← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Le società di partenariato in gestione esterna sono uno strumento italiano di private equity/venture capital in forma di S.a.p.A., riservato a investitori professionali e semi-professionali.
  • Devono affidare l’intera gestione a un gestore esterno e possono anche avere il gestore esterno come socio.
  • La struttura per comparti prevede piena separazione patrimoniale tra i comparti, con applicazione dell’art. 35-bis commi 6-6-quater.
  • In caso di scioglimento del contratto con il gestore, il consiglio ha due mesi per deliberare la sostituzione o passare alla gestione interna; altrimenti la società si scioglie.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 38 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Società di partenariato in gestione esterna)

In vigore dal 01/07/1998

1. ((Le società di partenariato in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni: a) adottano la forma di società in accomandita per azioni e il relativo statuto prevede l’assemblea, un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale; b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica; c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall’ articolo 2327 del codice civile , salvi gli ulteriori requisiti patrimoniali eventualmente prescritti dalla Banca d’Italia; d) lo statuto prevede come oggetto sociale esclusivo l’investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto, nonché attività connesse e strumentali; e) lo statuto prevede con riferimento all’intero patrimonio raccolto, l’affidamento della prestazione delle attività di cui all’articolo 33, comma 1, a un gestore esterno e l’indicazione della società designata; f) la sottoscrizione delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi eventualmente emessi, nonché le eventuali ulteriori modalità di raccolta del patrimonio definite nello statuto, sono riservate agli investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all’articolo 39; g) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno; h) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore, per definire la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni nonché, in caso di gestore estero, per disciplinare gli obblighi di collaborazione del gestore nei confronti dei liquidatori della società, ivi inclusa la trasmissione di ogni informazione o documentazione utile allo svolgimento dell’incarico del liquidatore; i) la stipula di un accordo tra il gestore estero e il depositario che assicura a quest’ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-bis, comma 3, lettera c), e 41-ter, comma 2, lettera b).))

2. ((Il gestore esterno può essere anche socio della società di partenariato.))

3. ((In deroga all’ articolo 2453 del codice civile , la denominazione sociale contiene l’indicazione di società di partenariato in accomandita per azioni in gestione esterna. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società.))

4. ((Alle società di partenariato in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333 , 2334 , 2335 e 2336 del codice civile . In caso di emissione di strumenti partecipativi non si applica l’ articolo 2376 del codice civile .))

5. ((Qualora lo statuto preveda la possibilità di costituire uno o più comparti, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Si applica l’articolo 35-bis, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle società di partenariato in gestione esterna, in luogo delle Sicav o Sicaf.))

6. ((In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della società di partenariato in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l’assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore o sullo svolgimento diretto dell’attività di gestione collettiva ai sensi dell’articolo 35-novies.1 del presente decreto. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al primo periodo non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie.))

7. ((Il gestore esterno è responsabile del rispetto dei doveri normativamente previsti, anche nei confronti delle Autorità di vigilanza, per l’attività di gestione collettiva del risparmio esercitata in base al contratto con la società di partenariato in gestione esterna.))

8. ((Al fine di verificare il rispetto del comma 7, la Banca d’Italia e la Consob possono, nell’ambito delle relative competenze, chiedere informazioni al gestore esterno sulle società di partenariato gestite. Nei confronti di queste ultime la Banca d’Italia e la Consob possono, altresì, esercitare i poteri informativi e di indagine previsti dall’articolo 6-bis ed effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società in conformità con quanto previsto dall’articolo

6-ter. La Banca d’Italia può esercitare nei confronti delle società di partenariato in gestione esterna i poteri ingiuntivi di cui all’articolo 7-ter e, a fini di stabilità, vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del loro patrimonio.))

9. ((Il gestore esterno trasmette alla Banca d’Italia gli statuti della società di partenariato in gestione esterna e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330, nel caso di costituzione della società, e 2436 del codice civile .))

