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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I soggetti obbligati applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela (EDD) quando il rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo è elevato.
  • I fattori di rischio rilevanti sono di tre categorie: relativi al cliente, al prodotto/servizio/operazione e al contesto geografico.
  • Le Persone politicamente esposte (PEP), i clienti di Paesi terzi ad alto rischio e i rapporti di corrispondenza con istituti extra-UE richiedono sempre EDD.
  • L’art. 24 è aggiornato dal D.Lgs. 125/2019 e si coordina con il Regolamento delegato UE 2016/1675 sui Paesi terzi ad alto rischio.
  • Le misure rafforzate comprendono verifiche sull’origine della ricchezza, approvazione del senior management e monitoraggio continuo potenziato.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 24 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela (1)

In vigore dal 29/12/2007

1. I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. 2. Nell’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori: a) fattori di rischio relativi al cliente quali: 1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale; 2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c); 3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale; 4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari; 5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante; 6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell’attività svolta; b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali: 1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare; 2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l’anonimato; 3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale; (2) 4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività; 5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l’uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti; 5-bis) operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonchè avorio e specie protette (3); c) fattori di rischio geografici quali quelli relativi a: 1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI; 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose; 3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali; 4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche. 3. Ai fini dell’applicazione di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela i soggetti obbligati esaminano contesto e finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette. 4. Le autorità di vigilanza di settore, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 7, comma 1, let- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 24 52 tera a) (4), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all’articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l’elenco di cui al comma 2 e possono stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 25, da adottare in situazioni di elevato rischio. 5. I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di: a) rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio; (5) b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l’esecuzione di pagamenti, (6) con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo o che comportano l’esecuzione di servizi per le cripto-attività con un intermediario bancario o finanziario corrispondente di un Paese terzo (7); c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2 (8). 6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte. 6 bis. I soggetti obbligati valutano, in base al rischio, se applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di succursali o filiazioni, aventi sede in paesi terzi ad alto rischio, controllate da soggetti obbligati aventi sede nel territorio della Repubblica o di altro Stato membro, qualora tali succursali o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo, a norma dell’articolo 45 della direttiva. (9) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 24 (Attività di gioco) – 1. Gli operatori che svolgono l’attività di gestione di case da gioco, indicati nell’articolo 14, comma 1, lettera d), procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente che compia operazioni di acquisto e di cambio di “fiches” o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore a 2.000 euro. 2. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti se le case da gioco pubbliche procedono alla registrazione, all’identificazione e alla verifica dell’identità dei clienti fin dal momento dell’ingresso o prima di esso, indipendentemente dall’importo dei gettoni da gioco acquistati e, a decorrere dal 30 aprile 2010, adottano le modalità idonee a ricollegare i dati identificativi alle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o superiore a quello di cui al comma 1. 3. Sono acquisite e conservate secondo le modalità di cui al successivo articolo 39 le informazioni relative: a) ai dati identificativi; b) alla data dell’operazione; c) al valore dell’operazione e ai mezzi di pagamento utilizzati. 4. Gli operatori che svolgono l’attività di gestione dei giochi, indicati nell’articolo 14, comma 1, lettera e-bis), procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro, con le modalità di cui al comma 3. Gli operatori che svolgono l’attività di gestione di case da gioco on line, indicati nell’articolo 14, comma 1, lettera e), procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro e consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali è possibile assolvere gli obblighi di identificazione previsti dal presente decreto. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative: a) ai dati identificativi dichiarati dal cliente all’atto dell’apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi on line; b) alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti; c) al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi di pagamento utilizzati; d) all’indirizzo IP, alla data, all’ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco on line, pone in essere le suddette operazioni. 5. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 36 i dati di cui al comma 4, lettera d), sono soggetti a conservazione per un periodo di due anni dalla data della comunicazione da parte dei soggetti previsti dall’articolo 14, comma 1, lettera e). Gli stessi dati sono conservati, per il periodo previsto dall’articolo 36, dai fornitori di comunicazione elettronica e possono essere richiesti agli stessi dagli organi di controllo di cui all’articolo 53. 6. Le autorità di vigilanza di settore e gli organi incaricati del controllo, compreso il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nell’ambito delle rispettive competenze, riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria, almeno una volta l’anno, sull’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dalle singole case da gioco.“. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), nn. 1, 2, e 3 DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Numero sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. m), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 25 Testo precedente: “3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;“. (3) Numero inserito dall’art. 2, comma 1, lett. m), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (4) Le parole “all’articolo 7, comma 1, lettera a)“ sono state sostituite alle precedenti “all’articolo 7, comma 1, lettera c)“ dall’art. 2, comma 1, lett. n), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (5) Lettera sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. o), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;“. (6) Le parole “, che comportano l’esecuzione di pagamenti,“ sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. o), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (7) Le parole “o che comportano l’esecuzione di servizi per le criptoattività con un intermediario bancario o finanziario corrispondente di un Paese terzo” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. f), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. (8) Le parole “, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2” sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. o), n. 3), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (9) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. p), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

