← Torna a Antiriciclaggio - D.Lgs. 231/2007
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • È vietato ai soggetti obbligati avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
  • La norma è stata integralmente sostituita dal D.Lgs. 90/2017: il testo originario consentiva l’adeguata verifica tramite terzi con responsabilità finale del soggetto obbligato.
  • Il divieto assoluto riguarda i Paesi terzi ad alto rischio identificati ai sensi del Regolamento delegato UE 2016/1675.
  • I soggetti obbligati restano liberi di avvalersi di terzi stabiliti in Stati UE o in Paesi terzi non ad alto rischio, nel rispetto dei requisiti degli artt. 27-28 del decreto.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 29 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Esecuzione da parte di terzi aventi sede in

In vigore dal 29/12/2007

Paesi ad alto rischio (1) 1. È fatto divieto ai soggetti obbligati di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 29 (Ambito e responsabilità) – 1. Al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), b) e c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto possono fare affidamento sull’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi. Responsabili finali dell’assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al presente decreto che ricorrono a terzi.“.

La norma vigente: un divieto assoluto

L’art. 29 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, nella formulazione risultante dalla sostituzione operata dall’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, si riduce a un’unica previsione di divieto: i soggetti obbligati non possono avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio per l’esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela. La norma è di assoluta semplicità testuale ma di elevata importanza sistematica, poiché chiude ogni varco a meccanismi di outsourcing dell’adeguata verifica verso giurisdizioni a rischio elevato.

Il confronto con il testo previgente

Il testo originario dell’art. 29, vigente fino al D.Lgs. 90/2017, disciplinava il meccanismo generale dell’adeguata verifica tramite terzi: i soggetti obbligati potevano fare affidamento sull’adempimento degli obblighi di adeguata verifica effettuato da terzi (banche, notai, commercialisti, altri soggetti obbligati), restando responsabili finali dell’adempimento. Questa disciplina positiva è stata spostata negli artt. 27 e 28 del decreto, che regolano rispettivamente l’affidamento a terzi in generale e le responsabilità. L’art. 29 è diventato così il solo contenitore del divieto geografico, rafforzando la logica del sistema: la delega dell’adeguata verifica è ammessa (artt. 27-28), ma non può passare attraverso soggetti stabiliti in giurisdizioni che il diritto europeo considera ad alto rischio.

Cosa si intende per Paesi terzi ad alto rischio

I Paesi terzi ad alto rischio sono quelli identificati dalla Commissione europea tramite atti delegati adottati ai sensi dell’art. 9 della IV Direttiva AML (Dir. UE 2015/849). Il Regolamento delegato UE 2016/1675 elenca tali Paesi e viene aggiornato periodicamente dalla Commissione in base alle valutazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) e alle proprie analisi autonome. L’inserimento nella lista comporta automaticamente la classificazione come Paese terzo ad alto rischio ai fini del D.Lgs. 231/2007, con le conseguenze previste dall’art. 24 (EDD obbligatoria) e dall’art. 29 (divieto di utilizzo di terzi ivi stabiliti per l’adeguata verifica). La lista è soggetta a continue revisioni: la Commissione può inserire o rimuovere Paesi in risposta all’evoluzione della loro conformità agli standard GAFI. Rientrano stabilmente in lista Paesi come la Corea del Nord, l’Iran e altri Stati con regimi AML gravemente carenti.

Le conseguenze operative del divieto

Il divieto dell’art. 29 ha conseguenze pratiche significative per i soggetti obbligati che hanno strutture di gruppo o rapporti con corrispondenti in Paesi a rischio. Un istituto bancario italiano non può demandare l’identificazione del cliente a una propria filiale o banca corrispondente stabilita in un Paese terzo ad alto rischio: dovrà condurre l’adeguata verifica direttamente, attraverso la propria struttura o tramite terzi situati in giurisdizioni ammesse. Allo stesso modo, un commercialista italiano non può fare affidamento sull’identificazione effettuata da un collega o da un intermediario con sede in un Paese ad alto rischio. Il soggetto obbligato dovrà acquisire direttamente i documenti identificativi del cliente, o avvalersi di terzi situati in Stati UE o in Paesi terzi con requisiti AML equivalenti.

