- Disciplina le misure rafforzate di adeguata verifica (EDD) applicabili in presenza di elevato rischio di riciclaggio.
- Per i rapporti corrispondenti transfrontalieri con istituti di paesi terzi, impone verifiche approfondite sulla struttura proprietaria e sulla qualità dei controlli AML della controparte.
- Vieta agli intermediari di aprire o mantenere conti di corrispondenza con banche di comodo (shell banks).
- Per le persone politicamente esposte (PEP) richiede autorizzazione dell’alta dirigenza, verifica dell’origine del patrimonio e monitoraggio rafforzato.
- Prevede obblighi aggiuntivi per rapporti con paesi terzi ad alto rischio, inclusa l’autorizzazione dirigenziale preventiva.
Art. 25 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela
In vigore dal 29/12/2007
(1) 1. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell’applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale. 2. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l’esecuzione di pagamenti, (2) con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo gli intermediari bancari e finanziari, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, al momento dell’avvio del rapporto (3) adottano le seguenti ulteriori misure: a) raccolgono sull’ente creditizio o istituto finanziario corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la relativa struttura proprietaria e la natura delle attività svolte nonchè per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualità della vigilanza cui l’ente o corrispondente è soggetto; b) valutano la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l’ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero è soggetto; c) ottengono l’autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza; d) definiscono in forma scritta i termini dell’accordo con l’ente creditizio o istituto finanziario corrispondente e i rispettivi obblighi; e) si assicurano che l’ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che l’ente o l’istituto effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all’intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela; f) assicurano un monitoraggio costante del rapporto con l’ente creditizio o l’istituto finanziario corrispondente, con frequenza e intensità commisurate al servizio di corrispondenza svolto. 3. È fatto divieto agli intermediari bancari e finanziari di aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo. 4. I soggetti obbligati definiscono adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta e, nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con persone politicamente esposte, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure: a) ottengono l’autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un’operazione occasionale con tali clienti; b) applicano misure adeguate per stabilire l’origi- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 25 54 ne del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell’operazione; c) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale. 4 bis. Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1: a) acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; b) acquisiscono informazioni sull’origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo; c) acquisiscono informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite; d) acquisiscono l’autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un’operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio; e) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l’intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento. (4) 4 ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, le autorità di vigilanza di settore, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all’articolo 11, comma 2, possono prevedere ulteriori misure di adeguata verifica rafforzata della clientela. Le autorità di vigilanza di settore possono inoltre prevedere obblighi di informativa periodica delle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nonchè limitazioni all’apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti aventi sede nei medesimi paesi. (4) 4 quater. Al fine di contenere il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso ai paesi terzi ad alto rischio le autorità di vigilanza di settore, nell’esercizio delle loro attribuzioni e per le finalità di cui al presente decreto, possono anche adottare, ove ritenuto necessario, una o più delle seguenti misure: a) negare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria o finanziaria sul territorio della Repubblica a società controllate da intermediari con sede nei paesi terzi ad alto rischio ovvero negare agli stessi intermediari l’autorizzazione allo stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica; b) negare agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica l’autorizzazione a istituire succursali sul territorio dei predetti paesi terzi ad alto rischio; c) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di rafforzare i controlli sui conti correnti di corrispondenza e sui rapporti ad essi assimilabili, intrattenuti con intermediari corrispondenti con sede nei predetti paesi terzi e, se necessario, chiuderli; d) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di intensificare le verifiche, anche ispettive, sulle società controllate o sulle succursali insediate in paesi terzi ad alto rischio. (4) 5. Nel caso in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte, i soggetti obbligati osservano, al momento del pagamento della prestazione ovvero della cessione del contratto, le seguenti ulteriori misure: a) informare l’alta dirigenza prima del pagamento dei proventi della polizza; b) eseguire controlli più approfonditi sull’intero rapporto con il contraente. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 25 (Obblighi semplificati) -1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) dell’articolo 15, comma 1, alla lettera d) dell’articolo 16, comma 1, ed alla lettera c) dell’articolo 17, comma 1, se il cliente è: a) uno dei soggetti indicati all’articolo 11, commi 1 e 2, lettera b); b) un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva; c) un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi. c-bis) una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui regime è ritenuto equivalente. 3. L’identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente è un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un or- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 25 bis 55 ganismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull’Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato. 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti e le persone soggetti al presente decreto raccolgono comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste in tali commi. 5. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l’identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l’acquisizione delle informazioni necessarie. 6. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto sono autorizzati a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione a: a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro; b) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all’articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente; c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti; d) moneta elettronica quale definita nell’articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l’importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull’importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2009/110/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 euro, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006. Per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali il limite di 250 euro di cui alla presente lettera è aumentato a 500 euro. e) qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da uno basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, se autorizzato dal Ministro dell’economia e delle finanze con le modalità di cui all’articolo 26.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 3, comma 1, DLgs. 16.4.2012 n. 45, pubblicato in G.U. 28.4.2012 n. 99, S.O. n. 86; – l’art. 27, comma 1, lett. l), DLgs. 13.8.2010 n. 141, pubblicato in G.U. 4.9.2010 n. 207, S.O. n. 212, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, pubblicato in G.U. 2.10.2012 n. 230, in vigore dal 17.10.2012; – l’art. 14, comma 1, lett. a) e b), DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Le parole “, che comportano l’esecuzione di pagamenti,“ sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. q), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (3) Le parole “al momento dell’avvio del rapporto” sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. q), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (4) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. r), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.
