- I soggetti obbligati rimangono responsabili dell’adeguata verifica della clientela anche quando si avvalgono di verifiche effettuate da terzi.
- Devono valutare l’idoneità e la sufficienza degli elementi raccolti dai terzi rispetto agli obblighi del decreto.
- In caso di dubbi sull’identità del cliente, dell’esecutore o del titolare effettivo, il soggetto obbligato procede in proprio all’identificazione.
- La responsabilità non si trasferisce al terzo delegato: rimane sempre in capo al soggetto obbligato principale.
Art. 28 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Responsabilità dei soggetti obbligati (1)
In vigore dal 29/12/2007
1. I soggetti obbligati, responsabili dell’adeguata verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti. In caso di dubbi sull’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a compierne l’identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 28 (Obblighi rafforzati) – 1. Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei casi indicati ai commi 2, 4 e 5. 2. Quando il cliente non è fisicamente presente, gli enti e le persone soggetti al presente decreto adottano misure specifiche e adeguate per compensare il rischio più elevato applicando una o più fra le misure di seguito indicate: a) accertare l’identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari; b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva; c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio. 3. Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi: a) qualora il cliente sia già identificato in relazione a un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate; b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamen- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 29-30 58 to; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono; c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero siano dotati di identità digitale di livello massimo di sicurezza nell’ambito del Sistema di cui all’articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005; d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana, così come indicata nell’articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153. 4. In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari, gli enti creditizi devono: a) raccogliere sull’ente creditizio corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto; […] b) valutare la qualità dei controlli in materia di contrasto al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo cui l’ente corrispondente è soggetto; c) ottenere l’autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente prima di aprire nuovi conti di corrispondenza; d) definire in forma scritta i termini dell’accordo con l’ente corrispondente e i rispettivi obblighi; e) assicurarsi che l’ente di credito corrispondente abbia verificato l’identità dei clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire all’intermediario finanziario controparte i dati del cliente e del titolare effettivo ottenuti a seguito dell’assolvimento di tali obblighi. 5. Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario, gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono: a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta; b) ottenere l’autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti; c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell’operazione; d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale. 6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo. 7. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l’anonimato e adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l’utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 7 bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e dall’OCSE, nonchè delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e delle difficoltà riscontrate nello scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale. 7 ter. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11, 12, 13 e 14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono dall’instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l’identità. 7 quater. Con il decreto di cui al comma 7-bis sono stabilite le modalità applicative ed il termine degli adempimenti di cui al comma 7- ter.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 61, comma 4, DLgs. 26.8.2016 n. 179, pubblicato in G.U. 13.9.2016 n. 214; – l’art. 36, comma 1, lett. a), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122; – l’art. 15, comma 1, lett. a), b), c) e d) DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256.
Stesso numero, altri codici
- Art. 28 Codice Civile: Trasformazione delle fondazioni
- Articolo 28 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 28 Codice del Consumo: Ambito di applicazione
- Articolo 28 Codice della Strada: Obblighi dei concessionari di determinati servizi
- Articolo 28 Codice di Procedura Civile: Foro stabilito per accordo delle parti
- Articolo 28 Codice di Procedura Penale: Casi di conflitto
La responsabilità del soggetto obbligato nell’adeguata verifica: il principio cardine
L’articolo 28 del D.Lgs. n. 231/2007, sostituito dal D.Lgs. n. 90/2017, disciplina la responsabilità dei soggetti obbligati in materia di adeguata verifica della clientela, con specifico riguardo alla posizione di chi si avvale di verifiche effettuate da terzi. La rubrica dell’articolo recita «Responsabilità dei soggetti obbligati», a differenza del testo previgente che disciplinava gli «Obblighi rafforzati»: il cambio di intestazione riflette uno spostamento di prospettiva, dall’identificazione di obblighi specifici all’affermazione di un principio generale di responsabilità non delegabile.
Valutazione dell’idoneità delle verifiche effettuate da terzi
Il comma 1 stabilisce che i soggetti obbligati, responsabili dell’adeguata verifica, devono valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate da terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dal decreto. La norma si applica nei casi in cui il D.Lgs. n. 231/2007 consente di avvalersi di soggetti terzi per l’esecuzione degli adempimenti di adeguata verifica, come previsto dagli articoli 26 e 27 del medesimo decreto (ricorso a terzi per l’adeguata verifica).
La valutazione deve essere effettuata entro i limiti della diligenza professionale. Questo standard, mutuato dal diritto civile, implica che il soggetto obbligato non è tenuto a ripetere sistematicamente ogni verifica già effettuata dal terzo, ma deve compiere un controllo critico e ragionato sulla qualità e completezza delle informazioni ricevute. La diligenza professionale richiesta è quella del professionista medio del settore di riferimento, non dello specialista antiriciclaggio.
Verifica della veridicità dei documenti
Il soggetto obbligato deve verificare, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti dal terzo. Questo obbligo non impone un’attività investigativa approfondita, ma richiede di esaminare la coerenza formale e sostanziale della documentazione ricevuta, rilevando eventuali incongruenze, anomalie o elementi di dubbia autenticità. Nel contesto della verifica documentale, assumono rilievo strumenti come il riscontro con banche dati pubbliche (ad esempio, il Registro imprese per le società), i sistemi di verifica dell’identità digitale e i controlli sui documenti di identità attraverso le procedure previste dall’UIF.
