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Ultimo aggiornamento: 5 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 35 octies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Scioglimento e liquidazione volontaria)

In vigore dal 01/07/1998

1. Alle Sicav ((in gestione interna autorizzate)) non si applica l' articolo 2484, primo comma, numeri 4) e 5), del codice civile . Quando il capitale della Sicav si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la società si scioglie. Il termine è sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra Sicav o una Sicaf. ((133))

2. ((Per le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione interna autorizzate)) , gli atti per i quali è prevista la pubblicità dall' articolo 2484, terzo e quarto comma, del codice civile , sono pubblicati anche con le modalità previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della società e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione ((e il rimborso)) di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall' articolo 2484, primo comma, numero 6), del codice civile , dalla data di assunzione della delibera, ((negli altri casi previsti dall' articolo 2484 del codice civile )) e, per le Sicav ((in gestione interna autorizzate)) , dal comma 1 del presente articolo, dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione è trasmessa anche alla Consob nel medesimo termine. ((133))

3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. ((Si applica l' articolo 2487 del codice civile , ad eccezione del comma 1, lettera c).)) ((133))

4. Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della società nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

5. Il bilancio di liquidazione è sottoposto al giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed è pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto.

6. Il depositario procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo ((alle Sicav in gestione interna autorizzate e alle Sicaf in gestione interna autorizzate)) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile . ((133))

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Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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