- Il titolare effettivo è la persona fisica cui è attribuibile, in ultima istanza, la proprietà diretta o indiretta o il controllo del cliente non persona fisica.
- Nelle società di capitali la soglia di rilevanza è una partecipazione superiore al 25% del capitale.
- Se l’assetto proprietario non basta, si guarda al controllo dei voti in assemblea o all’influenza dominante.
- Per le persone giuridiche private rilevano cumulativamente fondatori in vita, beneficiari individuati e organi di rappresentanza.
- In via residuale, il titolare effettivo coincide con chi esercita poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione.
- I soggetti obbligati devono conservare traccia delle verifiche e delle ragioni del ricorso al criterio residuale.
Art. 20 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Criteri per la determinazione della titolarità
In vigore dal 29/12/2007
effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (1) 1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo. 2. 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. 3. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante. 4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. (2) 5. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica. (3) 6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo nonchè, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo (4). Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 20 – (Approccio basato sul rischio) – 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all’articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all’articolo 8, che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti osservano le istruzioni di cui all’articolo 7, comma 2, nonché i seguenti criteri generali: DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 21 45 a) con riferimento al cliente: 1) natura giuridica; 2) prevalente attività svolta; 3) comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; b) con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: 1) tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; 2) modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3) ammontare; 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5) ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente; 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo.“. (2) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.“ (3) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.“. (4) Le parole “nonchè, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo” sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. e), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.
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La funzione definitoria dell’art. 20
L’art. 20 del D.Lgs. 231/2007 è la norma cardine che traduce in criteri operativi il concetto di titolare effettivo per i clienti diversi dalle persone fisiche. Si tratta di una disposizione tecnica, ma di importanza nevralgica: l’identificazione del titolare effettivo è il cuore dell’adeguata verifica della clientela richiamata dall’art. 18, è l’oggetto dell’obbligo comunicativo verso il Registro dei titolari effettivi disciplinato dall’art. 21, ed è il presupposto delle valutazioni di rischio che orientano l’intera architettura antiriciclaggio. Senza un’identificazione corretta del titolare effettivo l’adeguata verifica resta formale e non assolve la funzione preventiva voluta dal legislatore europeo.
La norma vigente è frutto della sostituzione operata dall’art. 2 del D.Lgs. 90/2017 e dei successivi interventi del D.Lgs. 125/2019, che ha riformulato i commi 5 e 6 per allineare il testo alla V Direttiva antiriciclaggio (UE 2018/843). Il legislatore ha costruito una scala gerarchica di criteri: si parte dalla proprietà, si passa al controllo, si arriva, solo in via residuale, agli organi di gestione.
La definizione del comma 1: proprietà o controllo in ultima istanza
Il comma 1 enuncia la regola generale: il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo. L’espressione "in ultima istanza" è la chiave interpretativa dell’intera norma: non rileva l’intestazione formale della partecipazione, ma il soggetto fisico che, al termine della catena di controlli e interposizioni, ne è il reale beneficiario o controllante. Le società sono in questo senso solo veicoli; la disciplina antiriciclaggio guarda dietro il velo dell’intestazione per individuare le persone fisiche.
La soglia del 25% nelle società di capitali
Il comma 2 declina la regola per le società di capitali introducendo la soglia quantitativa del 25 per cento. Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità da parte di una persona fisica di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente. Costituisce invece indicazione di proprietà indiretta la titolarità, da parte della stessa persona fisica, di una partecipazione superiore al 25% detenuta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
La soglia non è una percentuale di automatica imputazione, ma un indicatore: la norma parla di "indicazione di proprietà" e impone al soggetto obbligato una verifica sostanziale dell’assetto. Una partecipazione del 25,01% è rilevante; una del 25,00% non lo è, ma il professionista che individui frazionamenti artificiosi finalizzati a restare sotto soglia deve trarne conseguenze in termini di profilo di rischio e di eventuale segnalazione.
Le catene societarie e il calcolo della partecipazione indiretta
Nei gruppi articolati il calcolo della partecipazione indiretta è un passaggio operativo delicato. La prassi consolidata in materia antiriciclaggio segue la logica della moltiplicazione delle quote lungo la catena di controllo. Esempio: Tizio detiene il 60% di Alfa Srl, che a sua volta detiene il 50% di Beta Srl, cliente del professionista. La quota indiretta di Tizio in Beta è pari al 30% (60% per 50%), superiore alla soglia: Tizio è titolare effettivo indiretto di Beta. Diversa è l’ipotesi in cui Tizio detenga il 20% di Alfa che a sua volta detiene l'80% di Beta: la quota indiretta è 16%, sotto soglia, e Tizio non è titolare effettivo per il criterio della proprietà.
La norma menziona espressamente, accanto alle società controllate, le società fiduciarie e l’interposta persona: la fiduciaria che intesti formalmente la partecipazione è trasparente rispetto al fiduciante, che resta il titolare effettivo da identificare e comunicare. L’interposizione fittizia non sottrae il soggetto agli obblighi di identificazione.
