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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La Banca d'Italia (d'intesa con la Consob) autorizza i GEFIA non UE (gestori extracomunitari) alla gestione di FIA italiani/UE o alla commercializzazione in UE dei FIA gestiti, quando l’Italia è lo Stato di riferimento.
  • I GEFIA non UE autorizzati in un altro Stato UE che intendono gestire un FIA italiano possono operare in Italia in libera prestazione o tramite succursale.
  • I GEFIA non UE con succursali italiane rispettano le norme di condotta ex art. 35-decies TUF e le regole sui conflitti di interesse.
  • La Banca d'Italia disciplina con regolamento le condizioni di autorizzazione e le procedure per l’operatività transfrontaliera UE.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 41 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – GEFIA non UE

In vigore dal 01/07/1998

1. La Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, autorizza i GEFIA non UE alla gestione di FIA italiani e FIA UE o alla commercializzazione nel territorio dell’UE dei FIA gestiti, quando l’Italia è, ai sensi della direttiva 2011/61/UE , lo Stato di riferimento. La Banca d’Italia trasmette tempestivamente alla Consob copia della richiesta di autorizzazione delle suddette società. La Banca d’Italia iscrive i GEFIA non UE autorizzati in un’apposita sezione dell’albo previsto dall’articolo

35. La Banca d’Italia comunica alla Consob le avvenute iscrizioni.

2. Ai GEFIA non UE autorizzati in un altro Stato dell’UE che intendono gestire un FIA italiano in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali si applica, in quanto compatibile, l’articolo

41-ter. ((3. I GEFIA non UE che svolgono le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di succursali, rispettano le norme di condotta previste dall’articolo 35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e gli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interessi adottate in attuazione dell’articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 6), e comma

2-bis. La Banca d’Italia e la Consob possono chiedere, nell’ambito delle rispettive competenze, alle succursali italiane di GEFIA non UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale delle succursali italiane di GEFIA non UE, anche per il tramite di queste ultime.)) ((73))

4. La Banca d’Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento: a) le condizioni e la procedura per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1; b) le norme di attuazione delle disposizioni dell’UE concernenti le condizioni e le procedure che i GEFIA non UE autorizzati in Italia rispettano per operare in via transfrontaliera negli Stati dell’UE in conformità alle previsioni della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative, fermo restando quanto previsto dal capo II-ter. (55)

I GEFIA non UE: l’accesso al mercato europeo tramite l’Italia

L’art. 41-quater TUF regola l’accesso al mercato europeo da parte dei GEFIA (Gestori di Fondi di Investimento Alternativi) non UE, ossia i gestori con sede fuori dall’Unione europea (USA, UK post-Brexit, Singapore, ecc.), che intendono gestire FIA italiani o UE, oppure commercializzare nell’UE i FIA che gestiscono, quando scelgono l’Italia come Stato di riferimento ai sensi della direttiva AIFMD.

Lo Stato di riferimento è il Paese europeo scelto dal GEFIA non UE come «porta d'accesso» al mercato UE: una scelta strategica che determina quale autorità nazionale rilascia l’autorizzazione e supervisiona il gestore per tutta la sua operatività nell’UE. La scelta dell’Italia come Stato di riferimento, piuttosto che il Lussemburgo, l’Irlanda o la Germania, dipende da considerazioni di natura commerciale, operativa e fiscale.

Il regime autorizzativo

L’autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia d'intesa con la Consob: una decisione congiunta che riflette la ripartizione delle competenze tra le due Autorità. La Banca d'Italia iscrive i GEFIA non UE autorizzati in un’apposita sezione dell’albo ex art. 35 TUF e informa la Consob delle iscrizioni. Il comma 2 estende la disciplina ai GEFIA non UE autorizzati in un altro Stato UE che intendono operare in Italia in libera prestazione o tramite succursale, richiamando in quanto compatibile l’art. 41-ter TUF.

Le norme di condotta nelle succursali italiane

I GEFIA non UE che operano in Italia tramite succursale devono rispettare le norme di condotta dell’art. 35-decies TUF e le regole in materia di conflitti di interesse. Questa previsione garantisce parità di trattamento tra i gestori europei e quelli extracomunitari nella gestione dei rapporti con gli investitori italiani. Banca d'Italia e Consob possono esercitare nei confronti delle succursali italiane di GEFIA non UE i poteri informativi previsti dal TUF, e possono richiedere informazioni al personale anche tramite la succursale stessa.

Domande frequenti

Un gestore di fondi americano può gestire fondi in Italia senza aprire una sede lì?

Sì, se ottiene l’autorizzazione dalla Banca d'Italia (d'intesa con la Consob) scegliendo l’Italia come Stato di riferimento. In questo caso può operare in libera prestazione di servizi in tutta l’UE.

Perché un GEFIA non UE sceglie l’Italia come Stato di riferimento per il passport europeo?

Per considerazioni di natura commerciale, operativa, fiscale o di accesso al mercato. La scelta determina quale autorità nazionale supervisiona il gestore per tutta la sua operatività nell’UE.

Una succursale italiana di un GEFIA non UE deve rispettare le regole di comportamento italiane?

Sì. Le succursali italiane di GEFIA non UE rispettano le norme di condotta dell’art. 35-decies TUF e le regole sui conflitti di interesse adottate dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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