← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I FIA italiani possono essere aperti se investono prevalentemente in strumenti finanziari quotati e depositi bancari, con un massimo del 20% in strumenti non quotati.
  • I FIA italiani devono essere istituiti in forma chiusa se investono in immobili, crediti, altri beni illiquidi o in strumenti non quotati per oltre il 20% del patrimonio.
  • Le quote o azioni di OICR aperti non quotati non rientrano nel limite del 20% per il computo della soglia chiuso/aperto.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 39 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Oggetto dell’investimento e struttura dei FIA italiani)

In vigore dal 01/07/1998

1. ((I FIA italiani possono essere istituiti in forma aperta se il relativo patrimonio è investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c): a) nei beni previsti dall’articolo 39-bis, comma 1, lettere a) e c); b) nei beni indicati dall’articolo 39-bis, comma 1, lettera b), in misura non superiore al 20 per cento.))

2. ((L’investimento del patrimonio dei FIA in quote o azioni di Oicr aperti non quotati non viene computato nel calcolo del limite del 20 per cento di cui al comma 1, lettera b).))

3. ((Fatto salvo quanto previsto in atti dell’Unione europea direttamente applicabili e all’articolo 46-bis del presente decreto, sono istituiti in forma chiusa i FIA italiani il cui patrimonio è investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), nei beni previsti dall’articolo 39-bis, comma 1, lettere d), e), e f), ovvero nei beni indicati al medesimo articolo 39-bis, comma 1, lettera b) diversi dalle quote o dalle azioni di Oicr aperti, in misura superiore al 20 per cento)) . ((133))

La distinzione tra FIA aperti e chiusi: il criterio dell’oggetto di investimento

L’art. 39-quater TUF fissa il criterio determinante per classificare un FIA italiano come aperto o chiuso: l’oggetto di investimento. Si tratta di una distinzione fondamentale dal punto di vista della liquidità e della tutela degli investitori: i FIA aperti consentono il rimborso frequente delle quote (solitamente con cadenza giornaliera, settimanale o mensile), mentre i FIA chiusi vincolano il capitale per un periodo prestabilito, durante il quale il disinvestimento è possibile solo in casi limitati o tramite la cessione delle quote sul mercato secondario.

I FIA aperti: limiti agli investimenti illiquidi

Il comma 1 stabilisce le condizioni per l’apertura di un FIA: il patrimonio deve essere investito prevalentemente in strumenti finanziari quotati (lett. a)) e in depositi bancari; gli strumenti non quotati (lett. b)) possono rappresentare al massimo il 20% del portafoglio. Questo limite tutela i partecipanti che fanno affidamento sulla possibilità di rimborso frequente: una quota eccessiva di attivi illiquidi renderebbe impossibile soddisfare le richieste di rimborso senza liquidare forzatamente il portafoglio con potenziale impatto negativo sul prezzo. Il comma 2 precisa che le quote o azioni di OICR aperti non quotati, tipicamente fondi di fondi che investono in OICR aperti non ammessi a negoziazione, non rientrano nel calcolo del 20%, poiché la loro liquidità è garantita dalla struttura dei fondi sottostanti.

I FIA chiusi: la regola residuale

Il comma 3 disciplina per residuo i FIA chiusi: sono soggetti a forma chiusa tutti i FIA il cui patrimonio è investito in immobili, crediti, altri beni illiquidi (lett. d), e), f) dell’art. 39-bis) oppure in strumenti non quotati per una quota superiore al 20%. La forma chiusa è una misura di protezione strutturale: impedisce che i partecipanti possano richiedere rimborsi in tempi non compatibili con la natura illiquida del portafoglio, evitando crisi di liquidità che potrebbero costringere il gestore a svendere attivi a prezzi sfavorevoli.

La norma prevede un’eccezione per gli ELTIF (European Long-Term Investment Funds): questi fondi, regolati dal regolamento UE 2015/760, possono avere strutture ibride che consentono forme limitate di rimborso anche in presenza di portafogli illiquidi, e non sono soggetti in modo rigido alla regola del comma 3.

Domande frequenti

Un fondo di private equity italiano può essere un fondo aperto?

No. Il private equity investe in strumenti non quotati (partecipazioni in società non ammesse a negoziazione) che superano ampiamente il limite del 20%: deve quindi necessariamente essere istituito in forma chiusa.

Qual è il limite di investimenti illiquidi per un FIA italiano aperto?

Il 20% del patrimonio può essere investito in strumenti finanziari non quotati. Le quote di OICR aperti non quotati non sono computate ai fini di questo limite.

Un fondo immobiliare può essere aperto?

No. Gli investimenti in immobili e diritti reali immobiliari (lett. d) dell’art. 39-bis) rientrano tra le categorie che impongono la forma chiusa, indipendentemente dalla percentuale del portafoglio.

Gli ELTIF italiani devono rispettare le stesse regole sui fondi chiusi?

No completamente. La norma esclude gli ELTIF dall’applicazione del comma 2 (durata massima 50 anni), e la disciplina UE degli ELTIF prevede regole specifiche in materia di liquidità e rimborso che si applicano al posto delle norme nazionali sui FIA chiusi.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.