- Le banche italiane autorizzate a prestare servizi di investimento possono farlo senza separata autorizzazione SIM, in forza dell’autorizzazione bancaria e delle disposizioni della Banca d'Italia.
- Le banche che prestano servizi di investimento sono soggette alle norme TUF sulla condotta e alla vigilanza della Consob per questi profili.
- La Banca d'Italia rimane l’autorità prudenziale primaria per le banche italiane.
Art. 29 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Banche italiane)
In vigore dal 01/07/1998
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1. Le banche italiane possono prestare servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell’Unione europea, nell’esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante. Lo stabilimento di succursali è disciplinato dall’articolo 15 del T.U. bancario. La Banca d’Italia può vietare, sentita la Consob, l’impiego di agenti collegati per motivi attinenti all’adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della banca. La Banca d’Italia, sentita la Consob, comunica l’impiego di agenti collegati all’autorità competente dello Stato membro ospitante in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del comma
4. 2. Le banche italiane possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell’Unione europea, in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l’impiego di agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma
4. 3. Alla prestazione di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, da parte di banche italiane in Stati non UE si applicano gli articoli 15 e 16 del T.U. bancario.
4. La Banca d’Italia disciplina le modalità e le procedure per la prestazione dei servizi di investimento ai sensi dei commi 1, 2 e 3, in conformità con le disposizioni previste dal Meccanismo di Vigilanza Unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 .)) ((73))
Stesso numero, altri codici
- Art. 29 Codice Civile: Divieto di nuove operazioni
- Articolo 29 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 29 Codice del Consumo: Prescrizioni
- Articolo 29 Codice della Strada: Piantagioni e siepi
- Articolo 29 Codice di Procedura Civile: Forma ed effetti dell’accordo delle parti
- Articolo 29 Codice di Procedura Penale: Cessazione del conflitto
Le banche italiane come intermediari finanziari
L’art. 29 TUF disciplina il regime applicabile alle banche italiane che prestano servizi e attività di investimento. A differenza delle SIM, che devono ottenere una specifica autorizzazione Consob, le banche italiane possono prestare servizi di investimento sulla base della propria autorizzazione bancaria, senza procedura autorizzatoria separata. Questo riflette il fatto che le banche sono già sottoposte a un regime autorizzatorio e di vigilanza prudenziale stringente da parte della Banca d'Italia.
Applicabilità delle norme TUF alle banche
Quando le banche italiane prestano servizi di investimento (es. Gamma Banca che gestisce portafogli o distribuisce fondi), si applicano le norme TUF sulle regole di condotta: obblighi di adeguatezza, best execution, trasparenza pre e post-negoziazione, gestione dei conflitti di interesse, separazione patrimoniale. In questi aspetti, la Consob esercita la vigilanza sul comportamento delle banche nei confronti dei clienti, in coordinamento con la Banca d'Italia per i profili prudenziali.
Il regime di vigilanza ibrido per le banche
Le banche che prestano servizi di investimento sono soggette a un regime di vigilanza «ibrido»: la Banca d'Italia vigila sulla solidità patrimoniale e sull’adeguatezza dei sistemi di controllo interno; la Consob vigila sulle norme di condotta nei confronti dei clienti. Questo doppio binario richiede un coordinamento stretto tra le due Autorità per evitare lacune o duplicazioni, realizzato attraverso protocolli d'intesa e comunicazioni periodiche.
Domande frequenti
Una banca italiana deve ottenere un’autorizzazione separata per gestire portafogli dei clienti?
No, le banche italiane possono prestare servizi di investimento (inclusa la gestione di portafogli) in forza dell’autorizzazione bancaria, senza procedura autorizzatoria separata davanti alla Consob (art. 29 TUF).
La Consob può sanzionare una banca per vendita inadeguata di prodotti finanziari?
Sì, la Consob esercita la vigilanza sul rispetto delle norme di condotta TUF/MiFID II da parte delle banche nella prestazione di servizi di investimento, inclusa la correttezza delle raccomandazioni di investimento e la gestione dei conflitti di interesse.
Qual è la differenza tra vigilanza Banca d'Italia e vigilanza Consob su una banca che vende fondi?
La Banca d'Italia vigila sulla solidità patrimoniale della banca, sul rispetto del CRR e della CRD (requisiti di capitale), e sui rischi di credito e liquidità. La Consob vigila sul comportamento della banca nella distribuzione dei fondi ai clienti: adeguatezza, informativa, gestione conflitti di interesse.