- Le Sicav e le Sicaf in gestione interna autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia.
- L’albo delle Sicav è articolato in due sezioni: una per le Sicav-OICVM e una per le Sicav-FIA.
- La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni e le cancellazioni; la Consob informa l’ESMA su base trimestrale (per i GEFIA autorizzati).
- I soggetti iscritti devono indicare negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell’iscrizione all’albo.
Art. 35 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Albi)
In vigore dal 01/07/1998
1. ((Le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione interna)) autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d’Italia. L’albo delle Sicav è articolato in due sezioni distinte a seconda che le Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA. ((133))
2. La Banca d’Italia comunica alla Consob le iscrizioni all’albo di cui al comma 1 e le cancellazioni da esso. La Consob informa l’AESFEM delle autorizzazioni rilasciate o ritirate e di qualsiasi modifica dell’elenco delle Sicav e delle Sicaf autorizzate. Nel caso di GEFIA autorizzati, le informazioni sono comunicate all’AESFEM su base trimestrale. (132)
3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell’iscrizione all’albo.
La funzione dell’albo come strumento di trasparenza del mercato
L’art. 35-ter TUF istituisce gli albi delle Sicav e delle Sicaf in gestione interna autorizzate, affidandone la tenuta alla Banca d'Italia. L’albo svolge una funzione di certificazione pubblica: chi intende verificare se una determinata Sicav o Sicaf è autorizzata può consultare il registro e ottenere certezza giuridica. Questa trasparenza è fondamentale in un mercato in cui i risparmiatori possono essere avvicinati da soggetti non autorizzati che si spacciano per gestori legittimi.
L’albo delle Sicav è articolato in due sezioni distinte: una per le Sicav costituite in forma di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, soggetti alla direttiva UCITS) e una per le Sicav costituite in forma di FIA (Fondi di Investimento Alternativi, soggetti alla direttiva AIFMD). La distinzione riflette il diverso regime normativo e di vigilanza applicabile: gli OICVM sono soggetti a norme armonizzate a livello europeo con passport automatico, mentre i FIA hanno un regime parzialmente differenziato a seconda della tipologia di investitori e della struttura del fondo.
Il flusso informativo tra Banca d'Italia, Consob ed ESMA
La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni all’albo e le cancellazioni da esso, consentendo alla seconda Autorità di mantenere aggiornato il proprio quadro del mercato. La Consob, a sua volta, informa l’AESFEM (ESMA) delle autorizzazioni rilasciate o ritirate e di qualsiasi modifica dell’elenco delle Sicav e Sicaf autorizzate. Per i GEFIA autorizzati, le informazioni sono comunicate all’ESMA su base trimestrale, in attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva AIFMD.
Questo sistema di comunicazioni a cascata garantisce la coerenza tra il registro nazionale e le banche dati europee, facilitando la vigilanza transfrontaliera e il passport comunitario per la commercializzazione degli OICR in altri Stati UE.
L’obbligo di menzione dell’iscrizione
Il comma 3 impone ai soggetti iscritti negli albi di indicare gli estremi dell’iscrizione in tutti gli atti e nella corrispondenza. Si tratta di un obbligo di disclosure obbligatoria che consente ai clienti e alle controparti di verificare immediatamente lo status autorizzativo del soggetto con cui trattano, disincentivando la contraffazione dello status di gestore autorizzato.
Domande frequenti
Come posso verificare se una Sicav italiana è regolarmente autorizzata?
Consultando l’albo delle Sicav tenuto dalla Banca d'Italia, che è pubblico. L’albo è articolato in due sezioni: una per le Sicav-OICVM e una per le Sicav-FIA.
Perché l’albo delle Sicav è diviso in due sezioni?
Perché le Sicav-OICVM (soggette alla direttiva UCITS) e le Sicav-FIA (soggette alla direttiva AIFMD) sono soggette a regimi normativi e di vigilanza differenti. La separazione nell’albo riflette questa distinzione.
Una Sicav autorizzata deve indicare il numero dell’albo nelle proprie comunicazioni commerciali?
Sì. L’art. 35-ter, comma 3, TUF impone di indicare gli estremi dell’iscrizione all’albo in tutti gli atti e nella corrispondenza, incluse le comunicazioni ai clienti.