← Torna a Antiriciclaggio - D.Lgs. 231/2007
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I clienti devono fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie per l’adeguata verifica, sotto la propria responsabilità.
  • Le imprese con personalità giuridica conservano informazioni accurate sulla titolarità effettiva per almeno cinque anni.
  • Gli amministratori acquisiscono i dati sul titolare effettivo anche da scritture contabili, libro soci e comunicazioni societarie.
  • Il rifiuto ingiustificato del socio di fornire informazioni rende inesercitabile il diritto di voto e impugnabili le delibere.
  • Le persone giuridiche private e i trust hanno obblighi analoghi con registro apposito tenuto dai fiduciari.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 22 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Obblighi del cliente (1)

In vigore dal 29/12/2007

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. 2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all’adeguata verifica della clientela. 3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’articolo 20, anche (2) sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, cui l’impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonchè dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l’entità dell’interesse nell’ente. L’inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l’individuazione del titolare effettivo ovvero l’indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità, a norma dell’articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile. 4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione dell’ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’articolo 20, anche (3) sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall’atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione. 5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonchè le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purchè stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell’istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all’identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o at- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 23 49 traverso altri mezzi. (4) I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano (5) tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati. 5 bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine. (6) 5 ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell’espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), per l’esercizio delle rispettive attribuzioni. (6) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 22 – (Modalità) – 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente. In precedenza, l’articolo era stato sostituito dall’art. 11, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Le parole “richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’articolo 20, anche” sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. i), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (3) Le parole “richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’articolo 20, anche” sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. i), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (4) Periodo sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. i), n. 3), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all’identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.“. (5) Le parole “I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano” sono state sostituite alle precedenti “I fiduciari di trust espressi conservano” dall’art. 2, comma 1, lett. i), n. 4), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (6) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. i), n. 5), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. SEZIONE II –

Gli obblighi del cliente: fondamento e ratio

L’articolo 22 del D.Lgs. 231/2007 regola gli obblighi di collaborazione che gravano sul cliente nei confronti del soggetto obbligato nell’ambito del procedimento di adeguata verifica della clientela. La disposizione si inserisce nel sistema antiriciclaggio come contrappeso agli obblighi che l’art. 18 pone a carico dei soggetti obbligati (banche, professionisti, intermediari): se questi ultimi devono identificare e verificare il cliente, il cliente ha il corrispondente dovere di fornire le informazioni necessarie a tale scopo.

Il comma 1 stabilisce che le informazioni devono essere fornite per iscritto e sotto la propria responsabilità. La forma scritta garantisce certezza probatoria e responsabilizzazione del dichiarante; la clausola della responsabilità personale implica che il cliente che fornisca informazioni false o incomplete si espone a conseguenze giuridiche, che possono spaziare dalla responsabilità civile verso il soggetto obbligato alle sanzioni amministrative previste dal decreto, fino alle fattispecie penali applicabili in caso di false dichiarazioni.

Obblighi specifici per le imprese dotate di personalità giuridica

Il comma 2 introduce obblighi particolarmente rilevanti per le imprese dotate di personalità giuridica e per le persone giuridiche private. Queste entità devono ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, e devono fornirle ai soggetti obbligati in occasione degli adempimenti di adeguata verifica.

La titolarità effettiva è un concetto chiave della normativa antiriciclaggio: identifica le persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano un’entità giuridica, eventualmente attraverso catene di controllo o strutture societarie complesse. L’art. 20 del D.Lgs. 231/2007 definisce i criteri per la sua individuazione (partecipazioni superiori al 25%, controllo effettivo, posizione apicale). L’obbligo di tenere aggiornate queste informazioni assicura che i soggetti obbligati possano sempre disporre di dati attuali sulla struttura proprietaria del loro cliente.

Il ruolo degli amministratori e le fonti informative

Il comma 3 attribuisce agli amministratori delle imprese iscritte nel Registro delle imprese il compito di acquisire le informazioni sulla titolarità effettiva. A tal fine possono attingere a diverse fonti: scritture contabili e bilanci, libro dei soci, comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, nonché qualsiasi altro dato a loro disposizione.

Qualora permangano dubbi dopo l’esame di queste fonti, gli amministratori possono rivolgere un’espressa richiesta ai soci per i quali si renda necessario un approfondimento. Questa procedura bilancia il diritto alla riservatezza degli azionisti con la necessità istituzionale di conoscere la struttura proprietaria per finalità antiriciclaggio.

