Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 29 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Banche dell’Unione europea)

In vigore dal 01/07/1998

1. Le banche dell’Unione europea possono prestare servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, nell’esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. Lo stabilimento di succursali è disciplinato dall’articolo 15 del T.U. bancario. La prestazione di servizi di investimento mediante agenti collegati è preceduta da una comunicazione alla Consob, in conformità alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione indicate all’articolo 27, comma

1. 2. Le banche dell’Unione europea possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del T.U. bancario, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro d’origine, i quali non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano. La prestazione di servizi di investimento mediante agenti collegati è preceduta da una comunicazione alla Consob, in conformità alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione indicate all’articolo 27, comma 1.

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In sintesi

  • Le banche dell’Unione europea possono prestare servizi di investimento in Italia tramite succursale o in libera prestazione di servizi, in forza del passaporto CRD/MiFID.
  • La procedura è analoga a quella delle SIM UE (art. 27 TUF): notifica dell’autorità d'origine alla Banca d'Italia o alla Consob.
  • La vigilanza prudenziale rimane dell’autorità del Paese d'origine (home country control); la Consob vigila sulle norme di condotta verso i clienti italiani.
Indice dei contenuti

Il passaporto bancario europeo per i servizi di investimento

L’art. 29-bis TUF disciplina l’operatività in Italia delle banche degli altri Stati UE che prestano servizi di investimento, in forza del passaporto europeo derivante dalla Direttiva CRD IV/V e dalla Direttiva MiFID II. Le banche UE beneficiano di un doppio passaporto: bancario (ex CRD) per l’attività di raccolta del risparmio e creditizia, e finanziario (ex MiFID) per i servizi di investimento. L’art. 29-bis TUF copre specificamente quest'ultimo aspetto.

Procedura di notifica per le banche UE

La procedura è analoga a quella delle SIM UE (art. 27 TUF): la banca estera (es. ING Bank, BNP Paribas) chiede all’autorità d'origine (DNB, ACPR) di notificare alla Banca d'Italia (per i profili prudenziali) e alla Consob (per i servizi di investimento) la propria intenzione di operare in Italia. Le Autorità italiane ricevono la notifica e possono comunicare le condizioni supplementari applicabili nello Stato ospitante.

Il coordinamento della vigilanza cross-border

Per le banche UE che operano in Italia tramite succursale, la vigilanza prudenziale rimane dell’autorità del Paese d'origine (home country control), mentre la Consob e la Banca d'Italia esercitano la vigilanza sul rispetto delle norme di condotta e delle regole di liquidità applicabili alle succursali in Italia. In caso di irregolarità nelle norme di condotta, si applica il meccanismo dell’art. 7-quater TUF.

Prassi e linee guida

regolamento

Consob, Regolamento Intermediari (delibera n. 20307/2018 e ss.mm.ii.)

Disciplina degli obblighi degli intermediari nella prestazione di servizi e attività di investimento.

Domande frequenti

ING Bank (olandese) può aprire una filiale a Roma per i servizi di investimento senza autorizzazione Consob?

Sì, in forza del passaporto MiFID/CRD. ING Bank deve chiedere alla DNB (autorità olandese) di notificare l’intenzione alla Banca d'Italia e alla Consob. Le Autorità italiane hanno 2 mesi per comunicare le condizioni applicabili.

Chi vigila sulla correttezza commerciale di una banca francese che opera a Milano?

La Consob vigila sul rispetto delle norme di condotta MiFID II da parte delle banche UE nei confronti dei clienti italiani. La vigilanza prudenziale rimane dell’ACPR (autorità francese) in base al principio di home country control.

Una banca UE in Italia con passaporto può servire clienti retail italiani con tutti i servizi di investimento?

Sì, se il passaporto MiFID copre i servizi desiderati, la banca UE può servire clienti retail italiani alle stesse condizioni delle banche italiane, rispettando le norme di condotta vigilate dalla Consob.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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