10. ((Si applicano gli articoli 35-novies.3, 35-novies.4, 35-novies.5 e 35-novies.6.)) ((133))

Le società di partenariato in gestione esterna: un veicolo innovativo per il private capital

L’art. 38-bis TUF introduce le società di partenariato in gestione esterna, una struttura ibrida tra il fondo chiuso di private equity e la società di capitali, modellata, seppur con caratteristiche proprie, sulla limited partnership anglosassone. Si tratta di uno strumento introdotto per rispondere alla domanda di un veicolo italiano competitivo rispetto alle strutture luxemburghesi e britanniche usate tradizionalmente per i fondi di private equity e venture capital riservati a investitori professionali.

La forma giuridica adottata è la società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), con un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale come previsto per le S.p.A., in deroga all’art. 2453 c.c. che prevede l’assemblea come organo tipico delle S.a.p.A. L’oggetto sociale esclusivo deve essere l’investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital, comprese le attività connesse e strumentali (tipicamente la gestione della liquidità, l’esercizio dei diritti societari nelle partecipate e la consulenza accessoria).

Il gestore esterno e la sua posizione peculiare

Come le Sicav e Sicaf in gestione esterna, le società di partenariato affidano l’intera gestione a un gestore esterno identificato nello statuto. Un elemento peculiare di questa struttura è che il gestore esterno può essere anche socio della società di partenariato (comma 2): questa possibilità avvicina la struttura al modello del general partner nelle limited partnership, in cui il gestore spesso partecipa al capitale del veicolo con una quota minoritaria (tipicamente l'1-2%), allineando gli incentivi tra gestore e investitori.

La raccolta riservata e la separazione patrimoniale per comparti

La sottoscrizione delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi è riservata a investitori professionali e alle categorie individuate dal regolamento dell’art. 39 TUF: non è quindi uno strumento di raccolta al dettaglio. Lo statuto può prevedere comparti di investimento, con separazione patrimoniale piena tra i comparti e tra il patrimonio dei comparti e quello della società: si applicano i commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater dell’art. 35-bis TUF, adattati alla struttura della società di partenariato.

La gestione della crisi del contratto con il gestore

In caso di scioglimento del contratto con il gestore esterno o di sua liquidazione, il consiglio di amministrazione ha due mesi per convocare l’assemblea e deliberare la sostituzione del gestore o il passaggio alla gestione interna ai sensi dell’art. 35-novies.1 TUF. Se entro questo termine non viene assunta alcuna delibera, la società si scioglie automaticamente. La trasmissione degli statuti alla Banca d'Italia avviene entro dieci giorni dagli adempimenti civilistici.

Domande frequenti

Cosa distingue una società di partenariato in gestione esterna da una Sicaf in gestione esterna?

La società di partenariato adotta la forma di S.a.p.A. (non S.p.A.) e ha come oggetto esclusivo il private equity e il venture capital. La Sicaf può investire in categorie di attivi più ampie. La società di partenariato può anche ammettere il gestore come socio, avvicinandosi al modello della limited partnership.

Un investitore retail può entrare in una società di partenariato in gestione esterna?

No. La sottoscrizione è riservata esclusivamente a investitori professionali e alle categorie individuate dal regolamento MEF-Banca d'Italia-Consob ex art. 39 TUF. Non è consentita la commercializzazione al pubblico indistinto.

Il gestore esterno di una società di partenariato può investire nello stesso veicolo che gestisce?

Sì. Il comma 2 prevede espressamente che il gestore esterno possa essere anche socio della società di partenariato, un meccanismo di allineamento degli incentivi tipico del private equity.

Cosa succede se il gestore di una società di partenariato si dimette e non viene trovato un sostituto?

La società ha due mesi per deliberare in assemblea la sostituzione del gestore o il passaggio alla gestione interna. Se entro questo termine non viene assunta alcuna delibera, la società si scioglie automaticamente.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.