- Modifica la disciplina delle privatizzazioni (D.L. 332/1994 conv. L. 474/1994) per raccordarla con la disciplina dell’OPA obbligatoria introdotta dal TUF.
- Le clausole di limite al possesso azionario nelle società privatizzate decadono quando la soglia è superata per effetto di un’OPA promossa ai sensi degli artt. 106 o 107 TUF.
Art. 212 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disposizioni in materia di privatizzazioni
In vigore dal 01/07/1998
1. Il secondo periodo dell’ articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 , è sostituito dal seguente: “La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di un’offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell’ articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 .”. Nota all’art. 212: – Il testo vigente dell’ art. 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , recante norme per l’accelerazione delle procedure di dismissioni di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), già modificato dall’ art. 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504 , convertito con legge 23 novembre 1996, n. 602 , come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente: “Art. 3 (Altre clausole statutarie). –
1. Le società operanti nei settori di cui all’art. 2, nonché le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario non superiore, per le società di cui all’art. 2, al cinque per cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché le società collegate; il limite riguarda altresì i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, società fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all’esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all’ art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149 , come sostituito dall’art. 7, comma 1, lettera b), del presente decreto, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto se si tratta di società quotate, o il venti per cento se si tratta di società non quotate.
2. Con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, il superamento del limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso. Alla partecipazione eccedente il limite alla data del 2 ottobre 1993 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data.
3. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quelle introdotte al fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non possono essere modificate per un periodo di tre anni dall’iscrizione delle relative delibere assembleari. La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di una offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell’ art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 “.
Stesso numero, altri codici
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Il coordinamento tra disciplina delle privatizzazioni e OPA obbligatoria
L’art. 212 TUF ha coordinato la disciplina delle privatizzazioni (D.L. n. 332/1994, c.d. decreto sulle privatizzazioni) con la nuova disciplina dell’OPA obbligatoria introdotta dal TUF. In molte società privatizzate erano state introdotte clausole statutarie che limitavano il possesso azionario da parte di singoli soggetti (golden share e c.d. cap caps): queste clausole rischiavano di impedire l’effettivo esercizio dell’OPA obbligatoria da parte di chi avesse superato le soglie rilevanti.
La decadenza delle clausole di limite al possesso
La norma introduce una regola specifica: la clausola che prevede un limite di possesso decade quando il limite sia superato per effetto di un’OPA promossa ai sensi degli artt. 106 (OPA obbligatoria) o 107 (OPA da consolidamento) TUF. In pratica, chi lancia un’OPA obbligatoria su una società privatizzata non è bloccato dalla clausola di limite al possesso: una volta completata l’OPA, può superare tale limite. Questo principio garantisce la piena efficacia della disciplina dell’OPA obbligatoria anche nelle società privatizzate.
Domande frequenti
Le clausole di golden share impediscono le OPA obbligatorie nelle ex società pubbliche?
No, l’art. 212 TUF prevede che le clausole di limite al possesso nelle società privatizzate decadano quando il limite è superato per effetto di un’OPA promossa ai sensi degli artt. 106 o 107 TUF. L’offerente che lancia un’OPA obbligatoria può quindi superare il cap azionario previsto nello statuto della società privatizzata.
Cosa sono le clausole di limite al possesso nelle società privatizzate?
Sono clausole statutarie introdotte nelle società privatizzate (ex aziende pubbliche) che vietano a un singolo azionista di detenere più di una determinata percentuale del capitale (es. 3%, 5%). Erano uno strumento di prevenzione di acquisizioni indesiderate delle ex aziende di Stato da parte di singoli investitori.
La decadenza della clausola è automatica con l’OPA?
Sì, l’art. 212 TUF prevede la decadenza automatica della clausola di limite al possesso quando il superamento avviene per effetto dell’OPA promossa ai sensi degli artt. 106 o 107 TUF. L’offerente non ha bisogno di una delibera assembleare per neutralizzare la clausola: essa decade di diritto.