← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La Consob può adottare misure a tutela degli interessi collettivi degli investitori in caso di violazioni sistematiche delle norme di condotta da parte degli intermediari.
  • Le misure possono includere ordini di cessazione delle pratiche illegittime e la pubblicazione dei provvedimenti adottati.
  • L’azione collettiva pubblica della Consob si affianca ai diritti individuali dei clienti e alle azioni private di risarcimento.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 32 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Tutela degli interessi collettivi degli investitori)

In vigore dal 01/07/1998

((

1. Le associazioni dei consumatori inserite nell’elenco di cui all’ articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo. ))

La tutela degli interessi collettivi degli investitori

L’art. 32-bis TUF introduce la possibilità per la Consob di agire a tutela degli interessi collettivi degli investitori, non solo degli interessi individuali di singoli clienti, quando rilevi violazioni sistematiche o strutturali delle norme di condotta da parte degli intermediari. Questa prospettiva «aggregata» della vigilanza si affianca a quella individuale e sanzionatoria, mirando a contrastare le pratiche scorrette che, pur producendo danni modesti al singolo cliente, causano effetti significativi sull’intera platea degli investitori.

Tipologie di misure adottabili

La Consob può adottare: ordini di cessazione delle pratiche commerciali illegittime; obblighi di modifica delle clausole contrattuali standard ritenute inique; pubblicazione dei provvedimenti per garantire la massima trasparenza nei confronti del mercato. La pubblicazione ha un effetto di deterrenza aggiuntivo: espone pubblicamente l’intermediario alla sanzione reputazionale, che in certi casi è più rilevante della sanzione pecuniaria.

Rapporto con le azioni private e con le autorità consumeristiche

L’azione pubblica della Consob a tutela degli interessi collettivi si affianca, e non sostituisce, i diritti individuali dei clienti danneggiati di agire per il risarcimento del danno (via ACF o via giudiziaria). Si affianca anche alle competenze dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in materia di pratiche commerciali scorrette nel settore finanziario, in un quadro di coordinamento inter-istituzionale.

Domande frequenti

La Consob può intervenire se una banca applica commissioni non trasparenti a tutti i propri clienti?

Sì, se le violazioni sono sistematiche e pregiudicano gli interessi collettivi degli investitori, la Consob può adottare misure ex art. 32-bis TUF, incluso l’ordine di cessazione della pratica e la pubblicazione del provvedimento, senza che sia necessaria una denuncia individuale.

Cosa è l’ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie)?

L’ACF è l’organismo istituito dalla Consob per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra investitori retail e intermediari finanziari. Il ricorso all’ACF è alternativo al ricorso giudiziario e ha costi nulli per l’investitore. Le decisioni sono vincolanti per gli intermediari aderenti.

La Consob può obbligare un intermediario a rimborsare i clienti danneggiati?

No direttamente. La Consob non ha poteri restitutori: può ordinare la cessazione di pratiche illegittime e sanzionare l’intermediario, ma non può imporre rimborsi individuali. I clienti devono far valere le proprie pretese restitutorie attraverso l’ACF o il giudice ordinario.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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