Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 32 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Tutela degli interessi collettivi degli investitori)
In vigore dal 01/07/1998
((
1. Le associazioni dei consumatori inserite nell’elenco di cui all’ articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo. ))
Vedi anche
→TUF art. 32 - Art. 32 TUF - (Promozione e collocamento a distanza di servizi e…→TUF art. 32-ter - Art. 32 ter TUF - (Risoluzione stragiudiziale di controversie)→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 32 quater TUF – (Riserva di attività)→Art. 33 TUF – (Attività esercitabili)→Art. 31 bis TUF – Vigilanza della Consob sull’Organismo→Art. 31 TUF – Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e Organismo…→Art. 34 TUF – Autorizzazione della società di gestione del risparmio→Art. 30 bis TUF – (Modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di i…→Art. 30 TUF – Offerta fuori sede
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La tutela degli interessi collettivi degli investitori
L’art. 32-bis TUF introduce la possibilità per la Consob di agire a tutela degli interessi collettivi degli investitori, non solo degli interessi individuali di singoli clienti, quando rilevi violazioni sistematiche o strutturali delle norme di condotta da parte degli intermediari. Questa prospettiva «aggregata» della vigilanza si affianca a quella individuale e sanzionatoria, mirando a contrastare le pratiche scorrette che, pur producendo danni modesti al singolo cliente, causano effetti significativi sull’intera platea degli investitori.
Tipologie di misure adottabili
La Consob può adottare: ordini di cessazione delle pratiche commerciali illegittime; obblighi di modifica delle clausole contrattuali standard ritenute inique; pubblicazione dei provvedimenti per garantire la massima trasparenza nei confronti del mercato. La pubblicazione ha un effetto di deterrenza aggiuntivo: espone pubblicamente l’intermediario alla sanzione reputazionale, che in certi casi è più rilevante della sanzione pecuniaria.
Rapporto con le azioni private e con le autorità consumeristiche
L’azione pubblica della Consob a tutela degli interessi collettivi si affianca, e non sostituisce, i diritti individuali dei clienti danneggiati di agire per il risarcimento del danno (via ACF o via giudiziaria). Si affianca anche alle competenze dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in materia di pratiche commerciali scorrette nel settore finanziario, in un quadro di coordinamento inter-istituzionale.
Prassi e linee guida
Consob
Prassi e comunicazioni Consob in materia di intermediari e servizi di investimento.
Casi pratici
Caso 1: clausola contrattuale iniqua diffusa
Un intermediario inserisce nei contratti standard una clausola che lede in modo uniforme gli investitori. Un'associazione dei consumatori iscritta nell'elenco ex art. 137 del Codice del consumo e' legittimata ad agire per la tutela degli interessi collettivi nelle forme degli artt. 139 e 140 del medesimo Codice (art. 32-bis TUF).
Caso 2: pratica scorretta nei servizi di investimento
Per una pratica scorretta connessa alla prestazione di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, l'associazione può chiedere l'inibitoria della condotta: l'azione collettiva si affianca, senza sostituirla, alla tutela individuale dei singoli clienti.
Domande frequenti
Chi puo' agire a tutela degli interessi collettivi degli investitori?
Le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo (art. 32-bis TUF).
In quali forme possono agire?
Nelle forme previste dagli artt. 139 e 140 del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005).
A quali servizi si riferisce la tutela?
Ai servizi e attivita' di investimento, ai servizi accessori e alla gestione collettiva del risparmio.
L'azione collettiva sostituisce quella individuale?
No: si affianca al diritto del singolo cliente di agire per il risarcimento del danno, in via giudiziaria o tramite l'ACF.
Cosa tutela l'azione ex art. 32-bis TUF?
Gli interessi collettivi degli investitori, contro pratiche che producono effetti diffusi sull'intera platea anche con danni individuali modesti.
Fonti consultate: 1 fonte verificate