← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La Banca d'Italia autorizza l’investimento dell’OICR feeder nell’OICR master italiano quando sussistono accordi adeguati tra gestori, depositari e revisori dei due OICR.
  • La Banca d'Italia (sentita la Consob) disciplina con regolamento la procedura di autorizzazione, gli accordi operativi, i requisiti e le regole applicabili in caso di crisi dell’OICR master.
  • Agli OICVM UE master che commercializzano solo verso OICR feeder non si applica il regime ordinario di commercializzazione in Italia.
  • Le strutture master-feeder non si applicano ai FIA italiani riservati.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 40 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master-feeder)

In vigore dal 01/07/1998

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1. La Banca d’Italia autorizza l’investimento dell’Oicr italiano feeder nell’Oicr master, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sussistono accordi, rispettivamente, tra i gestori, i depositari e i revisori legali o le società di revisione legale degli Oicr master e degli Oicr feeder, che consentono la disponibilità dei documenti e delle informazioni necessari a svolgere i rispettivi compiti; b) nel caso in cui l’Oicr master e l’Oicr feeder hanno lo stesso gestore, quest’ultimo adotta norme interne di comportamento che assicurano la medesima disponibilità di documenti e informazioni di cui alla lettera a); c) l’Oicr master e l’Oicr feeder possiedono le caratteristiche previste dal regolamento di cui al comma

2. 2. La Banca d’Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento: a) la procedura di autorizzazione dell’investimento dell’Oicr feeder nell’Oicr master, nonché le informazioni e i documenti da fornire con l’istanza di autorizzazione; b) il contenuto degli accordi e delle norme interne di comportamento di cui al comma 1; c) i requisiti dell’Oicr master e dell’Oicr feeder, nonché le regole ad essi applicabili; d) le regole applicabili all’Oicr feeder nel caso di liquidazione, fusione, scissione, sospensione temporanea del riacquisto, del rimborso o della sottoscrizione delle quote dell’Oicr master, nonché le regole applicabili all’Oicr feeder e all’Oicr master per coordinare la tempistica del calcolo e della pubblicazione del loro valore patrimoniale netto; e) gli obblighi di comunicazione e lo scambio di informazioni e documenti tra il gestore, il depositario, il revisore legale o la società di revisione legale, rispettivamente dell’Oicr master e dell’Oicr feeder, nonché tra tali soggetti e la Banca d’Italia, la Consob e le autorità competenti dell’Oicr master e dell’Oicr feeder UE e non UE.

3. Agli Oicr master e agli Oicr feeder si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni I, II, III e V del presente capo.

4. Agli OICVM UE master, che non commercializzano in Italia le proprie quote nei confronti di soggetti diversi dagli Oicr feeder, non si applica l’articolo 42, commi 1, 2, 3 e

4. Ai FIA master UE e non UE si applicano le disposizioni del capo II-ter.

5. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 9, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione dell’Oicr feeder indicano nella relativa relazione sulla revisione le irregolarità evidenziate nella relazione di revisione dell’Oicr master nonché l’impatto delle irregolarità riscontrate nell’Oicr feeder. Nel caso in cui gli esercizi sociali dell’Oicr master e dell’Oicr feeder si chiudano in date diverse, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione dell’Oicr master redigono una specifica relazione di revisione con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio dell’Oicr feeder.

6. La Banca d’Italia e la Consob, in conformità alle disposizioni dell’UE, comunicano al gestore dell’Oicr feeder ovvero all’autorità competente dell’OICVM feeder UE i provvedimenti assunti per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo nei confronti dei soggetti individuati dal presente articolo, nonché le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 8, comma 4, relative al gestore dell’Oicr master e all’Oicr master.

7. Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA italiani riservati. ))

Le strutture master-feeder: funzionamento e autorizzazione

L’art. 40 TUF disciplina le strutture master-feeder nel contesto degli OICR italiani. Una struttura master-feeder prevede che un OICR (feeder) investa integralmente, o quasi integralmente, le proprie risorse in un altro OICR (master), conseguendo un’esposizione ai medesimi attivi del master senza doverli gestire direttamente. Questo schema è largamente utilizzato nella distribuzione internazionale di fondi: un gestore può creare più OICR feeder, ciascuno confezionato per investitori di un diverso Paese o con caratteristiche diverse (valuta, profilo fiscale, struttura commissionale), mentre il master, unico, svolge la vera attività di gestione del portafoglio.

L’investimento dell’OICR feeder nell’OICR master richiede l’autorizzazione della Banca d'Italia, che verifica la sussistenza di accordi adeguati tra i soggetti coinvolti. In particolare, devono esistere accordi tra gestori, depositari e revisori del master e del feeder che garantiscano la disponibilità di tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei rispettivi incarichi. Quando master e feeder sono gestiti dallo stesso gestore, quest'ultimo adotta norme interne di comportamento che assicurano il medesimo flusso informativo.

La disciplina regolamentare e gli accordi

La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento la procedura di autorizzazione, il contenuto degli accordi operativi, i requisiti e le regole applicabili alle strutture master-feeder. Specifiche disposizioni regolamentari riguardano: le regole da applicare all’OICR feeder nei casi critici (liquidazione, fusione, scissione, sospensione dei rimborsi dell’OICR master) e le regole per il coordinamento del calcolo del NAV tra master e feeder.

Il sistema informativo tra revisori è particolarmente curato: il revisore del feeder deve indicare nella propria relazione le irregolarità evidenziate dal revisore del master, con specificazione dell’impatto sul feeder. Se gli esercizi sociali hanno date di chiusura diverse, il revisore del master redige una relazione specifica con riferimento alla data di chiusura del feeder.

Le esclusioni

Le strutture master-feeder non si applicano ai FIA italiani riservati, per ragioni di coerenza con il regime semplificato di questi veicoli. Gli OICVM UE master che commercializzano le proprie quote solo verso OICR feeder, e non verso il pubblico in generale, beneficiano di un’esenzione dal normale regime di commercializzazione in Italia, riflettendo la diversa natura del rapporto tra master e feeder rispetto alla commercializzazione retail.

Domande frequenti

Come funziona un fondo feeder?

Il fondo feeder investe tutte (o quasi tutte) le sue risorse in un fondo master. Il feeder raccoglie gli investitori e offre loro, tramite il master, una gestione professionale del portafoglio. Questo schema permette di creare fondi localizzati (con valuta, regime fiscale e struttura commissionale adatti a ogni mercato) mantenendo un’unica gestione centralizzata.

L’investimento in un fondo master richiede un’autorizzazione specifica?

Sì. La Banca d'Italia deve autorizzare l’investimento del fondo feeder nel fondo master, verificando la sussistenza di accordi adeguati tra gestori, depositari e revisori dei due fondi.

Cosa succede al fondo feeder se il fondo master viene liquidato?

La Banca d'Italia disciplina con regolamento le regole applicabili al feeder in caso di liquidazione, fusione, scissione, sospensione del rimborso o della sottoscrizione del master, garantendo la tutela dei partecipanti al feeder.

I FIA riservati italiani possono adottare strutture master-feeder?

No. L’art. 40, comma 7 esclude esplicitamente i FIA italiani riservati dall’applicazione delle disposizioni sulle strutture master-feeder.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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