- Le SGR autorizzate possono operare in Stati UE e non UE anche senza stabilirvi succursali, conformemente al regolamento Banca d'Italia.
- La Banca d'Italia (sentita la Consob) stabilisce le condizioni e procedure per la prestazione in altri Stati UE delle attività UCITS e per l’operatività FIA transfrontaliera (AIFMD).
- La Consob disciplina la commercializzazione di OICVM in altri Stati UE da parte di gestori italiani e il ritiro della notifica.
- Le disposizioni si applicano anche alle Sicav, Sicaf e società di partenariato in gestione interna autorizzate.
Art. 41 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – ( Operatività transfrontaliera delle Sgr autorizzate )
In vigore dal 01/07/1998
1. Le Sgr ((autorizzate)) possono operare, anche senza stabilirvi succursali, in uno Stato UE e non UE, in conformità al regolamento previsto dal comma
2. ((133))
2. La Banca d’Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell’UE concernenti le condizioni e le procedure che le Sgr ((autorizzate)) rispettano per: ((133)) a) la prestazione negli Stati dell’UE delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni attuative, ivi inclusa l’istituzione di OICVM ((…)) ; ((133)) b) l’operatività in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE, in conformità alle previsioni della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative, fermo restando quanto previsto nel capo II-ter. (55)
2-bis. ((La Consob stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell’UE concernenti la commercializzazione di OICVM da parte di gestori italiani in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia e il ritiro della notifica con la quale è stata precedentemente comunicata la commercializzazione di tali OICVM.)) ((133))
3. La Banca d’Italia, nel regolamento previsto dal comma 2, definisce altresì le condizioni e le procedure in base alle quali le Sgr sono autorizzate dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, per operare in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE nei casi esclusi dall’ambito di applicazione delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE . Ai fini dell’operatività delle Sgr in uno Stato non UE è necessaria la sussistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorità dello Stato ospitante.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle ((Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate)) . ((133))
Stesso numero, altri codici
- Art. 41 Codice Civile: Responsabilità dei componenti
- Articolo 41 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 41 Codice del Consumo: Tasso annuo effettivo globale e pubblicità
- Articolo 41 Codice della Strada: Segnali luminosi
- Articolo 41 Codice di Procedura Civile: Regolamento di giurisdizione
- Articolo 41 Codice di Procedura Penale: Decisione sulla dichiarazione di ricusazione
L’operatività transfrontaliera delle SGR autorizzate: il passport europeo
L’art. 41 TUF disciplina l’operatività transfrontaliera delle SGR (Società di Gestione del Risparmio) autorizzate in Italia, recependo i meccanismi del «passport» previsti dalla direttiva UCITS (per la gestione di OICVM) e dalla direttiva AIFMD (per la gestione di FIA). Il passport europeo consente alle SGR italiane di prestare i propri servizi in altri Stati UE, sia stabilendo succursali sia in libera prestazione di servizi, senza doversi assoggettare a una nuova procedura di autorizzazione nello Stato ospitante: è sufficiente una procedura di notifica tra le autorità competenti.
Il comma 1 afferma il principio generale: le SGR autorizzate possono operare in Stati UE e non UE anche senza stabilirvi succursali. La precisazione «anche senza stabilirvi succursali» richiama la possibilità di operare in libera prestazione di servizi, ossia in modo transfrontaliero senza presenza fisica stabile nel Paese estero.
La disciplina regolamentare della Banca d'Italia e della Consob
Il comma 2 affida alla Banca d'Italia (sentita la Consob) la definizione delle condizioni e procedure per l’operatività transfrontaliera UE delle SGR in ambito UCITS e AIFMD. Il comma 2-bis introduce una novità rilevante: la Consob è competente a disciplinare la commercializzazione di OICVM da parte di gestori italiani in altri Stati UE e il ritiro della notifica di commercializzazione. Questo sistema ripartisce le competenze tra le due Autorità in linea con la loro rispettiva vocazione: Banca d'Italia per i profili prudenziali e organizzativi dei gestori, Consob per i profili di trasparenza e distribuzione.
Per i Paesi non UE, il comma 3 prevede che l’operatività transfrontaliera delle SGR sia autorizzata dalla Banca d'Italia d'intesa con la Consob, a condizione che sussistano «apposite intese di collaborazione con le competenti autorità dello Stato ospitante»: un requisito di cooperazione internazionale che mira a garantire la supervisione dell’attività anche al di fuori del perimetro europeo. Il comma 4 estende l’applicazione dell’art. 41 anche alle Sicav, Sicaf e società di partenariato in gestione interna autorizzate.
Domande frequenti
Una SGR italiana può gestire fondi in Germania senza aprire una sede lì?
Sì, tramite la libera prestazione di servizi. Il passport europeo previsto dalla direttiva UCITS (per gli OICVM) o dalla direttiva AIFMD (per i FIA) consente alle SGR italiane di operare in altri Stati UE con una procedura di notifica tra autorità, senza una nuova autorizzazione locale.
Chi autorizza una SGR italiana a gestire fondi in un paese extra-UE come la Svizzera?
La Banca d'Italia d'intesa con la Consob, a condizione che esistano intese di collaborazione tra le autorità italiane e le autorità svizzere competenti. L’assenza di tali intese può impedire l’operatività.
Una Sicav italiana in gestione interna può commercializzare le sue azioni in Francia?
Sì. Il comma 4 estende le disposizioni sull’operatività transfrontaliera anche alle Sicav e Sicaf in gestione interna autorizzate, che beneficiano delle stesse procedure di passport europeo delle SGR.