- In presenza di basso rischio, i soggetti obbligati possono applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela, riducendo estensione e frequenza degli adempimenti.
- La norma elenca indici di basso rischio relativi a tipologie di clienti, prodotti/servizi e aree geografiche.
- Le autorità di vigilanza e gli organismi di autoregolamentazione possono individuare ulteriori fattori e misure semplificate specifiche per settore.
- Per la moneta elettronica sono previste condizioni cumulative specifiche che legittimano l’adeguata verifica semplificata.
- Le misure semplificate sono escluse quando vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, indipendentemente dal profilo di rischio.
Art. 23 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Misure semplificate di adeguata verifica della clientela (1)
In vigore dal 29/12/2007
1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell’estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall’articolo 18. 2. Ai fini dell’applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l’obbligo di commisurarne l’estensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l’altro, dei seguenti indici di basso rischio: a) indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali: 1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l’obbligo di assicurare un’adeguata trasparenza della titolarità effettiva; 2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell’Unione europea; 3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c); b) indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali: 1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro; 2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all’articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge; 3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che ver- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 23 50 sano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti; 4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l’inclusione finanziaria; 5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità; c) indici di rischio geografico relativi alla registrazione, alla residenza o allo stabilimento in (2): 1) Stati membri; 2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; 3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose; 4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI. 3. Le autorità di vigilanza di settore, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) (3), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all’articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l’elenco di cui al precedente comma e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio. Nell’esercizio delle medesime attribuzioni, le autorità di vigilanza di settore possono individuare (4) la tipologia delle misure di adeguata verifica semplificata che le banche e gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati ad applicare in relazione a prodotti di moneta elettronica, ricorrendo, cumulativamente, le seguenti condizioni: a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è previsto un limite mensile massimo di utilizzo di 150 euro (5) che può essere speso solo nel territorio della Repubblica; b) l’importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera i 150 euro (5); c) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni o servizi; d) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima; e) l’emittente effettua un controllo sulle operazioni effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette; f) qualora l’importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a 50 euro, (6) tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti; f-bis) lo strumento di pagamento non è utilizzato per operazioni di pagamento a distanza, come definite dall’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2015/2366, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, qualora l’importo dell’operazione è superiore a 50 euro (7). 4. L’applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 23 – (Obbligo di astensione) – 1. Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall’articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III. 1 bis. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall’articolo 18, comma 1. 2. Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell’articolo 41 e al fine di consentire l’eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all’articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall’eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo. 3. Nei casi in cui l’astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto ovvero l’esecuzione dell’operazione per sua natura non possa essere rinviata o l’astensione possa ostacolare le indagini, permane l’obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’articolo 41. 4. I soggetti di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 13, non sono obbligati ad applicare il comma 1 nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, com- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 24 51 presa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 27, comma 1, lett. i), nn. 1) e 2), DLgs. 13.8.2010 n. 141, pubblicato in G.U. 4.9.2010 n. 207, S.O. n. 212, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, pubblicato in G.U. 2.10.2012 n. 230, in vigore dal 17.10.2012; – l’art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Le parole “indici di rischio geografico relativi alla registrazione, alla residenza o allo stabilimento in” sono state sostituite alle precedenti “indici di rischio relativi ad aree geografiche quali” dall’art. 2, comma 1, lett. l), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (3) Le parole “all’articolo 7, comma 1, lettera a)“ sono state sostituite alle precedenti “all’articolo 7, comma 1, lettera c)“ dall’art. 2, comma 1, lett. l), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (4) Le parole “possono individuare” sono state sostituite alla precedente “individuano” dall’art. 2, comma 1, lett. l), n. 3), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (5) Le parole “150 euro” sono state sostituite alle precedenti “250 euro” dall’art. 2, comma 1, lett. l), n. 4), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (6) Le parole “50 euro,“ sono state sostituite alle precedenti “100 euro,“ dall’art. 2, comma 1, lett. l), n. 5), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (7) Lettera inserita dall’art. 2, comma 1, lett. l), n. 6), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.