Identificazione diretta in caso di dubbi
La norma prevede un meccanismo di salvaguardia fondamentale: in caso di dubbi sull’identità del cliente, dell’esecutore o del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono in proprio a compierne l’identificazione e ad adempiere direttamente agli obblighi di adeguata verifica. Il dubbio può derivare da incongruenze nella documentazione ricevuta, da informazioni contrastanti, da segnali di anomalia comportamentale o da altre circostanze che inducano incertezza sull’identità delle persone coinvolte nell’operazione o nel rapporto. La soglia del dubbio è volutamente bassa: non è richiesta la certezza di un’irregolarità, ma è sufficiente un ragionevole interrogativo sull’identità dei soggetti.
Irrinunciabilità della responsabilità
Il principio fondamentale dell’articolo 28 è che la responsabilità per l’adeguata verifica non si trasferisce al terzo incaricato della verifica. Anche quando il soggetto obbligato si avvale legittimamente di un terzo ai sensi degli articoli 26 e 27, rimane l’unico responsabile dell’adeguamento agli obblighi del decreto. In caso di violazioni, le sanzioni previste dagli articoli 56 e seguenti del decreto si applicano al soggetto obbligato principale, non al terzo. Questo principio è coerente con l’impostazione della IV Direttiva antiriciclaggio, che esclude qualsiasi possibilità di esonero dalla responsabilità attraverso la delega a soggetti terzi.
Contesto applicativo: distinzione tra art. 28 e obblighi rafforzati
Il testo previgente dell’art. 28 disciplinava gli obblighi rafforzati di adeguata verifica, ora collocati all’art. 24. La sostituzione integrale dell’articolo riflette una scelta sistematica: separare nettamente il tema della responsabilità del soggetto obbligato (art. 28) da quello delle misure rafforzate applicabili in presenza di alto rischio (art. 24). Per i professionisti che operano in strutture organizzate o che si avvalgono di reti di distribuzione, l’art. 28 impone una procedura di controllo interno sulla qualità delle verifiche effettuate a valle, che deve essere formalizzata nelle policy aziendali antiriciclaggio e documentata nel fascicolo del cliente.
Implicazioni per commercialisti e altri professionisti
Per i commercialisti e gli altri professionisti di cui all’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007, l’art. 28 assume rilievo quando si avvalgono di collaboratori o strutture di rete per l’esecuzione delle verifiche sui clienti. La responsabilità professionale rimane in capo al professionista iscritto all’albo, che non può esimersi invocando la delega a un collaboratore o a un network. In presenza di segnali di allerta, il professionista è tenuto ad approfondire personalmente l’identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, documentando il processo nel fascicolo della prestazione.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare MEF Dipartimento del Tesoro del 6 luglio 2017 (D.Lgs. 90/2017)
Agenzia delle Entrate
Chiarimenti sulla riformulazione degli obblighi a carico dei soggetti obbligati post recepimento IV Direttiva: la circolare illustra il riparto di responsabilita ex art. 28 fra organi di amministrazione, controllo e personale operativo, e il sistema di presidi organizzativi proporzionati al rischio (politiche, procedure, formazione, funzioni di controllo).
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itCircolare MEF Dipartimento del Tesoro prot. DT 56499 del 17 giugno 2022
Agenzia delle Entrate
Indica come la responsabilita dei soggetti obbligati per le violazioni amministrative AML vada apprezzata anche in funzione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo (controlli interni, funzioni antiriciclaggio, segnalazioni interne) richiesto dall'art. 28: l'idoneita del presidio rileva sia per l'imputazione sia per la commisurazione della sanzione ex art. 67.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itDomande frequenti
Se un soggetto obbligato si avvale di un terzo per l’adeguata verifica, è esonerato dalla responsabilità?
No. Ai sensi dell’art. 28, D.Lgs. n. 231/2007, la responsabilità dell’adeguata verifica rimane sempre in capo al soggetto obbligato, anche quando le verifiche siano state effettuate da un terzo ai sensi degli artt. 26 e 27. Il soggetto obbligato deve valutare l’idoneità delle verifiche ricevute.
Cosa deve fare il soggetto obbligato se ha dubbi sull’identità del cliente verificata da un terzo?
Deve provvedere in proprio all’identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, adempiendo direttamente agli obblighi di adeguata verifica senza possibilità di delegare ulteriormente.
La verifica della veridicità dei documenti ricevuti dal terzo richiede un’attività investigativa approfondita?
No. È sufficiente un controllo di diligenza professionale: esaminare la coerenza formale e sostanziale della documentazione, rilevare incongruenze o anomalie evidenti e effettuare riscontri con le banche dati pubbliche disponibili.
Un commercialista che delega la verifica antiriciclaggio a un collaboratore rimane responsabile?
Sì. La responsabilità per l’adeguata verifica della clientela rimane in capo al professionista iscritto all’albo. La delega interna non esonera il professionista dalle conseguenze sanzionatorie previste dagli artt. 56 ss. del D.Lgs. n. 231/2007.
L’art. 28 disciplina ancora gli obblighi rafforzati di adeguata verifica?
No. Con la sostituzione operata dal D.Lgs. n. 90/2017, l’art. 28 disciplina ora la responsabilità del soggetto obbligato nell’adeguata verifica. Gli obblighi rafforzati sono stati trasferiti all’art. 24 del D.Lgs. n. 231/2007.