- L’adeguata verifica si articola in quattro misure: identificazione del cliente, identificazione del titolare effettivo, acquisizione delle informazioni sullo scopo del rapporto e controllo costante.
- L’identificazione va effettuata prima dell’instaurazione del rapporto o dell’esecuzione dell’operazione.
- In presenza di basso rischio, la verifica può essere posticipata di massimo 30 giorni.
- I professionisti in funzione difensiva sono esonerati dall’obbligo di verifica fino al conferimento dell’incarico.
Art. 18 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Contenuto degli obblighi di adeguata verifica
In vigore dal 29/12/2007
(1) 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 18 41 si attuano attraverso: a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell’esecutore, anche in relazione alla verifica dell’esistenza e dell’ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente; (2) b) l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l’adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l’assetto proprietario e di controllo del cliente; c) l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all’instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l’esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all’attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali; d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attività. 2. Le attività di identificazione e verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell’esecuzione dell’operazione occasionale. 3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all’instaurazione del rapporto o al conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l’ordinaria gestione dell’attività oggetto del rapporto. In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all’acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all’importo dell’operazione e completano le procedure di verifica dell’identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall’instaurazione del rapporto o dal conferimento dell’incarico. Decorso tale termine, qualora riscontrino l’impossibilità oggettiva di completare la verifica dell’identità del cliente, i soggetti obbligati, si astengono ai sensi dell’articolo 42 e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’articolo 35. 4. Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, sono esonerati dall’obbligo di verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell’incarico. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 18 – (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela) – 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività: a) identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b) identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità; c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.“. (2) Lettera sostituita dall’art. 27, comma 3, lett. b), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “a) l’identificazione del cliente e la verifica della DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 19 42 sua identità attraverso riscontro di un documento d’identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonchè sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell’esecutore, anche in relazione alla verifica dell’esistenza e dell’ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;“.
Stesso numero, altri codici
- Art. 18 Codice Civile: Responsabilità degli amministratori
- Articolo 18 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 18 Codice del Consumo: Ambito di applicazione
- Articolo 18 Codice della Strada: Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati
- Articolo 18 Codice di Procedura Civile: Foro generale delle persone fisiche
- Articolo 18 Codice di Procedura Penale: Separazione di processi<ref>Articolo modificato dalla [[L. 19 gennaio 2001, n. 4 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia]].</ref>
Le quattro misure di adeguata verifica
L’art. 18 del D.Lgs. 231/2007 costituisce la norma cardine in materia di adeguata verifica della clientela (AML/KYC), definendo il contenuto concreto degli obblighi che i soggetti obbligati devono assolvere al momento di instaurare un rapporto continuativo o di eseguire un’operazione. Il comma 1 articola questi obblighi in quattro misure distinte ma correlate.
La prima misura è l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si applicano all’esecutore, inclusa la verifica dell’esistenza e dell’ampiezza del potere di rappresentanza con cui opera per conto del cliente.
La seconda misura riguarda l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità, con l’adozione di misure proporzionate al rischio. Per le persone giuridiche, i trust e altri istituti giuridici affini, il soggetto obbligato deve adottare misure idonee a ricostruire, con ragionevole attendibilità, l’assetto proprietario e di controllo del cliente.
Informazioni sullo scopo e la natura del rapporto
La terza misura consiste nell’acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Questo obbligo comprende informazioni sull’instaurazione del rapporto, sulle relazioni tra il cliente e l’esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo, nonché sull’attività lavorativa del cliente. In funzione del rischio, possono essere acquisite anche ulteriori informazioni, incluse quelle sulla situazione economico-patrimoniale del cliente. In presenza di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, queste procedure si applicano anche alle prestazioni o operazioni occasionali.
Controllo costante del rapporto
La quarta misura è il controllo costante del rapporto per tutta la sua durata. Questo implica l’esame della complessiva operatività del cliente, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite, nonché, se necessario in funzione del rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente. Il controllo costante trasforma l’adeguata verifica da adempimento una tantum in un processo dinamico e continuativo.