La struttura dell’adeguata verifica rafforzata

L’art. 24 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 disciplina le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela (Enhanced Due Diligence, EDD), che i soggetti obbligati devono applicare in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La norma si colloca nell’ambito del risk-based approach che permea l’intera disciplina antiriciclaggio: così come i rischi bassi giustificano misure semplificate (art. 23), i rischi elevati impongono un livello qualitativo e quantitativo superiore di indagine e controllo. L’art. 24 elenca tre categorie di fattori di rischio (cliente, prodotto/servizio/operazione, fattori geografici) a titolo esemplificativo e non esaustivo, e prevede poi fattispecie specifiche di EDD obbligatoria a prescindere dalla valutazione del caso concreto. La struttura è quindi duplice: una clausola generale (commi 1-2) e fattispecie tipizzate (commi 3 e seguenti).

I fattori di rischio relativi al cliente

Il comma 2, lettera a) elenca i fattori di rischio relativi al cliente che possono giustificare l’applicazione di misure rafforzate:

  • Rapporti o prestazioni professionali instaurati in circostanze anomale (urgenza ingiustificata, insistenza del cliente, rifiuto di fornire informazioni ordinarie).
  • Clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri dell’art. 24, comma 2, lettera c).
  • Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale (trust, fondazioni, holding in Paesi a bassa fiscalità).
  • Società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari (strutture che ostacolano l’identificazione del titolare effettivo).
  • Tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante (settori a rischio: commercio al dettaglio, ristorazione, intrattenimento, costruzioni).
  • Assetto proprietario anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell’attività svolta (catene di controllo sproporzionate rispetto al settore di attività).
I fattori di rischio relativi a prodotti e operazioni

Il comma 2, lettera b) elenca i fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

  • Servizi con un elevato grado di personalizzazione offerti a clientela con patrimoni di rilevante ammontare (private banking, gestioni patrimoniali su misura).
  • Prodotti o operazioni che potrebbero favorire l’anonimato (pagamenti in contante, valuta virtuale non tracciata, azioni al portatore).
  • Rapporti o operazioni a distanza non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicura ai sensi della normativa AgID (eIDAS).
  • Pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o la sua attività (segnale classico di strutture di pagamento triangolate).
  • Prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, incluso l’uso di tecnologie innovative per prodotti nuovi o preesistenti (DeFi, NFT, stablecoin, BNPL).
  • Operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali, avorio e specie protette: aggiunta dal D.Lgs. 125/2019 per allinearsi alle priorità della V Direttiva AML.
I fattori di rischio geografici

Il comma 2, lettera c) individua i fattori di rischio geografici rilevanti:

  • Paesi terzi carenti di efficaci presidi AML coerenti con le raccomandazioni GAFI, secondo valutazioni reciproche o rapporti pubblici attendibili e indipendenti.
  • Paesi terzi con elevato livello di corruzione o permeabilità alla criminalità organizzata secondo fonti autorevoli (Transparency International, FATF, Moneyval).
  • Paesi soggetti a sanzioni, embarghi o misure analoghe da parte di ONU, UE o altri organismi internazionali.
  • Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o i cui soggetti finanziari connivono con il finanziamento del terrorismo.

Il Regolamento delegato UE 2016/1675, aggiornato periodicamente dalla Commissione europea, elenca i Paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel loro regime AML/CFT. L’inclusione o l’esclusione da tale lista ha effetti diretti sull’applicazione delle misure rafforzate.

Le fattispecie tipizzate di EDD obbligatoria

L’art. 24 prevede alcune fattispecie in cui le misure rafforzate si applicano a prescindere dalla valutazione del rischio concreto. Tra le principali:

Persone politicamente esposte (PEP): i commi successivi richiamano le misure specifiche previste dall’art. 25 del decreto, che impone EDD per qualsiasi cliente che sia PEP (o familiare o soggetto a essa notoriamente associato). L’adeguata verifica rafforzata delle PEP comprende l’approvazione del senior management per l’instaurazione del rapporto, misure adeguate per stabilire l’origine della ricchezza e dei fondi, e un monitoraggio rafforzato continuo del rapporto.

Rapporti di corrispondenza: i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con enti corrispondenti di Paesi terzi richiedono verifiche specifiche sull’istituto corrispondente, inclusa la raccolta di informazioni sull’adeguatezza del suo sistema di prevenzione del riciclaggio e il divieto di instaurare rapporti con banche di comodo (shell banks).

