Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 32 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Tutela degli interessi collettivi degli investitori)

In vigore dal 01/07/1998

((

1. Le associazioni dei consumatori inserite nell’elenco di cui all’ articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo. ))

In sintesi

  • La Consob può adottare misure a tutela degli interessi collettivi degli investitori in caso di violazioni sistematiche delle norme di condotta da parte degli intermediari.
  • Le misure possono includere ordini di cessazione delle pratiche illegittime e la pubblicazione dei provvedimenti adottati.
  • L’azione collettiva pubblica della Consob si affianca ai diritti individuali dei clienti e alle azioni private di risarcimento.
Indice dei contenuti

La tutela degli interessi collettivi degli investitori

L’art. 32-bis TUF introduce la possibilità per la Consob di agire a tutela degli interessi collettivi degli investitori, non solo degli interessi individuali di singoli clienti, quando rilevi violazioni sistematiche o strutturali delle norme di condotta da parte degli intermediari. Questa prospettiva «aggregata» della vigilanza si affianca a quella individuale e sanzionatoria, mirando a contrastare le pratiche scorrette che, pur producendo danni modesti al singolo cliente, causano effetti significativi sull’intera platea degli investitori.

Tipologie di misure adottabili

La Consob può adottare: ordini di cessazione delle pratiche commerciali illegittime; obblighi di modifica delle clausole contrattuali standard ritenute inique; pubblicazione dei provvedimenti per garantire la massima trasparenza nei confronti del mercato. La pubblicazione ha un effetto di deterrenza aggiuntivo: espone pubblicamente l’intermediario alla sanzione reputazionale, che in certi casi è più rilevante della sanzione pecuniaria.

Rapporto con le azioni private e con le autorità consumeristiche

L’azione pubblica della Consob a tutela degli interessi collettivi si affianca, e non sostituisce, i diritti individuali dei clienti danneggiati di agire per il risarcimento del danno (via ACF o via giudiziaria). Si affianca anche alle competenze dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in materia di pratiche commerciali scorrette nel settore finanziario, in un quadro di coordinamento inter-istituzionale.

Prassi e linee guida

Casi pratici

Caso 1: clausola contrattuale iniqua diffusa

Un intermediario inserisce nei contratti standard una clausola che lede in modo uniforme gli investitori. Un'associazione dei consumatori iscritta nell'elenco ex art. 137 del Codice del consumo e' legittimata ad agire per la tutela degli interessi collettivi nelle forme degli artt. 139 e 140 del medesimo Codice (art. 32-bis TUF).

Caso 2: pratica scorretta nei servizi di investimento

Per una pratica scorretta connessa alla prestazione di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, l'associazione può chiedere l'inibitoria della condotta: l'azione collettiva si affianca, senza sostituirla, alla tutela individuale dei singoli clienti.

Domande frequenti

Chi puo' agire a tutela degli interessi collettivi degli investitori?

Le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo (art. 32-bis TUF).

In quali forme possono agire?

Nelle forme previste dagli artt. 139 e 140 del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005).

A quali servizi si riferisce la tutela?

Ai servizi e attivita' di investimento, ai servizi accessori e alla gestione collettiva del risparmio.

L'azione collettiva sostituisce quella individuale?

No: si affianca al diritto del singolo cliente di agire per il risarcimento del danno, in via giudiziaria o tramite l'ACF.

Cosa tutela l'azione ex art. 32-bis TUF?

Gli interessi collettivi degli investitori, contro pratiche che producono effetti diffusi sull'intera platea anche con danni individuali modesti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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