Il controllo come criterio sussidiario
Il comma 3 interviene quando l’esame dell’assetto proprietario non consente di individuare in modo univoco la persona fisica cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta. In questo caso il titolare effettivo coincide con chi, in ultima istanza, esercita il controllo dell’ente in forza di una delle seguenti situazioni: controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante. La formulazione richiama da vicino l’art. 2359 c.c. sulle società controllate, importando nella disciplina antiriciclaggio la nozione civilistica di controllo.
L’analisi non si esaurisce dunque nella visura camerale: il professionista deve interrogarsi sull’esistenza di patti parasociali, di clausole statutarie che attribuiscano diritti di voto plurimi o di veto, di vincoli contrattuali come finanziamenti subordinati o accordi di governance che spostino di fatto il controllo.
Persone giuridiche private (DPR 361/2000)
Il comma 4 disciplina il caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata ai sensi del DPR 361/2000, categoria che comprende associazioni riconosciute, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che abbiano ottenuto il riconoscimento. La norma individua cumulativamente come titolari effettivi: i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. La struttura cumulativa è importante: non si tratta di una scala gerarchica, ma di un insieme di soggetti tutti contemporaneamente da identificare e comunicare, in quanto figure ciascuna espressiva di un profilo di controllo o di interesse sull’ente.
Il criterio residuale: chi gestisce
Il comma 5, nella versione introdotta dal D.Lgs. 125/2019, contiene la clausola residuale di chiusura: quando l’applicazione dei criteri proprietari e di controllo non consente di individuare in modo univoco uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche che, conformemente all’assetto organizzativo o statutario, esercitano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente. È il caso, ad esempio, della società ad azionariato diffuso senza soci sopra soglia e senza patti rilevanti, o della cooperativa con base sociale ampia: si guarda agli amministratori e ai legali rappresentanti come ultima ratio definitoria.
L’obbligo di tracciabilità del comma 6
Il comma 6 impone ai soggetti obbligati di conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo. La parte aggiunta dal D.Lgs. 125/2019 specifica che, quando si è fatto ricorso al criterio residuale del comma 5, occorre documentare anche le ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo applicando i criteri proprietari e di controllo. È un onere documentale sostanziale: il fascicolo del cliente deve contenere visure, organigrammi, calcoli delle partecipazioni indirette, patti parasociali esaminati e una motivazione esplicita del passaggio al criterio residuale, da esibire in caso di ispezione UIF o Guardia di Finanza.
Trust, fondazioni e istituti analoghi
L’art. 20 disciplina i clienti persone giuridiche; per i trust, le fondazioni e gli istituti giuridici affini opera l’art. 22 e la normativa di attuazione (D.M. 55/2022). In sintesi, nei trust sono individuati come titolari effettivi cumulativamente il disponente, il trustee, l’eventuale guardiano (protector), i beneficiari o, quando non individuati, la classe di beneficiari, e ogni altra persona che eserciti un controllo sul trust. Anche per i trust la logica è quella della cumulatività e dell’identificazione di tutte le figure rilevanti, non della scelta di una sola.
Il Registro dei titolari effettivi (D.M. 55/2022)
L’art. 20 si coordina con l’art. 21, che impone alle imprese dotate di personalità giuridica e alle persone giuridiche private di comunicare i propri titolari effettivi al Registro tenuto dalle Camere di Commercio tramite InfoCamere. Il D.M. 55/2022 ha dato attuazione operativa al sistema; la prima comunicazione era prevista per dicembre 2023 e ha conosciuto una sospensione conseguente al contenzioso amministrativo (TAR Lazio, Consiglio di Stato), prima di tornare pienamente operativa. La comunicazione deve essere aggiornata in caso di variazioni e confermata annualmente.
L’accesso al Registro dopo la sentenza CGUE 22/11/2022
L’accesso al Registro è stato ridimensionato dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 novembre 2022 (cause riunite C-37/20 e C-601/20, WM e Sovim), che ha dichiarato invalida la disposizione della V Direttiva che imponeva l’accesso indiscriminato del pubblico ai dati sui titolari effettivi delle società. La Corte ha ritenuto la previsione lesiva degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali (vita privata e protezione dei dati personali). A seguito di questa pronuncia, gli Stati membri hanno dovuto limitare l’accesso ai soli soggetti portatori di un "interesse legittimo" qualificato, oltre alle autorità di vigilanza e ai soggetti obbligati nell’ambito dell’adeguata verifica.
