- Introduce l’analisi nazionale del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM), distinta dal rischio di riciclaggio.
- Il Comitato di sicurezza finanziaria svolge l’analisi con cadenza triennale, aggiornabile al verificarsi di nuovi rischi.
- I risultati dell’analisi sono resi disponibili ai soggetti obbligati per la valutazione del rischio e l’adozione di misure di mitigazione.
- I soggetti obbligati adottano presidi adeguati alla propria natura e dimensione per gestire il rischio di evasione delle sanzioni finanziarie mirate.
Art. 16 ter D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Analisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa (1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa inteso come il rischio di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. L’analisi ha cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno. 2. I risultati dell’analisi, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e per l’adozione di misure di mitigazione proporzionali e adeguate al rischio rilevato. 3. La valutazione del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa da parte dei soggetti obbligati, condotta ai sensi dell’articolo 15 del presente decreto, può DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 17 39 integrare quella effettuata per il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed è tenuta in considerazione ai fini dell’adozione delle procedure di mitigazione di cui all’articolo 16. 4. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate. La gestione e i controlli del predetto rischio possono essere parte integrante dei programmi di sanzioni finanziarie mirate e di conformità esistenti per gestire e mitigare i rischi di finanziamento del terrorismo. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 11, comma 2, lett. h), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. TITOLO II – OBBLIGHI CAPO I – Obblighi di adeguata verifica della clientela SEZIONE I –
Inquadramento: un articolo di recente introduzione
L’art. 16-ter è stato inserito nel D.Lgs. 231/2007 dall’art. 11, comma 2, lett. h), del D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118. Si tratta di una disposizione di recente introduzione, specificamente dedicata all'analisi del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM), un tema distinto sia dal riciclaggio sia dal finanziamento del terrorismo, pur condividendo con questi ultimi la finalità preventiva e il medesimo apparato di soggetti obbligati.
La collocazione topografica dell’art. 16-ter, all’interno del Capo dedicato alla valutazione e gestione del rischio (Titolo II, Capo I, Sezione I), è coerente con la sua funzione: l’articolo integra l’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (art. 14) con una specifica valutazione del rischio di proliferazione, in conformità alle raccomandazioni del GAFI (Financial Action Task Force) e alle misure adottate a livello europeo e internazionale mediante sanzioni finanziarie mirate.
Definizione del rischio di finanziamento della proliferazione
Il comma 1 individua con precisione l’oggetto dell’analisi: il rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa è inteso come il rischio di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Non si tratta dunque del rischio che un soggetto obbligato finanzi direttamente un programma di armamenti, ma del rischio che, attraverso transazioni finanziarie, vengano aggirate le misure sanzionatorie adottate a livello internazionale (ad esempio quelle adottate dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU nei confronti di determinati Stati o entità).
Le sanzioni finanziarie mirate (targeted financial sanctions) sono misure di carattere eccezionale che impongono il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di soggetti specificatamente individuati nelle liste sanzionatorie (es. Regolamento UE 267/2012 sull’Iran, regolamenti relativi alla Corea del Nord, ecc.). L’evasione di queste sanzioni avviene tipicamente attraverso l’uso di intermediari, strutture societarie opache, giurisdizioni non cooperative o operazioni in cripto-attività che ne oscurano la tracciabilità.
Il Comitato di sicurezza finanziaria: soggetto competente
Il comma 1 attribuisce la competenza per l’analisi al Comitato di sicurezza finanziaria, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 del decreto. Il Comitato, presieduto dal Direttore generale del Tesoro (MEF), aggrega le principali autorità istituzionali rilevanti (Banca d'Italia-UIF, CONSOB, IVASS, NSPV GdF, DIA, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli, MEF). Questa composizione pluri-istituzionale garantisce che l’analisi del rischio ADM tenga conto di tutte le dimensioni rilevanti: finanziaria, tributaria, doganale, investigativa.
L’analisi ha cadenza triennale, salva la possibilità per il Comitato di procedere ad aggiornamenti anticipati al verificarsi di nuovi rischi o ogni qualvolta lo ritenga opportuno. La periodicità triennale è in linea con le raccomandazioni GAFI sulla proliferation financing risk assessment (PF-RA).
Diffusione dei risultati ai soggetti obbligati
Il comma 2 disciplina la messa a disposizione dei risultati dell’analisi: con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, i risultati sono resi accessibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione. La finalità è duplice: da un lato, consentire ai soggetti obbligati di valutare il proprio rischio specifico di mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate; dall’altro, orientare l’adozione di misure di mitigazione proporzionali e adeguate al rischio rilevato.
