- La commercializzazione di FIA riservati in Italia (o di FIA italiani in altri Stati UE) è preceduta da una notifica alla Consob, che coinvolge anche la Banca d'Italia per i profili prudenziali.
- La notifica contiene: lettera di notifica con programma di attività, regolamento/statuto del FIA, informazioni per gli investitori, identità del depositario e, per la commercializzazione in altri Stati UE, indicazione dello Stato e strutture per gli investitori.
- La Consob (d'intesa con la Banca d'Italia) comunica al gestore il via libera entro 20 giorni lavorativi dalla notifica completa; il gestore non può avviare prima.
- Modifiche rilevanti vanno comunicate almeno 30 giorni prima; le Autorità hanno 15 giorni per disporne il divieto.
Art. 43 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Commercializzazione di FIA riservati
In vigore dal 01/07/1998
1. La commercializzazione di FIA è l’offerta, anche indiretta, su iniziativa o per conto del gestore, delle quote o azioni del FIA gestito rivolta ad investitori residenti o aventi sede legale nel territorio dell’UE.
2. La commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr ((autorizzata)) o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia e la commercializzazione in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, nei confronti di investitori professionali, delle quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr ((autorizzata)) o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia, sono precedute da una notifica alla Consob. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti ivi allegati. ((133))
3. La notifica contiene: a) la lettera di notifica, corredata del programma di attività che individua il FIA oggetto della commercializzazione e lo Stato di origine del FIA; b) il regolamento o lo statuto del FIA; c) l’identità del depositario del FIA; d) la descrizione del FIA e le altre informazioni messe a disposizione degli investitori ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e della relativa disciplina attuativa; e) l’indicazione dello Stato d’origine dell’OICR master se l’OICR oggetto di commercializzazione è un OICR feeder; f) se rilevante, l’indicazione dello Stato dell’UE diverso dall’Italia in cui le quote o azioni del FIA saranno commercializzate; g) le informazioni sulle modalità stabilite per impedire la commercializzazione delle quote o azioni del FIA nei confronti di investitori al dettaglio. A tal fine, il regolamento o lo statuto e la documentazione messa a disposizione degli investitori prevedono che le quote o le azioni dei FIA possono essere commercializzate solo nei confronti di investitori professionali; g-bis) i dettagli necessari, compreso l’indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di eventuali spese ed oneri regolamentari eventualmente applicabili dalle autorità competenti dello Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia in cui la Sgr ((autorizzata)) o ((il GEFIA non UE)) intende commercializzare il FIA; ((133)) g-ter) informazioni sulle strutture per gli investitori previste dall’articolo
44. 4. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, se non sussistono motivi ostativi, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica: a) comunica alla Sgr ((autorizzata)) o al GEFIA non UE che può avviare la commercializzazione in Italia delle quote o azioni del FIA oggetto della notifica. Nel caso di commercializzazione in Italia di un FIA UE, la comunicazione è effettuata anche nei confronti dell’autorità competente dello Stato d’origine del FIA; ((133)) b) trasmette all’autorità competente dello Stato dell’UE diverso dall’Italia in cui la Sgr ((autorizzata)) o il GEFIA non UE intende commercializzare il FIA il fascicolo di notifica che include la documentazione prevista dal comma 3 e l’attestato di cui al comma
5. La Consob informa tempestivamente ((la Sgr autorizzata o il GEFIA non UE)) dell’avvenuta trasmissione del fascicolo di notifica. ((133)) . ((la Sgr autorizzata o il GEFIA non UE)) non può avviare la commercializzazione prima della ricezione di tale comunicazione. ((133))
5. La Banca d’Italia esprime la propria intesa sui profili indicati dalle lettere a), b), c) ed e) del comma 3, e in ordine all’adeguatezza del gestore a gestire il FIA oggetto di notifica. Nel caso di commercializzazione in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia, la Banca d’Italia, ove rilasci la propria intesa, attesta che il gestore è autorizzato a gestire il FIA oggetto di notifica.
6. La Consob, sentita la Banca d’Italia, definisce con regolamento le procedure per la notifica prevista dal comma
2. 7. Nel caso di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti indicati nel comma 3, ((la Sgr autorizzata o il GEFIA non UE)) comunica tali modifiche alla Consob almeno trenta giorni prima della relativa vigenza o, nel caso di modifiche che non è possibile pianificare, non appena esse intervengono. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni contenute nella notifica ed i documenti alla stessa allegati. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione la Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze, possono disporre il divieto della modifica. ((133))
7-bis. Le Sgr ((autorizzate)) che commercializzano quote o azioni di alcuni o di tutti i loro FIA in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia e che intendono cessare la commercializzazione di tali quote o azioni in detto Stato dell’Unione europea, inviano una notifica alla Consob con la quale ritirano la precedente notifica di cui al comma
2. ((133))
7-ter. La Consob, sentita la Banca d’Italia, stabilisce con regolamento le norme di attuazione della direttiva 2011/61/UE concernenti le condizioni, le procedure e gli obblighi che le Sgr ((autorizzate)) rispettano in caso di ritiro della notifica relativa alla commercializzazione in uno Stato dell’Unione europea. ((133))
7-quater. La Consob, verificata la completezza della notifica di cui al comma 7-bis, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, la trasmette all’autorità competente dello Stato dell’UE diverso dall’Italia in cui la Sgr ((autorizzata)) intende cessare la commercializzazione e all’AESFEM. La Consob comunica tempestivamente alla Sgr ((autorizzata)) l’avvenuta trasmissione della notifica. ((133))
8. La commercializzazione in Italia, a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all’articolo 39, delle quote o azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e non UE gestiti da un GEFIA UE o da un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell’autorità dello Stato membro di origine per ciascun FIA oggetto di commercializzazione. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati. Nel caso di commercializzazione di quote o azioni di FIA italiani resta fermo quanto previsto nell’articolo 41-ter, commi 2 e
3. La Consob, sentita la Banca d’Italia, definisce con regolamento la procedura per la notifica prevista dal presente comma.