Stesso numero, altri codici
- Art. 25 Codice Civile Controllo sull'amministrazione delle Fondazioni
- Articolo 25 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 25 Codice del Consumo: Bambini e adolescenti
- Articolo 25 Codice della Strada: Attraversamenti ed uso della sede stradale
- Articolo 25 Codice di Procedura Civile: Foro della pubblica amministrazione
- Articolo 25 Codice di Procedura Penale: Effetti delle decisioni della Corte di Cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza
Struttura e finalità dell’art. 25
L’art. 25 del D.Lgs. 231/2007 (interamente riscritto dal D.Lgs. 90/2017 e successivamente integrato dal D.Lgs. 125/2019) disciplina le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela (Enhanced Due Diligence, EDD), applicabili in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La norma traduce in disposizioni operative le previsioni della IV e della V Direttiva AML in materia di risk-based approach: non esiste un catalogo tassativo di situazioni che impongono l’EDD, ma il comma 1 individua le misure minime sempre richieste, mentre i commi successivi disciplinano le fattispecie specifiche di maggiore rilevanza pratica.
La struttura dell’art. 25 si articola in cinque blocchi principali: (i) misure rafforzate generali (c. 1); (ii) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con paesi terzi (c. 2 e 3); (iii) persone politicamente esposte (c. 4 e 5); (iv) rapporti con paesi terzi ad alto rischio (cc. 4-bis, 4-ter, 4-quater); (v) beneficiari PEP di polizze assicurative (c. 5).
Misure rafforzate generali (comma 1)
Il comma 1 stabilisce che, in presenza di elevato rischio, i soggetti obbligati adottano misure rafforzate consistenti in: acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo; approfondimento degli elementi a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto; intensificazione della frequenza delle procedure di controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Si tratta di misure cumulative rispetto a quelle ordinarie: l’EDD non sostituisce ma integra la Customer Due Diligence (CDD) standard.
In concreto, per un commercialista che assiste un cliente con profilo di rischio elevato, l’EDD significa: richiedere documentazione aggiuntiva sull’origine dei fondi; porre domande specifiche sullo scopo delle operazioni; monitorare con frequenza più elevata le transazioni nel corso del mandato professionale; aggiornare più frequentemente il fascicolo cliente.
Rapporti di corrispondenza transfrontalieri (commi 2 e 3)
Il comma 2 disciplina l’EDD applicabile dai soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari) in occasione dell’avvio di rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l’esecuzione di pagamenti con enti creditizi o istituti finanziari corrispondenti di paesi terzi (al di fuori dell’Unione europea). Le misure richieste sono le seguenti:
Il comma 3 introduce il divieto assoluto di aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo (shell banks): istituti che non hanno alcun insediamento fisico in alcun paese e non sono assoggettati ad alcuna vigilanza. Si tratta di uno dei presidi più importanti del sistema antiriciclaggio internazionale, introdotto dalle Raccomandazioni GAFI e recepito nel tessuto normativo europeo.
Persone politicamente esposte (commi 4 e 5)
Il comma 4 disciplina le misure EDD applicabili nei confronti dei clienti che siano persone politicamente esposte (PEP) (definite all’art. 1 lett. dd)). Oltre alle ordinarie misure di CDD, i soggetti obbligati devono:
Per un commercialista, l’obbligo di verificare se il cliente è PEP implica procedure documentate di screening delle liste PEP disponibili (siano esse pubbliche o fornite da provider commerciali) e un processo formalizzato di autorizzazione da parte del titolare dello studio o del responsabile compliance. L’origine del patrimonio deve essere verificata con documenti concreti, non con mere dichiarazioni del cliente.
Il comma 5 estende gli obblighi EDD al caso in cui il beneficiario di una polizza assicurativa vita o il titolare effettivo del beneficiario sia un PEP. In questo caso, al momento del pagamento della prestazione o della cessione del contratto, il soggetto obbligato deve informare l’alta dirigenza prima di effettuare il pagamento ed eseguire controlli più approfonditi sull’intero rapporto con il contraente.