Sanzioni per i soci reticenti

La norma prevede conseguenze severe per il socio che, senza giustificazione, si rifiuti di fornire le informazioni richieste dagli amministratori o fornisca informazioni palesemente fraudolente. In tali casi:

- il diritto di voto risulta inesercitabile; - le delibere societarie eventualmente adottate con il voto determinante del socio reticente sono impugnabili ai sensi dell’art. 2377 del codice civile.

Questa disposizione è particolarmente incisiva perché tocca direttamente i diritti partecipativi del socio nella vita della società. La privazione temporanea del diritto di voto costituisce una misura di pressione efficace per indurre alla collaborazione, mentre l’impugnabilità delle delibere tutela la società e gli altri soci dall’eventuale condizionamento di un azionista che si sottrae agli obblighi di trasparenza.

Persone giuridiche private e trust

Il decreto estende obblighi analoghi alle persone giuridiche private (associazioni, fondazioni) e ai trust, con adattamenti che tengono conto della diversa struttura organizzativa di questi enti. Per i trust, l’obbligo di raccogliere e conservare le informazioni sul titolare effettivo ricade sul fiduciario, che deve tenere un apposito registro e aggiornarlo al mutare delle circostanze rilevanti.

L’insieme di queste disposizioni mira a garantire la trasparenza della struttura proprietaria come strumento essenziale di prevenzione del riciclaggio. L’esperienza ha dimostrato che l’opacità sulla titolarità effettiva è uno dei fattori che maggiormente favorisce l’utilizzo di strutture societarie e fiduciarie per nascondere l’origine illecita di fondi o per occultare i beneficiari di operazioni sospette.

Coordinamento con il Registro dei titolari effettivi

L’art. 22 va letto in coordinamento con la disciplina del Registro dei titolari effettivi (istituito dal D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017 e poi attuato con il D.M. 11 marzo 2022), che prevede la comunicazione al Registro delle imprese delle informazioni sui titolari effettivi. La disponibilità di tali informazioni nel Registro pubblico semplifica il procedimento di adeguata verifica da parte dei soggetti obbligati, che possono consultare il Registro come fonte primaria di verifica, salvo discrepanze rispetto alle informazioni fornite direttamente dal cliente.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Provvedimento MEF Dipartimento del Tesoro, FAQ Titolarita' effettiva e Registro titolari effettivi

Le FAQ del Tesoro precisano cosa il cliente e' tenuto a fornire ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 231/2007: dati identificativi, informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, nonche' indicazione del titolare effettivo, con assunzione di responsabilita' diretta circa la veridicita' delle informazioni rese.

Leggi il documento su www.dt.mef.gov.it

Domande frequenti

Cosa deve fare un’impresa quando le viene richiesta l’adeguata verifica antiriciclaggio?

Deve fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l’identificazione e la verifica della titolarità effettiva. Le imprese con personalità giuridica devono anche conservare tali informazioni aggiornate per almeno cinque anni.

Chi è responsabile di raccogliere le informazioni sulla titolarità effettiva all’interno di una società?

Gli amministratori sono tenuti ad acquisire le informazioni sulla titolarità effettiva, attingendo da scritture contabili, libro dei soci, comunicazioni societarie e, se necessario, con espressa richiesta ai soci interessati.

Cosa succede se un socio si rifiuta di fornire informazioni sulla titolarità effettiva?

Il rifiuto ingiustificato o la fornitura di informazioni palesemente fraudolente rende inesercitabile il diritto di voto del socio e comporta l’impugnabilità delle delibere adottate con il suo voto determinante, ai sensi dell’art. 2377 del codice civile.

Per quanto tempo devono essere conservate le informazioni sulla titolarità effettiva?

La legge prevede un periodo minimo di conservazione di cinque anni, durante i quali le informazioni devono essere mantenute adeguate, accurate e aggiornate, pronte per essere fornite ai soggetti obbligati che ne facciano richiesta.

Le fondazioni e le associazioni hanno gli stessi obblighi delle società commerciali?

Sì, anche le persone giuridiche private come associazioni e fondazioni devono raccogliere e conservare informazioni sulla titolarità effettiva e fornirle ai soggetti obbligati. Per i trust, l’obbligo ricade sul fiduciario, che deve tenere un apposito registro aggiornato.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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