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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La Banca d'Italia, sentita la Consob, revoca l’autorizzazione a un gestore autorizzato quando questo ha ottenuto l’autorizzazione con false dichiarazioni, non soddisfa più le condizioni, o non rispetta più le norme sulla direttiva 2019/2034.
  • La revoca dell’autorizzazione costituisce causa di scioglimento della società e comporta la liquidazione o cessione degli OICR gestiti entro sessanta giorni.
  • La Banca d'Italia può autorizzare l’esercizio provvisorio dell’attività per consentire la gestione ordinata della fase di liquidazione.
  • Le disposizioni si applicano anche ai GEFIA non UE autorizzati in Italia ai sensi dell’art. 41-quater TUF.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 35 terdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Revoca dell’autorizzazione)

In vigore dal 01/07/1998

1. ((Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 57, comma 1.))

2. ((La Banca d’Italia, sentita la Consob, revoca l’autorizzazione all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di un gestore autorizzato quando la società: a) abbia ottenuto l’autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; b) non soddisfi più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione; c) non soddisfi più le condizioni di cui alla disciplina attuativa della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 , se l’autorizzazione comprende anche la gestione di portafogli di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d).))

3. ((La revoca dell’autorizzazione ai sensi del comma 2 costituisce causa di scioglimento della società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, la società comunica alla Banca d’Italia e alla Consob il programma di liquidazione della società. La società provvede a liquidare ovvero a cedere gli Oicr gestiti. La Banca d’Italia può autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l’esercizio provvisorio di attività ai sensi dell’ articolo 2487 del codice civile . L’organo liquidatore trasmette riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione alla Banca d’Italia e, per il periodo di eventuale esercizio provvisorio di attività, anche alla Consob. La Banca d’Italia vigila sul regolare svolgimento della procedura di liquidazione. Nei confronti delle società in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell’economia e delle finanze, della Banca d’Italia e della Consob previsti dal presente decreto.))

4. ((Il presente articolo si applica anche ai GEFIA non UE autorizzati ai sensi dell’articolo 41-quater.)) ((133)) ————— AGGIORNAMENTO ((133)) Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l’art. 11, comma 3) che “Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 , e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all’entrata in vigore del presente decreto”.

Il perimetro di applicazione e il rapporto con l’art. 57 TUF

L’art. 35-terdecies TUF disciplina la revoca dell’autorizzazione ai gestori autorizzati (SGR, Sicav e Sicaf in gestione interna) in situazioni che non raggiungono la soglia di gravità richiesta per applicare la liquidazione coatta amministrativa dell’art. 57 TUF. Il comma 1 chiarisce questo perimetro: le disposizioni dell’articolo trovano applicazione solo quando non ricorrono i presupposti dell’art. 57, creando un sistema a due livelli in cui la revoca ex art. 35-terdecies è il rimedio «ordinario» e la liquidazione coatta dell’art. 57 è il rimedio «straordinario» per situazioni di eccezionale gravità.

Le cause di revoca

Le cause di revoca previste dal comma 2 sono tre: l’ottenimento dell’autorizzazione tramite false dichiarazioni o con mezzi irregolari; il mancato soddisfacimento sopravvenuto delle condizioni di autorizzazione; il mancato rispetto delle condizioni previste dalla direttiva 2019/2034 (Investment Firms Directive - IFD) quando l’autorizzazione include la gestione di portafogli di investimento. Quest'ultimo riferimento è significativo: la direttiva IFD introduce requisiti prudenziali specifici per le imprese di investimento (incluse le SIM e le SGR che gestiscono portafogli), e il suo mancato rispetto diventa causa autonoma di revoca dell’autorizzazione alla gestione collettiva.

La revoca è disposta dalla Banca d'Italia sentita la Consob, riflettendo la ripartizione di competenze tra le due Autorità che caratterizza l’intero sistema di vigilanza italiano sui gestori di risparmio.

Gli effetti della revoca: scioglimento e liquidazione degli OICR

La revoca dell’autorizzazione produce un effetto automatico: costituisce causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 c.c. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, la società deve comunicare alla Banca d'Italia e alla Consob il programma di liquidazione. Contestualmente, è tenuta a liquidare o cedere gli OICR gestiti, garantendo la continuità della gestione nell’interesse dei partecipanti fino al completamento della procedura.

Per attenuare l’impatto sul mercato, la Banca d'Italia può autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l’esercizio provvisorio di attività ai sensi dell’art. 2487 c.c., che consente ai liquidatori di proseguire determinate attività nell’interesse dei creditori e degli investitori. L’organo liquidatore è tenuto a trasmettere riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione alla Banca d'Italia e, per il periodo di eventuale esercizio provvisorio, anche alla Consob. La Banca d'Italia vigila sul regolare svolgimento della procedura, assicurando che la liquidazione avvenga in modo ordinato e nell’interesse dei partecipanti agli OICR.

L’applicazione ai GEFIA non UE

Il comma 4 estende l’applicazione dell’art. 35-terdecies ai GEFIA non UE autorizzati in Italia ai sensi dell’art. 41-quater TUF: si tratta dei gestori extracomunitari che hanno scelto l’Italia come Stato di riferimento per l’accesso al mercato europeo. In caso di revoca della loro autorizzazione, si applicano le medesime procedure e gli stessi obblighi, con gli adattamenti necessari alla struttura di succursale o di gestore operante in libera prestazione di servizi.

Domande frequenti

La revoca dell’autorizzazione di una SGR comporta automaticamente la sua chiusura?

Sì. La revoca dell’autorizzazione costituisce causa di scioglimento della società e avvia la procedura di liquidazione. Entro sessanta giorni la società deve comunicare il programma di liquidazione alla Banca d'Italia e alla Consob.

Cosa succede ai fondi gestiti da una SGR quando questa perde l’autorizzazione?

La SGR deve liquidare o cedere gli OICR gestiti, garantendo la continuità della gestione nell’interesse dei partecipanti. La Banca d'Italia può autorizzare l’esercizio provvisorio di attività per facilitare la transizione.

La revoca dell’autorizzazione è diversa dalla liquidazione coatta amministrativa?

Sì. La revoca ex art. 35-terdecies è il rimedio ordinario per situazioni di non conformità. La liquidazione coatta amministrativa ex art. 57 TUF è riservata ai casi di eccezionale gravità e opera in modo prioritario rispetto alla revoca.

Un gestore extracomunitario operante in Italia può essere soggetto alla revoca dell’autorizzazione?

Sì. Il comma 4 dell’art. 35-terdecies si applica anche ai GEFIA non UE autorizzati in Italia ai sensi dell’art. 41-quater TUF, con le medesime cause e procedure previste per i gestori italiani.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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