Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 35 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Albi)

In vigore dal 01/07/1998

1. ((Le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione interna)) autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d’Italia. L’albo delle Sicav è articolato in due sezioni distinte a seconda che le Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA. ((133))

2. La Banca d’Italia comunica alla Consob le iscrizioni all’albo di cui al comma 1 e le cancellazioni da esso. La Consob informa l’AESFEM delle autorizzazioni rilasciate o ritirate e di qualsiasi modifica dell’elenco delle Sicav e delle Sicaf autorizzate. Nel caso di GEFIA autorizzati, le informazioni sono comunicate all’AESFEM su base trimestrale. (132)

3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell’iscrizione all’albo.

In sintesi

  • Le Sicav e le Sicaf in gestione interna autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia.
  • L’albo delle Sicav è articolato in due sezioni: una per le Sicav-OICVM e una per le Sicav-FIA.
  • La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni e le cancellazioni; la Consob informa l’ESMA su base trimestrale (per i GEFIA autorizzati).
  • I soggetti iscritti devono indicare negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell’iscrizione all’albo.
Indice dei contenuti

La funzione dell’albo come strumento di trasparenza del mercato

L’art. 35-ter TUF istituisce gli albi delle Sicav e delle Sicaf in gestione interna autorizzate, affidandone la tenuta alla Banca d'Italia. L’albo svolge una funzione di certificazione pubblica: chi intende verificare se una determinata Sicav o Sicaf è autorizzata può consultare il registro e ottenere certezza giuridica. Questa trasparenza è fondamentale in un mercato in cui i risparmiatori possono essere avvicinati da soggetti non autorizzati che si spacciano per gestori legittimi.

L’albo delle Sicav è articolato in due sezioni distinte: una per le Sicav costituite in forma di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, soggetti alla direttiva UCITS) e una per le Sicav costituite in forma di FIA (Fondi di Investimento Alternativi, soggetti alla direttiva AIFMD). La distinzione riflette il diverso regime normativo e di vigilanza applicabile: gli OICVM sono soggetti a norme armonizzate a livello europeo con passport automatico, mentre i FIA hanno un regime parzialmente differenziato a seconda della tipologia di investitori e della struttura del fondo.

Il flusso informativo tra Banca d'Italia, Consob ed ESMA

La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni all’albo e le cancellazioni da esso, consentendo alla seconda Autorità di mantenere aggiornato il proprio quadro del mercato. La Consob, a sua volta, informa l’AESFEM (ESMA) delle autorizzazioni rilasciate o ritirate e di qualsiasi modifica dell’elenco delle Sicav e Sicaf autorizzate. Per i GEFIA autorizzati, le informazioni sono comunicate all’ESMA su base trimestrale, in attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva AIFMD.

Questo sistema di comunicazioni a cascata garantisce la coerenza tra il registro nazionale e le banche dati europee, facilitando la vigilanza transfrontaliera e il passport comunitario per la commercializzazione degli OICR in altri Stati UE.

L’obbligo di menzione dell’iscrizione

Il comma 3 impone ai soggetti iscritti negli albi di indicare gli estremi dell’iscrizione in tutti gli atti e nella corrispondenza. Si tratta di un obbligo di disclosure obbligatoria che consente ai clienti e alle controparti di verificare immediatamente lo status autorizzativo del soggetto con cui trattano, disincentivando la contraffazione dello status di gestore autorizzato.

Prassi e linee guida

Regolamento Banca d'Italia

Cancellazione delle SICAV/SICAF eterogestite dall'albo ex art. 35-ter del D.Lgs. 58/98 (avviso Banca d'Italia, settembre 2024)

La Banca d'Italia ha provveduto alla cancellazione delle SICAV e SICAF in gestione esterna (eterogestite) dall'albo tenuto ai sensi dell'art. 35-ter del TUF, a decorrere dal 27 settembre 2024, in attuazione della L. 5 marzo 2024, n. 21. La responsabilità del rispetto delle norme sulla gestione collettiva è trasferita in capo al gestore esterno, mentre le entità restano rintracciabili tramite gli albi dei gestori.

Domande frequenti

Come posso verificare se una Sicav italiana è regolarmente autorizzata?

Consultando l’albo delle Sicav tenuto dalla Banca d'Italia, che è pubblico. L’albo è articolato in due sezioni: una per le Sicav-OICVM e una per le Sicav-FIA.

Perché l’albo delle Sicav è diviso in due sezioni?

Perché le Sicav-OICVM (soggette alla direttiva UCITS) e le Sicav-FIA (soggette alla direttiva AIFMD) sono soggette a regimi normativi e di vigilanza differenti. La separazione nell’albo riflette questa distinzione.

Una Sicav autorizzata deve indicare il numero dell’albo nelle proprie comunicazioni commerciali?

Sì. L’art. 35-ter, comma 3, TUF impone di indicare gli estremi dell’iscrizione all’albo in tutti gli atti e nella corrispondenza, incluse le comunicazioni ai clienti.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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