Operazioni con clienti di Paesi ad alto rischio: i soggetti obbligati applicano misure rafforzate nei confronti dei clienti che provengono o intrattengono rapporti con Paesi terzi identificati dalla Commissione europea come ad alto rischio ai sensi del Regolamento delegato UE 2016/1675.

Le misure concrete di EDD

In termini pratici, le misure rafforzate comprendono:

  • Approfondimenti documentali sull’identità del cliente e del titolare effettivo, oltre la soglia ordinaria.
  • Verifica dell’origine della ricchezza (source of wealth) e dell’origine dei fondi (source of funds) specifici della transazione.
  • Approvazione dell’instaurazione del rapporto da parte del senior management (consigliere delegato, socio responsabile, ecc.).
  • Frequenza aumentata delle revisioni periodiche del profilo di rischio del cliente.
  • Monitoraggio continuo rafforzato delle operazioni, con soglie di alert più sensibili.
  • Richiesta di documentazione aggiuntiva a supporto dello scopo e della natura delle operazioni.
Coordinamento con le norme europee e le linee guida EBA

L’art. 24 si deve leggere in coordinamento con le linee guida dell’EBA sull’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2022/05), che forniscono indicazioni operative dettagliate sui fattori di rischio e le misure di attenuazione. Le linee guida EBA sono indirizzate principalmente agli enti creditizi e finanziari, ma i principi applicativi sono di riferimento anche per i professionisti soggetti al decreto. Il Regolamento UE 2024/1624 (in vigore ma applicabile dal luglio 2027) introduce un catalogo aggiornato di fattori di rischio che sarà direttamente applicabile ai soggetti obbligati, senza necessità di recepimento.

Implicazioni pratiche per il commercialista

Il commercialista deve applicare misure rafforzate in numerosi contesti frequenti nella pratica: assistenza a clienti con strutture societarie complesse (holding, trust, fondazioni estere), consulenza ad aziende operanti in settori cash-intensive, assistenza a clienti residenti in Paesi a rischio o con controparti in tali Paesi, e gestione di rapporti con PEP. In tali casi, la documentazione del processo di EDD (motivazione della valutazione di rischio elevato, misure adottate, approvazioni ottenute, esito del monitoraggio) deve essere conservata per dieci anni ai sensi dell’art. 31 e deve essere disponibile per esibizione in caso di ispezione. L’assenza di documentazione sufficiente è trattata alla stessa stregua della mancata applicazione delle misure, con conseguente responsabilità sanzionatoria.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Provvedimento Elenco paesi terzi ad alto rischio - MEF Dipartimento del Tesoro, Normativa di Riferimento

L'art. 24 impone misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per i rapporti e le operazioni occasionali con soggetti residenti in paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione UE con regolamento delegato. Il MEF cura la trasposizione e l'aggiornamento dell'elenco, integrato dalle indicazioni della metodologia GAFI/FATF. La pagina del Tesoro raccoglie i riferimenti normativi e gli elenchi vigenti.

Leggi il documento su www.dt.mef.gov.it

Domande frequenti

Quando si applica l’adeguata verifica rafforzata (EDD)?

Quando il soggetto obbligato riscontra un elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, tenuto conto dei fattori elencati dall’art. 24 (relativi al cliente, al prodotto/servizio e al contesto geografico). Per alcune fattispecie specifiche (PEP, rapporti con Paesi ad alto rischio, corrispondenza bancaria extra-UE) l’EDD è obbligatoria a prescindere dalla valutazione.

Cosa comprende in pratica l’adeguata verifica rafforzata?

Approfondimenti documentali sull’identità del cliente e del titolare effettivo, verifica dell’origine della ricchezza e dei fondi, approvazione del senior management per l’instaurazione del rapporto, monitoraggio rafforzato delle operazioni, frequenza aumentata delle revisioni periodiche del profilo di rischio.

Quali Paesi terzi rientrano nell’elenco ad alto rischio?

Il Regolamento delegato UE 2016/1675, aggiornato periodicamente dalla Commissione europea, elenca i Paesi terzi ad alto rischio per carenze strategiche AML/CFT. Operare con clienti di tali Paesi impone automaticamente l’applicazione di misure rafforzate ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 231/2007.

Le operazioni in settori cash-intensive richiedono sempre misure rafforzate?

Non automaticamente, ma l’art. 24, comma 2, lettera a), n. 5 identifica il tipo di attività economica con elevato utilizzo di contante come fattore di rischio rilevante. Il soggetto obbligato deve valutarlo nel proprio processo di risk assessment e, se il rischio risulta elevato, applicare misure rafforzate proporzionate.

Il commercialista deve documentare le misure rafforzate adottate?

Sì. La documentazione del processo di EDD (valutazione di rischio, misure adottate, approvazioni ottenute, monitoraggio) deve essere conservata per dieci anni ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 231/2007 ed è esibibile in sede di ispezione. L’assenza di documentazione è equiparata alla mancata applicazione delle misure.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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