- Le Sicav e Sicaf in gestione esterna devono adottare la forma S.p.A., avere sede in Italia, capitale minimo ex art. 2327 c.c. e affidare l’intera gestione a un gestore esterno designato.
- La separazione patrimoniale tra comparti (e tra il patrimonio societario e quello dei creditori del gestore esterno) è piena: il gestore non può utilizzare i beni della Sicav nell’interesse proprio o di terzi.
- In caso di scioglimento del contratto con il gestore esterno, il consiglio di amministrazione ha due mesi per deliberare la sostituzione o lo scioglimento della società.
- La Banca d'Italia approva lo statuto e le sue modificazioni per le Sicav/Sicaf in gestione esterna non riservate; per le riservate, il gestore trasmette gli statuti entro dieci giorni dagli adempimenti civilistici.
Art. 38 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno
In vigore dal 01/07/1998
1. ((Le Sicav in gestione esterna e le Sicaf in gestione esterna)) rispettano le seguenti condizioni: ((133)) a) adottano la forma di società per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica; c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall’ articolo 2327 del codice civile ; d) lo statuto prevede: 1) per le Sicav ((in gestione esterna)) , come oggetto sociale esclusivo, l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf ((in gestione esterna)) , come oggetto sociale esclusivo, l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso; ((133)) 2) con riferimento all’intero patrimonio raccolto, l’affidamento della prestazione delle attività di cui all’articolo 33 ((, comma 1,)) a un gestore esterno e l’indicazione della società designata; ((133)) e) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno; f) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonché per definire ((le tempistiche e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni, nonché, in caso di gestore estero, per disciplinare gli obblighi di collaborazione del gestore nei confronti dei liquidatori della società, ivi inclusa la trasmissione di ogni informazione o documentazione utile allo svolgimento dell’incarico del liquidatore)) ; ((133)) g) la stipula di un accordo tra il ((gestore estero)) , e il depositario che assicura a quest’ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-bis, comma 3, lettera c), e 41-ter, comma 2, lettera b). ((133))
2. La denominazione sociale della Sicav in gestione esterna contiene l’indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna. La denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contiene l’indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti della società. Alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333 , 2334 , 2335 e 2336 del codice civile ; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i conferimenti in natura. ((In deroga a quanto previsto dall’ articolo 2433-bis, comma 1, del codice civile , le Sicaf in gestione esterna possono distribuire acconti sui dividendi nei limiti e nelle modalità previsti dal medesimo articolo.)) ((133))
3. ((Qualora lo statuto della Sicav in gestione esterna e della Sicaf in gestione esterna preveda la possibilità di costituire uno o più comparti, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Delle obbligazioni relative alla gestione del singolo comparto, ivi incluse quelle di natura tributaria, purché l’atto rechi espressa menzione del comparto, la Sicav in gestione esterna o la Sicaf in gestione esterna rispondono esclusivamente con il patrimonio del comparto; in caso di mancata menzione del comparto ovvero per le altre obbligazioni, la società risponde con l’intero patrimonio. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori degli altri comparti o nell’interesse degli stessi. Coerentemente con la propria forma di FIA o di OICVM, il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o esclusivamente da OICVM, soggetti alle relative discipline europee e nazionali.)) ((133))
3-bis. ((Sul patrimonio della Sicav in gestione esterna e della Sicaf in gestione esterna, e sul patrimonio dei relativi comparti ove costituiti, non sono ammesse azioni dei creditori del gestore esterno o nell’interesse dello stesso, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi. Il gestore esterno non può in alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza delle Sicav e Sicaf gestite e dei relativi comparti ove costituiti.)) ((133))
4. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav ((in gestione esterna)) o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l’assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore ((o sullo svolgimento diretto dell’attività di gestione collettiva ai sensi dell’articolo 35-bis)) . Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie. ((133))
5. ((Il gestore esterno è responsabile del rispetto dei doveri normativamente previsti, anche nei confronti delle Autorità di vigilanza, per l’attività di gestione collettiva del risparmio esercitata in base al contratto con la Sicav o Sicaf in gestione esterna.)) ((133))
6. ((Al fine di verificare il rispetto del comma 5, la Banca d’Italia e la Consob possono, nell’ambito delle relative competenze, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e sulle Sicaf gestite. Nei confronti di queste ultime la Banca d’Italia e la Consob possono altresì esercitare i poteri informativi e di indagine previsti dall’articolo 6-bis ed effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società in conformità con quanto previsto dall’articolo
6-ter. La Banca d’Italia può esercitare nei confronti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna i poteri ingiuntivi di cui all’articolo 7-ter e, a fini di stabilità, vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del loro patrimonio.)) ((133))
7. ((Nel caso di Sicav in gestione esterna e di Sicaf in gestione esterna non riservate, la Banca d’Italia approva lo statuto e le relative modificazioni. La Banca d’Italia attesta la conformità dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacità di quest’ultimo di gestire il patrimonio della società nell’interesse degli investitori.)) ((133))
8. ((Il gestore esterno trasmette alla Banca d’Italia gli statuti della Sicav in gestione esterna e della Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330, nel caso di costituzione della società, e 2436 del codice civile .)) ((133))
9. ((Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 35-bis, comma 6, 35-quater, comma 1, primo periodo, e commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 35-quinquies, 35-sexies, 35-septies, 35-octies e 35-novies.)) ((133))
Le Sicav e Sicaf in gestione esterna: struttura e ratio
L’art. 38 TUF disciplina un modello organizzativo alternativo rispetto alla Sicav/Sicaf in gestione interna: quello in cui la società di investimento affida integralmente la gestione del proprio patrimonio a un gestore esterno (tipicamente una SGR o un GEFIA), mantenendo in capo al consiglio di amministrazione della Sicav/Sicaf solo i poteri di supervisione e controllo. Questo modello è diffuso in contesti in cui si preferisce separare la funzione di raccolta del risparmio (svolta dalla Sicav/Sicaf come soggetto giuridico emittente delle azioni) dalla funzione di gestione vera e propria (svolta dal gestore esterno con le sue competenze professionali).
