← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il patrimonio dell’OICR può essere investito in: strumenti finanziari quotati e non quotati, depositi bancari, immobili e diritti reali immobiliari, crediti e titoli di credito, altri beni con mercato e valore determinabile semestralmente.
  • L’investimento in crediti può avvenire anche a valere direttamente sul patrimonio dell’OICR (origination), non solo tramite acquisto di crediti preesistenti.
  • L’investimento deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del TUF, del regolamento MEF e dei criteri prudenziali della Banca d'Italia (diversificazione, frazionamento del rischio, divieti).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 39 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Oggetto dell’investimento degli Oicr)

In vigore dal 01/07/1998

1. ((Il patrimonio dell’Oicr può essere investito in una o più delle categorie dei seguenti beni: a) strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato; b) strumenti finanziari non negoziati in un mercato regolamentato; c) depositi bancari di denaro; d) beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi compresi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, e partecipazioni in società immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri; e) crediti e titoli rappresentativi di crediti, ivi inclusi i crediti erogati a valere sul patrimonio dell’Oicr; f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale.))

2. ((Il patrimonio dell’Oicr è investito nelle categorie di beni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni della presente sezione e del regolamento di cui all’articolo 39, nonché dei criteri, dei divieti e delle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio e delle altre disposizioni stabilite dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c) )) . ((133))

Il catalogo degli investimenti ammessi per gli OICR italiani

L’art. 39-bis TUF definisce il catalogo degli attivi in cui può essere investito il patrimonio degli OICR italiani, delineando il perimetro degli investimenti ammissibili. Si tratta di un elenco tassativo che classifica i beni investibili in sei categorie, ciascuna con caratteristiche giuridiche ed economiche distinte. La norma rappresenta il punto di raccordo tra il TUF e la disciplina AIFMD, incorporando la classificazione degli attivi prevista dalla direttiva europea per i fondi alternativi e integrandola con le specifiche del diritto italiano.

Le categorie di attivi investibili

La prima categoria comprende gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (azioni, obbligazioni, ETF, derivati): la categoria «classica» per gli OICR aperti di tipo UCITS. La seconda include gli strumenti finanziari non quotati (private equity, private debt, convertibili non quotati): tipici dei FIA chiusi. La terza riguarda i depositi bancari in denaro: un attivo di liquidità utilizzato per la gestione della tesoreria o, in misura limitata, come investimento stabile per gli OICR monetari.

La quarta categoria, beni immobili, diritti reali immobiliari, leasing immobiliare traslativo, partecipazioni in società immobiliari, parti di FIA immobiliari, è la base giuridica dei fondi immobiliari italiani. Significativa è l’inclusione dei rapporti concessori: permette ai fondi immobiliari di detenere concessioni su beni pubblici (ad esempio aeroporti, porti, autostrade) come attivi del portafoglio. La quinta categoria include crediti e titoli rappresentativi di crediti, con la precisazione che i crediti possono essere erogati direttamente a valere sul patrimonio dell’OICR: questa è la base normativa per i FIA di credito (art. 46-bis TUF), che svolgono attività di direct lending.

La sesta categoria è residuale e aperta: «altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con periodicità almeno semestrale». Questa formulazione elastica consente l’inclusione di asset class emergenti, come le commodities fisiche, le opere d'arte, le infrastrutture o le criptovalute regolamentate, a condizione che soddisfino i criteri di mercato e valorizzabilità periodica.

I limiti e i criteri prudenziali

Il comma 2 stabilisce che l’investimento avvenga nel rispetto non solo del TUF e del regolamento MEF ex art. 39, ma anche delle disposizioni prudenziali della Banca d'Italia: criteri di diversificazione, divieti di concentrazione e norme di contenimento e frazionamento del rischio. Questi limiti operano come filtri quantitativi che impediscono la concentrazione eccessiva del portafoglio su singoli emittenti o categorie di attivi, salvaguardando la stabilità del fondo e la protezione dei partecipanti.

Domande frequenti

Un fondo comune italiano può prestare denaro direttamente alle imprese?

Sì, se si tratta di un FIA (non un OICVM). L’art. 39-bis, comma 1, lett. e) include tra gli attivi investibili i «crediti erogati a valere sul patrimonio dell’Oicr», consentendo il direct lending. La disciplina specifica è all’art. 46-bis TUF.

Un fondo immobiliare italiano può investire in partecipazioni di società immobiliari straniere?

Sì. La lett. d) include espressamente le partecipazioni in società immobiliari tra gli attivi investibili, senza limitazioni geografiche (salvo i criteri prudenziali della Banca d'Italia sulla diversificazione valutaria e geografica).

Un OICR può detenere opere d'arte come investimento?

In linea di principio sì, se si tratta di «altri beni per i quali esiste un mercato» ex lett. f), con valore determinabile con certezza almeno semestralmente. Le opere d'arte devono soddisfare questi criteri di mercato e valorizzabilità, e l’investimento deve rispettare i criteri prudenziali della Banca d'Italia.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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