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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 43 c.p.p. – Sostituzione del giudice astenuto o ricusato

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.

2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la Corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell’art.11.

In sintesi

  • La sostituzione avviene normalmente interno all'ufficio giudiziario del giudice rimosso
  • Il sostitutivo è designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario e criteri di rotazione
  • Se la sostituzione interna non è possibile, il procedimento è rimesso a giudice competente per materia di ufficio diverso
  • La rimessione a giudice diverso è determinata secondo l'articolo 11 c.p.p.
  • La procedura assicura la continuità processuale senza paralisi dovuta al numero limitato di magistrati

Il giudice astenuto o ricusato è sostituito da altro magistrato dello stesso ufficio secondo le leggi di ordinamento giudiziario; se impossibile, il procedimento è rimesso al giudice ugualmente competente per materia.

Ratio

L'articolo 43 codice di procedura penale disciplina la sostituzione del giudice rimosso per astensione o ricusazione. Mira a ripristinare rapidamente il processo assicurando che un magistrato imparziale prosegua il procedimento. La norma prevede due ipotesi: la sostituzione normale (interno all'ufficio) e la sostituzione straordinaria (rimessione a ufficio diverso). Questa struttura bilancia l'esigenza di effettività del processo (non rimanere bloccati per mancanza di magistrati) con la garantia di terzietà (il nuovo giudice non ha conflitti di interessi con il primo).

La legge non permette al giudice rimosso di compiere ancora atti, né attribuisce al giudice ricusato il potere di auto-designarsi un sostitutivo: la procedura è affidata all'ordinamento giudiziario. Questo assicura terzietà nella scelta del sostitutivo e previene collusioni tra giudici.

Analisi

Il comma 1 prescrive la regola ordinaria: «Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario». Le «leggi di ordinamento giudiziario» sono la legge 287/1974 (ordinamento tribunali) e la legge 511/1955 (ordinamento corte di cassazione) e successivi decreti attuativi. Queste leggi prevedono criteri di designazione: tipicamente rotazione per anzianità, competenza per materia, disponibilità. L'ufficio rimane lo stesso (ad es., tribunale di Roma), solo il giudice cambia.

Il comma 2 introduce l'ipotesi eccezionale: «Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la Corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'art.11». Questa ipotesi ricorre quando l'ufficio del giudice rimosso è piccolo (ad es., un tribunale con pochi magistrati) e non è possibile designare un sostituto interno. In tal caso, il procedimento è trasferito a un tribunale diverso dello stesso circondario, il quale designa un giudice competente per la materia. L'articolo 11 c.p.p. disciplina la competenza per materia e la determinazione di ufficio quando la materia è decisa da più uffici.

Quando si applica

Tizio è imputato dinnanzi a giudice monocratico del tribunale di Milano. Il giudice si astiene. Il tribunale di Milano designa un altro giudice monocratico disponibile secondo la rotazione ordinaria. Se Milano ha 10 giudici e uno è rimosso, un altro è subito disponibile come sostitutivo. Caio è imputato dinnanzi all'unico giudice monocratico del tribunale di Montalbano (piccolo centro). Questo giudice si astiene. Non essendo possibile trovare un sostituto interno (non ci sono altri giudici), il procedimento è rimesso al tribunale di Catania (ufficio del medesimo circondario), che designa un giudice competente per la materia (es., crimini, reati minori).

Sempronio è imputato dinnanzi a corte d'assise di Torino. Il giudice presidente si astiene. La corte d'assise ha una composizione fissa (magistrato + giurati); il presidente è sostituito da un altro giudice della stessa corte d'assise secondo la rotazione. Se la sostituzione non è possibile (unico presidente), il procedimento è rimesso a corte d'assise di circondario diverso (es., Alessandria).

Connessioni

L'articolo 43 presuppone l'accoglimento dell'astensione o ricusazione (articoli 36-42). Rimanda all'articolo 11 c.p.p. (competenza per materia e determinazione di ufficio), alle leggi di ordinamento giudiziario (legge 287/1974, legge 511/1955), ai regolamenti interni di ciascun ufficio. La sostituzione è comunicata alle parti (articolo 41 comma 4) e il procedimento prosegue dinnanzi al nuovo giudice. Se il nuovo giudice è di ufficio diverso, il fascicolo è trasferito secondo le procedure di segreteria.

Domande frequenti

Quanto tempo ci vuole a designare il giudice sostitutivo?

La sostituzione è generalmente rapida (giorni). Se il nuovo giudice è interno all'ufficio, è subito disponibile. Il presidente del tribunale designa il sostitutivo secondo la rotazione ordinaria; non è necessaria una procedura formale complicata. Se il procedimento deve essere rimesso a ufficio diverso, il trasferimento del fascicolo richiede qualche giorno aggiuntivo (comunicazioni tra segreterie).

Il nuovo giudice deve ricominciare il procedimento da capo?

No, il nuovo giudice prosegue il procedimento dal punto in cui era arrivato il giudice rimosso, con gli atti conservati (articolo 42). Tuttavia, potrebbe decidere di riacquisire talune prove per assicurarsi della loro regolarità formale. Per i dibattimenti in corso, potrebbe ricominciare dalle prime udienze di merito, ma non ritorna alla fase preliminare (salvo che il provvedimento di accoglimento abbia revocato il rinvio a dibattimento).

Se nessun giudice dello stesso ufficio è disponibile, il procedimento è rimesso obbligatoriamente a un ufficio diverso?

Sì, il comma 2 dell'articolo 43 lo prevede esplicitamente. Se non è possibile la sostituzione interno, «la Corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'art.11». La rimessione è obbligatoria, non facoltativa, e avviene a ufficio del circondario competente secondo criteri di competenza per materia.

Il nuovo giudice è tenuto a seguire le linee del precedente giudice rimosso?

No. Il nuovo giudice è indipendente e valuta la causa secondo il suo libero convincimento. Se il giudice rimosso aveva anticipato orientamenti sulla colpevolezza o su questioni di diritto, il nuovo giudice non è vincolato. Tuttavia, le decisioni tecniche già pronunciate (ordinanze di deposito, ritualità, scadenze) rimangono valide finché non sono revocate.

Se il nuovo giudice si astiene a sua volta, si applica l'articolo 43 di nuovo?

Sì, se il nuovo giudice sostitutivo si astiene, viene designato un altro giudice seguendo i medesimi criteri. Teoricamente, il processo potrebbe ripetersi, ma in pratica è raro che più giudici dello stesso ufficio abbiano conflitti con il medesimo procedimento. Se accade, la rimessione a ufficio diverso diventa più probabile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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