Prassi operative per il professionista
L’identificazione del titolare effettivo non è un atto puntuale ma un processo che il professionista deve documentare nel fascicolo dell’adeguata verifica. Sotto il profilo operativo il commercialista, il notaio o l’avvocato che instaurano un rapporto continuativo con una società devono acquisire visura camerale aggiornata, libro soci o registro delle partecipazioni, statuto e patti parasociali eventualmente depositati, organigramma di gruppo per i clienti inseriti in catene societarie. La verifica documentale va integrata da una dichiarazione del legale rappresentante che attesti l’effettiva titolarità e l’eventuale interposizione fiduciaria. Per i clienti esteri si aggiunge la consultazione dei registri dei titolari effettivi degli Stati di stabilimento, ove istituiti, e la valutazione del rischio geografico legato alla giurisdizione di costituzione.
L’attività va riesaminata in occasione di ogni operazione significativa e in ogni caso ad ogni aggiornamento periodico dell’adeguata verifica. Variazioni nell’assetto proprietario, mutamenti negli organi di amministrazione, ingresso di nuovi soci o cessione di partecipazioni sono eventi che obbligano a rinnovare la verifica e a comunicare le variazioni al Registro entro i termini di legge.
Profilo sanzionatorio
L’omessa identificazione del titolare effettivo e l’omessa o inesatta comunicazione al Registro espongono il soggetto obbligato e l’ente cliente a un articolato sistema sanzionatorio. L’art. 56 del D.Lgs. 231/2007 sanziona le violazioni degli obblighi di adeguata verifica, con sanzioni amministrative pecuniarie modulate sulla gravità della condotta e sulla reiterazione. L’omessa comunicazione al Registro dei titolari effettivi è specificamente sanzionata in via amministrativa, con misure aggravate in caso di omissione protratta. Sul piano penale, l’art. 55 punisce le condotte fraudolente di chi fornisce dati falsi al soggetto obbligato o ne occulta lo stato di titolare effettivo. La diligenza nell’identificazione del titolare effettivo è quindi presidio non solo di compliance ma anche di esclusione della responsabilità professionale del commercialista, del notaio e dell’avvocato.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
FAQ ministeriale MEF Dipartimento del Tesoro — FAQ Titolarità Effettiva (2023)
Agenzia delle Entrate
Il MEF chiarisce che la soglia del 25% di partecipazione al capitale individua il titolare effettivo sia in caso di possesso diretto che indiretto (tramite societa' controllate o fiduciarie). Quando il criterio proprietario non e' applicabile in modo univoco, occorre passare al criterio di controllo e, in ultima istanza, al criterio residuale del comma 5.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itFAQ ministeriale MEF DT — FAQ n. 9 sul criterio residuale (art. 20 c. 5)
Agenzia delle Entrate
Quando opera il criterio residuale, vanno identificati come titolari effettivi i soggetti con poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione: non necessariamente tutti in forma cumulativa, ma le persone fisiche cui spetta in concreto il potere gestorio generale e di vincolare la societa' verso l'esterno.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itFAQ ministeriale MEF DT — FAQ n. 2 procedure esecutive e concorsuali
Agenzia delle Entrate
Nei rapporti riferibili a procedure esecutive o concorsuali, il titolare effettivo va individuato nella persona fisica per conto della quale la procedura e' attivata o nel debitore esecutato, applicando i criteri dell'art. 20 al soggetto sostanzialmente titolare degli interessi economici sottostanti.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itDomande frequenti
Chi è il titolare effettivo di una società ai sensi dell’art. 20?
È la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente oppure il relativo controllo. La nozione guarda al beneficiario reale al termine della catena di intestazioni, non al titolare formale della partecipazione.
Qual è la soglia del 25% e come si calcola nelle catene societarie?
Nelle società di capitali è indicazione di proprietà la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale. Nelle partecipazioni indirette la quota si calcola moltiplicando le percentuali lungo la catena: se Tizio detiene il 60% di Alfa che detiene il 50% di Beta, la quota indiretta di Tizio in Beta è 30%, sopra soglia.
Cosa succede se nessun socio supera il 25%?
Si passa al criterio del controllo: titolare effettivo è chi controlla la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, chi dispone di voti sufficienti per un’influenza dominante o chi esercita influenza dominante in forza di particolari vincoli contrattuali. Se anche questo criterio non individua una persona fisica, si applica il criterio residuale e si guarda ai poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione.
Come si identifica il titolare effettivo in una fondazione o associazione riconosciuta?
Nelle persone giuridiche private del DPR 361/2000 si individuano cumulativamente come titolari effettivi i fondatori in vita, i beneficiari individuati o facilmente individuabili e i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. Non è una scala gerarchica: tutte le figure rilevanti vanno identificate insieme.
L’accesso al Registro dei titolari effettivi è ancora pubblico?
No, non più in forma indiscriminata. La Corte di Giustizia UE, con sentenza 22 novembre 2022 nelle cause riunite C-37/20 e C-601/20, ha dichiarato invalida la previsione della V Direttiva sull’accesso pubblico generalizzato. L’accesso ai dati sui titolari effettivi è oggi consentito alle autorità, ai soggetti obbligati per l’adeguata verifica e ai portatori di un interesse legittimo qualificato.