Il meccanismo rispecchia quello già previsto per l’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (art. 14): la valutazione del rischio sistemico si traduce in un documento di indirizzo che i soggetti obbligati devono integrare nella propria valutazione del rischio specifico.
Integrazione con la valutazione del rischio di riciclaggio e FT
Il comma 3 chiarisce che la valutazione del rischio ADM, condotta dai soggetti obbligati ai sensi dell’art. 15 del decreto, può integrarsi con quella relativa al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Non si tratta di un obbligo di separazione ma di una facoltà di integrazione: il soggetto obbligato può scegliere di valutare il rischio ADM nell’ambito del medesimo processo di risk assessment che già conduce per il riciclaggio, purché la valutazione sia specifica e distinta negli esiti. I risultati della valutazione ADM sono comunque presi in considerazione ai fini dell’adozione delle procedure di mitigazione di cui all’art. 16 del decreto.
Presidi, controlli e procedure dei soggetti obbligati
Il comma 4 contiene l’obbligo operativo principale per i soggetti obbligati: adottare presidi e attuare controlli e procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate. La norma espressamente prevede che la gestione e i controlli del rischio ADM possano essere parte integrante dei programmi di conformità esistenti per il rischio di finanziamento del terrorismo. Questo approccio evita duplicazioni burocratiche: i soggetti obbligati non devono creare un sistema parallelo, ma possono estendere i presidi già in uso per il FT anche al rischio ADM, ove questi siano proporzionati.
Per i grandi intermediari bancari e finanziari, questo significa integrare i controlli sulle liste sanzionatorie (screening) con specifici processi di verifica orientati alla proliferazione. Per i professionisti di minori dimensioni (commercialisti, notai, avvocati), la compliance può limitarsi all’adeguamento delle procedure di verifica delle liste sanzionatorie UE e ONU già utilizzate per il contrasto al finanziamento del terrorismo, con l’aggiunta di un’attenzione specifica alle operazioni con paesi o soggetti coinvolti in programmi di armamento vietati.
Contesto internazionale: GAFI e sanzioni finanziarie mirate
L’introduzione dell’art. 16-ter risponde all’evoluzione delle raccomandazioni del GAFI, che dal 2012 ha introdotto la Raccomandazione n. 7 (specificamente dedicata alle sanzioni finanziarie mirate connesse alla proliferazione) e ne ha progressivamente rafforzato le previsioni. La metodologia GAFI per la proliferation financing risk assessment distingue tra rischio a livello di sistema (la cui valutazione spetta al Comitato di sicurezza finanziaria) e rischio a livello di entità (che i singoli soggetti obbligati devono valutare nell’ambito del proprio framework di compliance). Il collegamento tra i due livelli, garantito dalla diffusione dei risultati dell’analisi nazionale ai soggetti obbligati, è il meccanismo centrale dell’art. 16-ter.
Domande frequenti
Cosa valuta l’art. 16-ter del D.Lgs. 231/2007?
L’art. 16-ter introduce l’analisi nazionale del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, inteso come rischio di mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate adottate a livello internazionale. L’analisi è condotta dal Comitato di sicurezza finanziaria con cadenza triennale.
Il rischio di proliferazione ADM è diverso dal rischio di riciclaggio?
Sì, si tratta di rischi distinti, anche se possono condividere veicoli operativi simili. Il rischio ADM riguarda specificamente l’evasione delle sanzioni finanziarie mirate legate alla proliferazione di armi vietate. Il comma 3 prevede però che la valutazione ADM possa integrarsi con quella del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nell’ambito dello stesso processo di risk assessment.
Cosa devono fare concretamente i soggetti obbligati in base all’art. 16-ter?
Il comma 4 impone ai soggetti obbligati di adottare presidi, controlli e procedure adeguati alla propria natura e dimensione per mitigare il rischio di mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse alla proliferazione ADM. I controlli possono essere integrati nei programmi di compliance già esistenti per il rischio di finanziamento del terrorismo.
Con quale frequenza viene aggiornata l’analisi del rischio ADM?
L’analisi ha cadenza triennale (comma 1), ma il Comitato di sicurezza finanziaria può procedere ad aggiornamenti anticipati ogni qualvolta insorgano nuovi rischi o lo ritenga comunque opportuno. I risultati sono resi disponibili ai soggetti obbligati per orientarne la valutazione e le misure di mitigazione.