Paesi terzi ad alto rischio (commi 4-bis, 4-ter, 4-quater)
I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, introdotti dal D.Lgs. 125/2019, disciplinano le misure EDD applicabili ai rapporti con paesi terzi ad alto rischio (individuati dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 2015/849). In aggiunta alle misure del comma 1, i soggetti obbligati devono: acquisire informazioni aggiuntive sullo scopo del rapporto e sull’origine dei fondi; raccogliere informazioni sulle motivazioni delle operazioni; richiedere l’autorizzazione dirigenziale preventiva; intensificare la frequenza e l’intensità dei controlli.
Il comma 4-ter attribuisce alle autorità di vigilanza di settore e agli organismi di autoregolamentazione il potere di prevedere ulteriori misure EDD, obblighi di informativa periodica sulle operazioni con paesi ad alto rischio, limitazioni all’apertura di rapporti continuativi o il divieto di operazioni con soggetti in tali paesi.
Il comma 4-quater amplia ulteriormente i poteri delle autorità di vigilanza: queste possono adottare misure ancora più restrittive, quali il diniego di autorizzazioni all’attività bancaria o finanziaria a società controllate da intermediari con sede in paesi ad alto rischio, il diniego di autorizzazioni a stabilire succursali nei predetti paesi, o la richiesta di chiusura dei conti di corrispondenza con intermediari ivi insediati. Si tratta di misure di natura macroprudenziale, che fanno del quadro italiano uno dei più articolati in Europa in materia di gestione del rischio paese.
Profilo operativo: documentazione e responsabilità
In tutti i casi di EDD, la documentazione raccolta deve essere conservata nel fascicolo del cliente (art. 32 D.Lgs. 231/2007) e deve essere in grado di dimostrare, in caso di ispezione o verifica, la ragionevolezza della valutazione del rischio e l’adeguatezza delle misure adottate. La responsabilità dell’adeguata verifica rimane sempre in capo al soggetto obbligato, anche quando le informazioni siano state raccolte avvalendosi di terzi. Per i professionisti, l’omissione delle misure EDD in presenza di un cliente PEP o di un’operazione con paesi ad alto rischio può esporre a sanzioni amministrative (artt. 56-57 D.Lgs. 231/2007) o, nei casi più gravi, a profili di responsabilità connessa alla partecipazione colposa al riciclaggio.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare MEF Dipartimento del Tesoro prot. DT 54071 del 6 luglio 2017
Agenzia delle Entrate
Istruzioni operative del MEF sull'adeguata verifica rafforzata introdotta dal D.Lgs. 90/2017 per le situazioni a rischio piu elevato. Chiarisce le ipotesi tipiche di rafforzamento (PEP, paesi terzi ad alto rischio, operazioni complesse o di importo rilevante) e le misure aggiuntive richieste.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itDomande frequenti
Quando si applicano le misure rafforzate di adeguata verifica?
Le misure rafforzate (EDD) si applicano in presenza di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (art. 25 c. 1). Oltre al caso generale, la norma prevede fattispecie specifiche: rapporti di corrispondenza transfrontalieri con istituti di paesi terzi (c. 2), clienti PEP (c. 4), rapporti con paesi terzi ad alto rischio (c. 4-bis).
Cosa deve verificare una banca prima di aprire un conto di corrispondenza con un istituto estero?
Ai sensi dell’art. 25 c. 2, la banca deve: raccogliere informazioni sulla struttura proprietaria e sulla qualità dei controlli AML della controparte; ottenere l’autorizzazione dell’alta dirigenza; definire un accordo scritto; verificare che la controparte abbia eseguito la KYC sui propri clienti con accesso ai conti di passaggio; assicurare monitoraggio costante.
Cosa sono le banche di comodo e perché sono vietate?
Le banche di comodo (shell banks) sono istituti privi di insediamento fisico e non assoggettati ad alcuna vigilanza. L’art. 25 c. 3 vieta agli intermediari di aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con tali entità, perché rappresentano uno strumento privilegiato per eludere i controlli antiriciclaggio.
Un commercialista deve chiedere l’autorizzazione dell’alta dirigenza prima di accettare un cliente PEP?
Sì. L’art. 25 c. 4 lett. a) impone di ottenere l’autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione (o loro delegati) prima di avviare o proseguire qualsiasi rapporto o prestazione professionale con persone politicamente esposte. Per uno studio professionale, ciò si traduce in un’autorizzazione formalizzata del titolare o del responsabile compliance.
Quali misure aggiuntive si applicano per operazioni con paesi terzi ad alto rischio?
Il comma 4-bis impone di acquisire informazioni aggiuntive sull’origine dei fondi, sulle motivazioni delle operazioni, sulla situazione economico-patrimoniale del cliente, e di ottenere l’autorizzazione dirigenziale preventiva. Il monitoraggio deve essere intensificato in frequenza e intensità rispetto ai rapporti ordinari.