Le condizioni per operare in gestione esterna
Il comma 1 elenca le condizioni che le Sicav e Sicaf in gestione esterna devono rispettare: forma S.p.A.; sede legale e direzione generale in Italia; capitale sociale almeno pari al minimo civilistico (art. 2327 c.c., pari a 120.000 euro); statuto che preveda come oggetto esclusivo l’investimento collettivo con affidamento a un gestore esterno identificato; procedure per garantire la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore. Significativa è la lett. f): la Sicav/Sicaf deve stipulare accordi specifici con il gestore esterno per garantire al consiglio di amministrazione l’accesso ai documenti necessari per verificare il corretto adempimento degli obblighi gestori, inclusi gli obblighi di collaborazione con i liquidatori in caso di crisi.
La separazione patrimoniale e la protezione dagli altri creditori
I commi 3 e 3-bis introducono la separazione patrimoniale anche in questa struttura: quando lo statuto prevede più comparti, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo e distinto. Il patrimonio della Sicav/Sicaf (e dei suoi comparti) è segregato dai creditori del gestore esterno, del depositario e del sub-depositario. Il gestore esterno non può utilizzare in alcun caso i beni della Sicav/Sicaf gestita nell’interesse proprio o di terzi. Il comma 3 precisa anche una regola di coerenza: una Sicav in gestione esterna può avere comparti esclusivamente FIA o esclusivamente OICVM (ma non comparti misti), per preservare l’uniformità del regime normativo applicabile.
La sostituzione del gestore esterno e lo scioglimento
Il comma 4 disciplina l’ipotesi critica della risoluzione del contratto con il gestore esterno. Il consiglio di amministrazione deve convocare tempestivamente l’assemblea per deliberare la sostituzione o, alternativa introdotta per le Sicaf, lo svolgimento diretto dell’attività di gestione collettiva. Se entro due mesi dal verificarsi delle cause di scioglimento del contratto non è stata disposta la sostituzione, la società si scioglie automaticamente. Questo termine perentorio assicura che le risorse dei partecipanti non rimangano «in limbo» senza un gestore identificato per un periodo eccessivo.
La vigilanza della Banca d'Italia
Per le Sicav/Sicaf in gestione esterna non riservate, la Banca d'Italia approva lo statuto e le relative modificazioni, attestando la conformità alle prescrizioni di legge e ai criteri generali e verificando la capacità del gestore esterno designato di gestire il patrimonio nell’interesse degli investitori. Per le strutture riservate, il gestore trasmette gli statuti entro dieci giorni dagli adempimenti civilistici, senza necessità di approvazione preventiva.
Domande frequenti
Una Sicav in gestione esterna ha un proprio team di gestori o affidata a terzi?
L’intera attività di gestione è affidata a un gestore esterno (SGR o GEFIA) identificato nello statuto. Il consiglio di amministrazione della Sicav mantiene poteri di supervisione e controllo, ma non gestisce direttamente il portafoglio.
Se il gestore esterno di una Sicav fallisce, i partecipanti perdono i loro investimenti?
No. Il patrimonio della Sicav è separato da quello del gestore esterno: i creditori del gestore non possono agire sul patrimonio della Sicav. In caso di crisi del gestore, la Sicav deve però sostituirlo entro due mesi o si scioglie.
Una Sicav in gestione esterna può avere sia comparti OICVM sia comparti FIA?
No. Il comma 3 prevede che i comparti siano esclusivamente di un tipo (tutti OICVM o tutti FIA), non misti, per preservare la coerenza del regime normativo applicabile.
Lo statuto di una Sicaf in gestione esterna riservata deve essere approvato dalla Banca d'Italia?
No. Per le strutture riservate non è richiesta l’approvazione preventiva. Il gestore trasmette lo statuto alla Banca d'Italia entro dieci giorni dagli adempimenti civilistici (iscrizione nel registro delle imprese).