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La logica dell’adeguata verifica semplificata nel sistema risk-based
L’articolo 23 del D.Lgs. n. 231/2007, integralmente sostituito dal D.Lgs. n. 90/2017 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 125/2019, disciplina le misure semplificate di adeguata verifica della clientela (Simplified Customer Due Diligence, SCDD). La norma costituisce l’altro polo dell’approccio basato sul rischio rispetto all’adeguata verifica rafforzata di cui all’articolo 24: se quest'ultima si applica in presenza di fattori di rischio elevato, le misure semplificate possono essere adottate quando il rischio è documentabilmente basso. Il principio fondamentale è che la semplificazione non significa eliminazione degli obblighi, ma riduzione della loro estensione e frequenza in proporzione al rischio effettivamente rilevato.
Indici di basso rischio relativi ai clienti
Il comma 2, lettera a), elenca alcune tipologie di clienti che tendenzialmente presentano un profilo di rischio più contenuto. In particolare: le società quotate su mercati regolamentati e soggette a obblighi di comunicazione sull’assetto proprietario; le pubbliche amministrazioni e gli organismi che svolgono funzioni pubbliche in conformità al diritto dell’Unione europea; i clienti residenti in aree geografiche a basso rischio. La quotazione su mercati regolamentati è considerata un fattore di mitigazione perché presuppone trasparenza della titolarità effettiva e soggezione a una regolamentazione stringente. Tuttavia, il soggetto obbligato non può limitarsi a verificare la quotazione, ma deve accertarsi che gli obblighi di comunicazione impongano effettivamente adeguata trasparenza della titolarità effettiva.
Indici di basso rischio relativi a prodotti, servizi e operazioni
La lettera b) individua categorie di prodotti e servizi a rischio tipicamente contenuto: (1) contratti di assicurazione vita nei rami CAP con premio annuo non superiore a 1.000 euro o premio unico non superiore a 2.500 euro; (2) forme pensionistiche complementari senza clausole di riscatto anomale e non utilizzabili come garanzia di prestiti al di fuori dei casi di legge; (3) regimi previdenziali con contributi trattenuti dalla retribuzione e senza possibilità di trasferire i diritti maturati; (4) prodotti finanziari per l’inclusione finanziaria, circoscritti a determinate tipologie di clientela; (5) prodotti con limiti di spesa o con trasparenza della titolarità che mitigano il rischio di riciclaggio. L’elenco non è tassativo: le autorità di vigilanza e gli organismi di autoregolamentazione possono integrarlo o modificarlo con proprie disposizioni.
Indici di rischio geografico
La lettera c), nella formulazione modificata dal D.Lgs. n. 125/2019, individua quattro categorie di aree geografiche a basso rischio: (1) Stati membri dell’Unione europea; (2) Paesi terzi con efficaci sistemi antiriciclaggio; (3) Paesi terzi caratterizzati da bassi livelli di corruzione e permeabilità a attività criminose, secondo fonti autorevoli e indipendenti; (4) Paesi terzi che applicano presidi antiriciclaggio coerenti con le Raccomandazioni GAFI, sulla base di valutazioni reciproche o rapporti di valutazione dettagliata. La formulazione aggiornata distingue nettamente la provenienza geografica del cliente (registrazione, residenza o stabilimento) dalla nazionalità, coerentemente con l’approccio sostanziale della IV Direttiva.
