il momento da cui la disciplina inizia a produrre effetti, le disposizioni transitorie regolano il trattamento delle situazioni a cavallo della riforma. Insieme, queste norme compongono il regime intertemporale del TUF, evitando vuoti e sovrapposizioni. L'interprete che debba stabilire la disciplina applicabile a una fattispecie risalente deve quindi leggere l'art. 216 alla luce delle clausole transitorie, che possono prevedere applicazioni differite o regimi speciali per determinate situazioni pendenti.
La vacatio legis e le scelte del legislatore
La regola generale dell'ordinamento prevede che le leggi entrino in vigore decorso un periodo di vacatio dalla pubblicazione, salvo diversa disposizione. Fissando una data precisa, l'art. 216 esercita la facolta di derogare alla regola ordinaria, scegliendo il 1 luglio 1998 come momento di avvio. Questa scelta non e casuale: l'entrata in vigore di una riforma di sistema deve essere coordinata con la predisposizione degli strumenti attuativi, con l'adeguamento degli operatori e con l'organizzazione delle autorita di vigilanza. La data fissata risponde dunque a un'esigenza di gradualita e di ordinato avvio della nuova disciplina.
Il principio di irretroattivita
L'indicazione della data di entrata in vigore si lega al principio di irretroattivita: di regola la legge dispone solo per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, salvo che essa stessa lo preveda. Per il TUF, l'art. 216 segna il confine oltre il quale le nuove regole divengono operative, lasciando alle situazioni anteriori il regime previgente. Questo principio assicura la prevedibilita delle conseguenze giuridiche e tutela l'affidamento dei destinatari, che non possono vedersi applicare regole non ancora in vigore al momento dei fatti rilevanti.
Indicazioni per l'interprete
Pur trattandosi di una norma di chiusura, l'art. 216 conserva utilita ermeneutica: e il riferimento da cui partire per ricostruire l'applicabilita nel tempo delle disposizioni del TUF e per impostare correttamente eventuali questioni di successione delle leggi. La sua lettura va condotta insieme alle norme transitorie e alle disposizioni di coordinamento contenute nel medesimo testo unico, in modo da ottenere un quadro completo del regime intertemporale applicabile alla disciplina del mercato finanziario.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 216 TUF?
E la norma di chiusura del testo unico e fissa l'entrata in vigore del D.Lgs. 58/1998 al 1 luglio 1998.
Perche e importante la data di entrata in vigore?
Perche segna il momento da cui la disciplina del TUF ha iniziato a produrre effetti, con rilievo per il diritto intertemporale e la certezza del diritto.
Quale regime si applica ai fatti anteriori al 1 luglio 1998?
Di norma resta applicabile la disciplina previgente, mentre i fatti successivi ricadono sotto il regime del TUF.
L'articolo ha un contenuto precettivo sostanziale?
No: e una clausola formale sull'entrata in vigore, priva di contenuto sostanziale, ma essenziale per la certezza e per il diritto intertemporale.