- Il MEF determina con regolamento (sentite Banca d'Italia e Consob) i criteri generali per gli OICR italiani: oggetto di investimento, categorie di investitori, forma aperta o chiusa, durata e modalità di partecipazione.
- Il regolamento stabilisce anche le categorie di investitori non professionali ammessi ai FIA riservati e le regole contabili (rendiconto, prospetti).
- Specifiche disposizioni riguardano i FIA immobiliari: oggetto di investimento, modalità di acquisto/conferimento dei beni sia in fase costitutiva sia successiva.
Art. 39 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Struttura degli Oicr italiani
In vigore dal 01/07/1998
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani con riguardo: a) all’oggetto dell’investimento; b) alle categorie di investitori cui è destinata l’offerta delle quote o azioni. c) alla forma aperta o chiusa e alle modalità di partecipazione, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all’eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire; d) all’eventuale durata minima e massima; e) ((in relazione ai FIA italiani immobiliari, all’oggetto dell’investimento, alla forma, alle modalità di partecipazione e alle condizioni e modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva sia in fase successiva alla costituzione del FIA.)) ((133))
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre: a) le categorie di investitori non professionali nei cui confronti è possibile commercializzare quote di FIA italiani riservati, secondo le modalità previste dall’articolo 43; b) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici; c) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi; d) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell’articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5) ((;)) ((133)) d-bis) ((le ulteriori disposizioni concernenti i FIA italiani immobiliari e gli OICR garantiti.)) ((133))
Stesso numero, altri codici
- Art. 39 Codice Civile: Comitati
- Articolo 39 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 39 Codice del Consumo: Regole nelle attività commerciali
- Articolo 39 Codice della Strada: Segnali verticali
- Articolo 39 Codice di Procedura Civile: Litispendenza e continenza di cause
- Articolo 39 Codice di Procedura Penale: Concorso di astensione e di ricusazione
La funzione regolatoria del MEF per gli OICR italiani
L’art. 39 TUF assegna al Ministro dell’economia e delle finanze il compito di determinare, con regolamento, i criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) italiani. Si tratta di una fonte di secondo livello che integra le previsioni del TUF, fissando le coordinate entro le quali si sviluppa la disciplina attuativa della Banca d'Italia e della Consob. Il regolamento MEF è adottato sentite entrambe le Autorità, riflettendo l’approccio collaborativo che caratterizza la regolamentazione italiana del risparmio gestito.
I criteri generali per gli OICR
Il comma 1 individua le materie riservate al regolamento MEF: l’oggetto dell’investimento (che determina la tipologia dell’OICR: azionario, obbligazionario, immobiliare, infrastrutturale, di credito, etc.); le categorie di investitori destinatari dell’offerta (retail, professionali, istituzionali); la forma aperta o chiusa e le modalità di partecipazione (frequenza di emissione/rimborso, ammontare minimo di sottoscrizione, procedure operative); la durata minima e massima. Per i FIA immobiliari, il regolamento disciplina anche le condizioni e modalità di acquisto o conferimento dei beni immobili, sia in fase di costituzione del FIA sia nelle successive operazioni di portafoglio.
Le materie complementari del regolamento
Il comma 2 amplia il perimetro del regolamento MEF a ulteriori aspetti: le categorie di investitori non professionali che possono accedere ai FIA italiani riservati (secondo le modalità dell’art. 43 TUF), definendo così la platea dei semi-professionali; le regole contabili per le SGR (scritture, rendiconto, prospetti periodici) e gli obblighi di pubblicità; le ipotesi in cui le SGR devono richiedere l’ammissione alla negoziazione delle quote dei fondi in un mercato regolamentato; i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti chiamati a valutare gli attivi illiquidi (tipicamente gli immobili e le partecipazioni non quotate). Con l’ultimo aggiornamento, il regolamento può disciplinare anche gli OICR garantiti, una categoria che offre forme di protezione del capitale che richiedono regole specifiche in materia di attivi di copertura e garanzie.
Il ruolo del regolamento nel sistema delle fonti
Il regolamento MEF è una fonte sovraordinata rispetto ai regolamenti di Banca d'Italia e Consob: questi ultimi devono muoversi entro i criteri generali definiti dal MEF, creando un sistema regolatorio a cascata. Questa architettura riflette una scelta di politica del diritto: le scelte fondamentali sui tipi di OICR consentiti e sui destinatari degli investimenti rimangono a livello ministeriale (con la conseguente legittimità democratica), mentre le specifiche tecniche e i dettagli operativi sono delegati alle Autorità di settore.
Domande frequenti
Chi decide le regole sui tipi di fondi comuni ammessi in Italia?
Il Ministro dell’economia e delle finanze, con un regolamento adottato sentite Banca d'Italia e Consob. Il regolamento MEF definisce i criteri generali (oggetto, investitori, forma, durata), poi attuati in dettaglio dalla Banca d'Italia e dalla Consob.
Il regolamento MEF può determinare quando un fondo immobiliare deve quotarsi in borsa?
Sì. Il comma 2, lett. c) prevede che il regolamento MEF stabilisca le ipotesi in cui le SGR devono richiedere l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi, in base all’oggetto dell’investimento o alla tipologia di fondo.
Chi valuta gli immobili detenuti da un fondo immobiliare?
Gli esperti indipendenti, i cui requisiti e compensi sono stabiliti dal regolamento MEF ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), n. 5) TUF. Questi soggetti forniscono valutazioni autonome del portafoglio immobiliare, garantendo la correttezza del NAV comunicato ai partecipanti.