Il timing dell’identificazione
Il comma 2 stabilisce la regola generale sul momento in cui devono essere effettuate le attività di identificazione e verifica: prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico professionale, ovvero prima dell’esecuzione dell’operazione occasionale. Questo principio di anteriorità è fondamentale per garantire che il soggetto obbligato conosca il proprio cliente prima di avviare qualsiasi attività in suo favore.
Deroga per i casi di basso rischio
Il comma 3 introduce una deroga al principio di anteriorità in presenza di basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo: la verifica dell’identità può essere posticipata a un momento successivo all’instaurazione del rapporto, qualora ciò sia necessario per consentire l’ordinaria gestione dell’attività. In questo caso, i soggetti obbligati devono comunque acquisire immediatamente i dati identificativi e completare le procedure di verifica entro trenta giorni dall’instaurazione del rapporto. Se allo scadere del termine la verifica risulta oggettivamente impossibile, il soggetto obbligato è tenuto all’astensione e deve valutare la segnalazione dell’operazione come sospetta.
L’esonero per i professionisti in funzione difensiva
Il comma 4 prevede un esonero specifico per i professionisti: quando esaminano la posizione giuridica del proprio cliente o svolgono compiti di difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario, anche nell’ambito di una convenzione di negoziazione assistita, sono esonerati dall’obbligo di verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell’incarico. Questa previsione tutela il segreto professionale e il diritto di difesa, valori che la normativa antiriciclaggio deve bilanciare con le esigenze di prevenzione.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Risposta a interpello n. 693 dell'8 ottobre 2021
Agenzia delle Entrate
L'Agenzia richiama la definizione di titolare effettivo del D.Lgs. 231/2007 chiarendo che la nuova nozione e' piu' ampia di quella previgente, essendo venuti meno i riferimenti rigidi alle percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo pari o superiore al 25 per cento. Il riferimento all'articolo 18 sull'adeguata verifica resta il fulcro operativo per individuare la persona fisica nell'interesse della quale e' instaurato il rapporto.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisoluzione n. 53/E del 29 maggio 2019
Agenzia delle Entrate
La risoluzione, in tema di monitoraggio fiscale, conferma che per individuare il titolare effettivo si rinvia alla normativa antiriciclaggio vigente ratione temporis di cui al D.Lgs. 231/2007, integrando il dato fiscale con i criteri di adeguata verifica dell'art. 18. In pratica, l'identificazione del titolare effettivo seguita ai fini AML rileva anche ai fini delle dichiarazioni RW e degli obblighi di monitoraggio.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Quali sono le quattro misure di adeguata verifica previste dall’art. 18?
Le quattro misure sono: 1) identificazione del cliente e verifica dell’identità; 2) identificazione del titolare effettivo e verifica dell’identità; 3) acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto; 4) controllo costante del rapporto per tutta la sua durata.
Quando deve essere effettuata l’identificazione del cliente?
Di regola, prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico professionale, oppure prima dell’esecuzione dell’operazione occasionale. In caso di basso rischio, la verifica può essere posticipata di massimo 30 giorni dall’avvio del rapporto.
Cosa succede se non è possibile completare la verifica entro 30 giorni?
Il soggetto obbligato deve astenersi dal compiere l’operazione o dalla prestazione professionale e valutare, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.
I professionisti devono verificare l’identità del cliente anche quando lo difendono in giudizio?
No. I professionisti sono esonerati dall’obbligo di verifica dell’identità quando esaminano la posizione giuridica del cliente o svolgono compiti di difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario, inclusa la negoziazione assistita. L’obbligo di verifica scatta al momento del conferimento dell’incarico.
Il controllo costante del rapporto comprende anche la verifica della provenienza dei fondi?
Sì, in funzione del rischio. Il controllo costante può includere la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base delle informazioni acquisite o possedute nell’esercizio dell’attività.