8-bis. La cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di FIA gestiti da un GEFIA UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell’autorità dello Stato di origine del GEFIA UE, secondo le procedure previste dalla direttiva 2011/61/UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d’Italia. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati.
8-ter. La Banca d’Italia e la Consob, in qualità di autorità competenti dello Stato in cui il GEFIA UE ha cessato la commercializzazione: a) possono chiedere, nell’ambito delle proprie competenze, ai GEFIA UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti; b) continuano a vigilare sull’osservanza da parte dei GEFIA degli obblighi derivanti da disposizioni dell’ordinamento italiano e dell’Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto; c) possono esercitare nei confronti dei GEFIA UE i poteri previsti dall’articolo 7-quinquies; d) possono esercitare gli ulteriori poteri, anche sanzionatori, previsti nel presente decreto nei confronti dei GEFIA UE.
8-quater. Dal momento del ricevimento da parte della Consob della notifica prevista dal comma 8-bis, la Consob e la Banca d’Italia non impongono al GEFIA UE di dimostrare la conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione previste dall’ articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156 .
9. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr ((autorizzate)) , ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE si applicano anche ((alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate)) . ((133)) (55)
Stesso numero, altri codici
- Art. 43 Codice Civile: Domicilio e residenza
- Articolo 43 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 43 Codice del Consumo: Rinvio al testo unico bancario
- Articolo 43 Codice della Strada: Segnalazioni degli agenti del traffico
- Articolo 43 Codice di Procedura Civile: Regolamento facoltativo di competenza
- Articolo 43 Codice di Procedura Penale: Sostituzione del giudice astenuto o ricusato
La commercializzazione di FIA riservati: il sistema di notifica
L’art. 43 TUF disciplina il regime di commercializzazione dei FIA (Fondi di Investimento Alternativi) riservati in Italia e all’estero, attuando la direttiva AIFMD. La commercializzazione, definita come «l’offerta, anche indiretta, su iniziativa o per conto del gestore, delle quote o azioni del FIA gestito rivolta a investitori residenti o con sede legale nel territorio UE», è soggetta a un sistema di notifica preventiva che sostituisce le autorizzazioni caso per caso previste in passato.
Il sistema di notifica si basa su una procedura a doppio canale: per la commercializzazione in Italia di FIA italiani riservati, FIA UE e FIA non UE gestiti da SGR o GEFIA non UE, la notifica è inviata alla Consob, che trasmette le informazioni alla Banca d'Italia; per la commercializzazione in altri Stati UE degli stessi FIA, la notifica alla Consob avvia il trasferimento del fascicolo all’autorità estera competente.
Il contenuto della notifica
Il comma 3 elenca il contenuto necessario della notifica: la lettera di notifica con il programma di attività; il regolamento o lo statuto del FIA; l’identità del depositario; le informazioni sulle politiche e le strategie del FIA e sugli strumenti di investimento; l’indicazione dello Stato d'origine dell’OICR master se applicabile; le informazioni sugli Stati UE in cui si intende commercializzare e sulle strutture per gli investitori. Significativa è la lett. g), le informazioni sulle modalità per impedire la commercializzazione a investitori al dettaglio, che riflette la natura riservata del FIA: il regolamento o lo statuto e la documentazione d'offerta devono prevedere esplicitamente che le quote possono essere vendute solo a investitori professionali.
Il procedimento e i termini
La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, ha 20 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica completa per comunicare al gestore il via libera alla commercializzazione. La Banca d'Italia interviene nei profili prudenziali: verifica la capacità del gestore, le caratteristiche del FIA e la regolarità del depositario. Il gestore non può avviare la commercializzazione prima della ricezione della comunicazione. Per la commercializzazione in altri Stati UE, la Consob trasmette all’autorità estera il fascicolo di notifica entro lo stesso termine, includendo l’attestazione della Banca d'Italia che certifica l’autorizzazione del gestore. Per le modifiche rilevanti delle informazioni notificate, il gestore deve comunicarle alle Autorità almeno 30 giorni prima della vigenza (o immediatamente se impreviste); le Autorità hanno 15 giorni per disporre il divieto della modifica.
Domande frequenti
Una SGR italiana può vendere un suo FIA riservato in Germania senza chiedere autorizzazione alle autorità tedesche?
No, ma la procedura è semplificata rispetto a una piena autorizzazione. La SGR notifica alla Consob, che trasmette il fascicolo all’autorità tedesca (BaFin). La SGR può avviare la commercializzazione in Germania solo dopo aver ricevuto la comunicazione di avvenuta trasmissione dalla Consob.
Entro quanto tempo può iniziare la commercializzazione di un FIA riservato dopo la notifica?
La Consob (d'intesa con la Banca d'Italia) ha 20 giorni lavorativi dalla notifica completa per comunicare il via libera. Il gestore non può avviare prima della ricezione di questa comunicazione.
Cosa succede se le caratteristiche del FIA cambiano dopo la notifica?
Le modifiche rilevanti devono essere comunicate alla Consob almeno 30 giorni prima della loro vigenza (o immediatamente se imprevedibili). Le Autorità hanno 15 giorni per disporre il divieto della modifica, decorsi i quali questa può essere attuata.
Un FIA riservato può essere venduto a qualsiasi investitore?
No. Può essere commercializzato solo a investitori professionali (ai sensi dell’art. 6 MiFID) e alle categorie di semi-professionali individuate dal regolamento MEF ex art. 39 TUF. Il regolamento del FIA deve contenere espressamente questa limitazione.