Misure semplificate per la moneta elettronica
Il comma 3 abilita le autorità di vigilanza di settore a individuare la tipologia delle misure semplificate che banche e istituti di moneta elettronica possono applicare per i prodotti di moneta elettronica, quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: (a) lo strumento non è ricaricabile ovvero il limite mensile di utilizzo non supera 150 euro spendibili solo nel territorio della Repubblica; (b) l’importo massimo memorizzato non supera 150 euro; (c) lo strumento è usato esclusivamente per acquisto di beni o servizi; (d) non è alimentato con moneta elettronica anonima; (e) l’emittente monitora le operazioni per rilevare anomalie; (f) se l’importo supera 50 euro, non è rimborsabile in contanti; (f-bis) non è utilizzato per pagamenti a distanza superiori a 50 euro. Tutte queste condizioni devono ricorrere cumulativamente: il venir meno anche di una sola le rende inapplicabili le misure semplificate.
Limiti all’applicazione delle misure semplificate
Il comma 4 sancisce il principio fondamentale che delimita l’ambito di applicazione dell’intera norma: le misure semplificate non possono mai essere applicate quando vi è il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il sospetto, anche se non sufficientemente motivato da elementi concreti, è sufficiente a escludere la semplificazione e a imporre l’adeguata verifica ordinaria o, in presenza di elementi aggiuntivi, quella rafforzata. Questo presidio evita che il regime semplificato diventi uno schermo per eludere gli obblighi di controllo nei confronti di clientela che, pur apparentemente a basso rischio, presenta segnali di allerta.
Implicazioni operative per i soggetti obbligati
L’applicazione delle misure semplificate richiede una decisione documentata e motivata del soggetto obbligato, basata su una valutazione del rischio in concreto. Non è sufficiente che il cliente rientri in una delle categorie elencate: il soggetto obbligato deve verificare che, nel caso specifico, il rischio sia effettivamente basso, tenendo conto degli elementi di contesto (natura dell’operazione, Paese di riferimento, profilo economico del cliente). La documentazione della valutazione deve essere conservata ai sensi dell’articolo 31 e deve essere aggiornata nel tempo. Errori nell’applicazione delle misure semplificate possono integrare violazioni sanzionabili ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare MEF Dipartimento del Tesoro del 6 luglio 2017 (D.Lgs. 90/2017)
Agenzia delle Entrate
Linee interpretative sull'approccio basato sul rischio introdotto dalla IV Direttiva: i soggetti obbligati possono adottare misure semplificate di adeguata verifica ex art. 23 solo dopo aver valutato analiticamente che il rapporto presenti un basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La circolare ribadisce che la semplificazione non equivale a esenzione e impone comunque monitoraggio continuo.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itDomande frequenti
Quando è possibile applicare misure semplificate di adeguata verifica?
Quando vi è un basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, documentato sulla base degli indici previsti dall’art. 23 (tipologia di cliente, prodotto/servizio, area geografica). La semplificazione riduce estensione e frequenza degli adempimenti, non li elimina.
Una società quotata in borsa può sempre beneficiare dell’adeguata verifica semplificata?
Non automaticamente. La quotazione su un mercato regolamentato è un indice di basso rischio, ma il soggetto obbligato deve verificare che gli obblighi di comunicazione applicabili garantiscano effettiva trasparenza della titolarità effettiva. In caso di sospetto di riciclaggio, le misure semplificate non si applicano.
Quali soglie si applicano ai prodotti di moneta elettronica per le misure semplificate?
Le condizioni cumulative includono: limite mensile di 150 euro spendibili solo in Italia, importo massimo memorizzato di 150 euro, uso esclusivo per acquisto di beni/servizi, nessuna ricarica con moneta elettronica anonima e nessun rimborso in contanti sopra 50 euro (art. 23, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007).
Le misure semplificate si applicano anche in caso di sospetto di riciclaggio?
No. Il comma 4 dell’art. 23 esclude espressamente l’applicazione di misure semplificate quando vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, indipendentemente dal profilo di rischio del cliente o del prodotto.
I soggetti obbligati possono applicare misure semplificate senza una valutazione caso per caso?
No. Anche quando il cliente rientra in una categoria astrattamente a basso rischio, il soggetto obbligato deve effettuare una valutazione concreta e documentata del rischio, aggiornandola nel tempo. L’adeguata verifica semplificata non è automatica ma discrezionale e motivata.