- Modifica il codice civile in materia di sottoscrizione di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441 c.c.).
- Modifica l’art. 2372 c.c. ammettendo le banche e gli intermediari finanziari vigilati come delegati per le deleghe di voto.
- Introduce la possibilità per le società di raccogliere capitale da intermediari vigilati senza le restrizioni del vecchio diritto societario.
Art. 210 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Modifiche al codice civile
In vigore dal 01/07/1998
1. Nell’ articolo 2372, quarto comma, del codice civile sono soppresse le parole: “né ad aziende ed istituti di credito”.
2. L’ articolo 2441, settimo comma, del codice civile è sostituito dal seguente: “Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell’operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento di capitale deve indicarne l’ammontare.”
3. All’ articolo 2630, primo comma, del codice civile è inserito il seguente numero: “4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell’articolo 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte.”.
4. All’ articolo 2633 del codice civile è aggiunto il seguente comma: “Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell’ultimo comma dell’articolo 2420-bis sono puniti con l’ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.”.
5. Nelle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 , è inserito, dopo l’articolo 211, il seguente articolo: “211-bis. Il secondo periodo dell’articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.”. Nota all’art. 210: – Il testo vigente dell’ art. 2372, comma 4, del codice civile , già modificato dall’ art. 8 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, in legge 7 giugno 1974, n. 216 , come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente: “Art. 2372 (Rappresentanza nell’assemblea). (Omissis). La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste. (Omissis)”. – L’ art. 2441 del codice civile disciplina il diritto di opzione. – Il testo vigente dell’ art. 2630 del codice civile , già modificato dall’ art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , dall’ art. 33 del D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30 , e dall’ art. 7 del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 315 , come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente: “Art. 2630 (Violazione di obblighi incombenti agli amministratori). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni gli amministratori, che: 1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate; 2) violano le disposizioni degli articoli 2357, primo comma, 2358, 2359-bis, primo comma, 2360, o quelle degli articoli 2483 e 2522; 3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell’assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti; 4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell’art. 2441, i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte. Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni gli amministratori, che: 1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell’art. 2389; 2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l’assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 2367 e 2446; 3) assumono per conto della società partecipazioni in altre imprese, che, per la misura e per l’oggetto, importano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato dall’atto costitutivo; 4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357-bis, secondo comma, 2357-ter, 2359-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 2359-ter, primo e secondo comma, e 2359-quater, secondo e terzo comma”. – Il testo vigente dell’ art. 2633 del codice civile , già modificato dall’ art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente: “Art. 2633 (Irregolarità dei titoli azionari e obbligazionari). – Gli amministratori delle società per azioni e in accomandita per azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l’osservanza dell’art. 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell’art. 2413, sono puniti con l’ammenda da lire centomila a un milione. Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell’ultimo comma dell’art. 2420-bis sono puniti con l’ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni”.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 210 Codice Civile
- Articolo 210 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 210 Codice della Strada: Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale
- Articolo 210 Codice di Procedura Civile: Ordine di esibizione alla parte o al terzo
- Articolo 210 Codice di Procedura Penale: Esame di persona imputata in un procedimento connesso
- Articolo 210 Codice Penale: Effetti della estinzione del reato o della pena
Le modifiche al codice civile introdotte dal TUF
L’art. 210 TUF ha apportato modifiche puntuali al codice civile per renderlo coerente con il nuovo assetto del mercato dei capitali introdotto dal TUF. Le modifiche riguardano due disposizioni chiave del diritto societario: l’art. 2372 c.c. (deleghe assembleari) e l’art. 2441 c.c. (diritto di opzione negli aumenti di capitale).
La modifica dell’art. 2372 c.c.: deleghe assembleari
Il comma 1 dell’art. 210 TUF ha soppresso dall’art. 2372 c.c. il divieto di conferire deleghe assembleari ad «aziende ed istituti di credito». Prima della riforma, le banche non potevano ricevere deleghe di voto dagli azionisti. La modifica ha consentito alle banche, e più in generale agli intermediari finanziari vigilati, di ricevere e gestire le deleghe di voto assembleari nell’ambito della propria attività di servizio alla clientela.
La modifica dell’art. 2441 c.c.: sottoscrizione da parte di intermediari
Il comma 2 ha modificato l’art. 2441, comma 7, c.c. in materia di esclusione del diritto di opzione negli aumenti di capitale: non si considera escluso o limitato il diritto di opzione quando le nuove azioni sono sottoscritte da banche, enti o società finanziarie soggetti al controllo della Consob o da altri soggetti autorizzati, con l’obbligo di offrire le azioni sottoscritte ai soci in esercizio del diritto di opzione. Questa modifica consente le operazioni di standby underwriting da parte degli intermediari nelle emissioni azionarie.
Domande frequenti
Una banca può raccogliere deleghe di voto dai propri clienti azionisti?
Sì, dopo la modifica dell’art. 2372 c.c. introdotta dall’art. 210 TUF, le banche possono ricevere deleghe assembleari dai loro clienti. Questa possibilità è stata tuttavia assoggettata a regole specifiche sulle deleghe di voto degli intermediari per prevenire conflitti di interessi.
Cosa significa 'standby underwriting' nel contesto dell’art. 2441 c.c. modificato?
È un’operazione in cui una banca o un intermediario si impegna preventivamente a sottoscrivere le azioni di un aumento di capitale che non siano sottoscritte dai soci nell’esercizio del diritto di opzione. La modifica dell’art. 2441 c.c. introdotta dall’art. 210 TUF ha chiarito che questa operazione non configura un’esclusione del diritto di opzione.
Queste modifiche al codice civile sono ancora in vigore?
Le modifiche introdotte dall’art. 210 TUF hanno prodotto effetti permanenti sul codice civile. Alcune di esse sono state poi ulteriormente modificate dalla riforma del diritto societario del 2003 (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), che ha integralmente riscritto le disposizioni del codice civile sulle società per azioni.