Il coordinamento con gli artt. 27 e 28

L’art. 29 va letto in coordinamento con gli artt. 27 e 28 del decreto, che regolano il meccanismo positivo dell’adeguata verifica tramite terzi. L’art. 27 stabilisce che i soggetti obbligati possono fare affidamento su altri soggetti obbligati per l’adempimento degli obblighi di identificazione e verifica (art. 19, comma 1, lettere a, b e c), ma restano responsabili finali dell’adempimento. Possono essere terzi ammessi: banche, intermediari finanziari, notai, commercialisti, avvocati e altri soggetti obbligati ai sensi del decreto, purché stabiliti in Italia, in un altro Stato UE o in un Paese terzo non ad alto rischio. L’art. 28 disciplina la trasmissione delle informazioni acquisite dal terzo e la responsabilità. Il divieto dell’art. 29 costituisce quindi il limite esterno del sistema di delega: fissa il perimetro geografico oltre il quale la delega non è ammissibile a prescindere dalla qualità del terzo o dalla sua affidabilità effettiva.

Il rapporto con il Regolamento UE 2024/1624

Il Regolamento UE 2024/1624 (single rulebook AML), destinato a trovare applicazione diretta dal luglio 2027, mantiene il divieto di affidamento a terzi stabiliti in Paesi terzi ad alto rischio e lo rafforza ulteriormente, richiedendo che i terzi utilizzabili soddisfino standard equivalenti a quelli previsti dal Regolamento. L’AMLA (Authority for Anti-Money Laundering) potrà redigere orientamenti sull’applicazione del divieto e sulle procedure di due diligence da condurre sui terzi ammessi. Il principio di fondo resta immutato: l’outsourcing dell’adeguata verifica è uno strumento legittimo di efficienza operativa, ma non può essere uno strumento per aggirare gli standard di tutela del sistema attraverso la localizzazione in giurisdizioni vulnerabili.

Considerazioni per il professionista

Per il commercialista o il notaio che opera in contesti internazionali, l’art. 29 impone una verifica preliminare: prima di affidarsi a un terzo per l’adeguata verifica della clientela, occorre accertare che tale terzo non sia stabilito in un Paese terzo ad alto rischio. Questa verifica richiede di consultare periodicamente il Regolamento delegato UE 2016/1675 nella versione aggiornata. In caso di dubbio sulla classificazione di una giurisdizione, è prudente condurre l’adeguata verifica in proprio. Il mancato rispetto del divieto espone il soggetto obbligato alle sanzioni previste dagli artt. 56 e seguenti del decreto, potenzialmente aggravate dalla circostanza che la violazione ha riguardato uno dei presidi fondamentali del sistema.

Domande frequenti

Cosa vieta l’art. 29 del D.Lgs. 231/2007?

Vieta ai soggetti obbligati di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio per l’esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Il divieto è assoluto e non ammette eccezioni basate sulla qualità o affidabilità del terzo.

Chi sono i Paesi terzi ad alto rischio ai fini antiriciclaggio?

I Paesi identificati dalla Commissione europea tramite il Regolamento delegato UE 2016/1675 (e suoi aggiornamenti), sulla base delle valutazioni del GAFI. L’elenco è aggiornato periodicamente e la sua consultazione è necessaria prima di affidarsi a terzi esteri per l’adeguata verifica.

I soggetti obbligati possono comunque affidarsi a terzi per l’adeguata verifica?

Sì, nel rispetto degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 231/2007, purché il terzo sia stabilito in Italia, in un altro Stato UE o in un Paese terzo non ad alto rischio. Il soggetto obbligato resta responsabile finale dell’adempimento anche quando delega l’adeguata verifica a terzi.

Qual era il contenuto del vecchio art. 29 prima del D.Lgs. 90/2017?

Il testo previgente disciplinava il meccanismo positivo dell’adeguata verifica tramite terzi: i soggetti obbligati potevano affidarsi ad altri soggetti obbligati per l’adempimento degli obblighi di identificazione, restando responsabili finali. Questa disciplina è ora contenuta negli artt. 27 e 28; l’art. 29 si riduce al solo divieto geografico.

Il divieto dell’art. 29 sopravviverà all’entrata in vigore del Regolamento UE 2024/1624?

Sì. Il Regolamento UE 2024/1624 (applicabile dal luglio 2027) mantiene il divieto di affidamento a terzi in Paesi ad alto rischio e lo rafforza, richiedendo che i terzi ammissibili soddisfino standard equivalenti a quelli del Regolamento. L’AMLA potrà fornire orientamenti applicativi.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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