Art. 203 CCII – Progetto di stato passivo e udienza di discussione
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il curatore esamina le domande di cui all’articolo 201 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonchè l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.
2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande […] almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall’articolo 201, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza.
3. All’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l’udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.
4. Il debitore può chiedere di essere sentito.
5. Delle operazioni si redige processo verbale.
In sintesi
Il ruolo del curatore nella fase di verifica
L’art. 203 CCII delinea la procedura che conduce alla formazione dello stato passivo, attribuendo al curatore un ruolo centrale nella fase preparatoria dell’udienza. La norma si inscrive nel quadro del Capo III del Titolo V CCII, che disciplina l’accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale, istituto succedaneo del fallimento a partire dal 15 luglio 2022.
Il curatore non è un mero raccoglitore di domande, ma un organo di verifica con poteri di iniziativa procedimentale. Il comma 1 gli attribuisce espressamente la facoltà di eccepire «i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione». Quest'ultima precisione è di rilievo: anche laddove l’azione di inefficacia del titolo (ad esempio, l’azione revocatoria) risulti prescritta, il curatore può comunque opporre l’inefficacia in via di eccezione, in applicazione del principio generale per cui l’eccezione sopravvive all’estinzione dell’azione.
Struttura del progetto di stato passivo
Il progetto deve contenere elenchi separati per: (i) creditori che chiedono l’ammissione di un credito; (ii) titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore. Per ciascuna posizione, il curatore formula «motivate conclusioni», che rappresentano il parere tecnico-giuridico dell’organo di gestione della procedura.
Le conclusioni del curatore vincolano il giudice delegato in senso negativo, nel senso che il giudice non può ammettere un credito in misura superiore a quanto richiesto, ma non in senso positivo: il giudice può discostarsi dalle conclusioni del curatore, purché nei limiti delle domande proposte. L’orientamento prevalente esclude che il giudice delegato possa ammettere d'ufficio crediti non insinuati.
Il contraddittorio pre-udienza
Il sistema delineato dal comma 2 garantisce un contraddittorio anticipato rispetto all’udienza di discussione. Il progetto deve essere depositato almeno quindici giorni prima dell’udienza e trasmesso via PEC ai richiedenti. Creditori, titolari di diritti e debitore possono presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza.
La previsione di osservazioni scritte e documenti integrativi, novità rispetto al previgente sistema, consente alle parti di interloquire con il curatore prima dell’udienza, favorendo la definizione anticipata delle controversie meno complesse e concentrando il dibattito in udienza sui punti effettivamente controversi. Il documento integrativo non può, tuttavia, integrare il ricorso con elementi essenziali originariamente mancanti: l’inammissibilità per difetto dei requisiti ex art. 201, comma 4, CCII non è sanabile in questa fase.
L’udienza di discussione
Il comma 3 disciplina l’udienza innanzi al giudice delegato. La norma prevede che il giudice «anche in assenza delle parti» decide su ciascuna domanda: la presenza dei creditori non è dunque necessaria, e l’assenza non comporta conseguenze pregiudizievoli per la posizione del richiedente, che può aver già espresso le proprie ragioni nelle osservazioni scritte pre-udienza.
Il giudice decide «nei limiti delle conclusioni formulate» (principio dispositivo), tenendo conto: delle eccezioni del curatore, di quelle rilevabili d'ufficio (ad esempio, la nullità del titolo per contrarietà a norme imperative) e di quelle formulate dagli «altri interessati» (altri creditori che hanno un interesse contrario all’ammissione di un determinato credito, ad esempio per le implicazioni sulla graduazione concorsuale).
La possibilità di procedere ad «atti di istruzione» su richiesta di parte consente di acquisire prove nel contraddittorio, ma deve essere compatibile con le «esigenze di speditezza del procedimento». Nella prassi, i tribunali tendono a limitare l’istruzione orale alle sole controversie di particolare complessità, preferendo la definizione documentale delle questioni.
Udienza telematica
Il comma 3 introduce la possibilità che l’udienza si svolga «in via telematica» con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi. La scelta telematica è rimessa al giudice delegato in relazione al numero dei creditori e all’entità del passivo: nelle procedure con centinaia o migliaia di creditori, l’udienza in presenza risulterebbe di fatto impossibile da gestire.
Il riferimento a strutture informatiche di soggetti terzi è stato introdotto per consentire l’utilizzo di piattaforme commerciali di videoconferenza, laddove il sistema informatico dei tribunali non offrisse strumenti adeguati. È tuttavia necessario che tali piattaforme garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la verbalizzazione delle operazioni.
Diritto del debitore di essere sentito
Il comma 4 riconosce al debitore il diritto di chiedere di essere sentito. Si tratta di un diritto e non di un obbligo: la scelta di partecipare è rimessa al debitore, che potrebbe avere un interesse a opporsi all’ammissione di determinati crediti (ad esempio, crediti contestati che incidono sul computo dei voti in eventuali procedure di ristrutturazione connesse) oppure, al contrario, potrebbe preferire astenersi dalla partecipazione per ragioni strategiche.
Domande frequenti
Entro quando il curatore deve depositare il progetto di stato passivo?
Il progetto deve essere depositato e trasmesso via PEC a tutti i richiedenti almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo (art. 203, comma 2, CCII).
I creditori possono contestare le conclusioni del curatore prima dell’udienza?
Sì: creditori, titolari di diritti e debitore possono presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza (art. 203, comma 2, CCII).
L’assenza del creditore all’udienza comporta conseguenze negative?
No: il giudice decide su ciascuna domanda anche in assenza delle parti, senza che l’assenza pregiudichi la posizione del richiedente (art. 203, comma 3, CCII).
Il curatore può eccepire la prescrizione dell’azione a fondamento di un titolo di prelazione?
Sì: il curatore può eccepire l’inefficacia del titolo su cui si fonda la prelazione anche se è prescritta la relativa azione (art. 203, comma 1, CCII), in quanto l’eccezione sopravvive all’azione.