- L’assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione della Sicav in gestione interna si costituiscono validamente con qualsiasi quota di capitale intervenuta (nessun quorum costitutivo).
- Il voto per corrispondenza è ammesso se lo statuto lo prevede, con avviso di convocazione contenente il testo esteso della deliberazione proposta.
- L’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria è pubblicato anche con le modalità di diffusione del NAV e con un termine di trenta giorni.
Art. 35 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Assemblea della Sicav in gestione interna autorizzata ). 133
In vigore dal 01/07/1998
1. L’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria in seconda convocazione della Sicav ((in gestione interna)) sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta. ((133))
2. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dallo statuto. In tal caso l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall’assemblea non è conforme a quella contenuta nell’avviso di convocazione, ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea straordinaria. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, sono stabilite le modalità operative per l’esercizio del voto per corrispondenza.
3. L’avviso previsto dall’ articolo 2366, comma secondo, del codice civile è pubblicato anche con le modalità previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della società e il valore unitario delle azioni; il termine indicato nello stesso articolo 2366, comma secondo, è fissato in trenta giorni.
Il quorum assembleare semplificato delle Sicav
L’art. 35-sexies TUF disciplina il funzionamento dell’assemblea della Sicav in gestione interna, introducendo deroghe significative rispetto alle regole ordinarie del codice civile. La norma più rilevante riguarda il quorum costitutivo: l’assemblea ordinaria e quella straordinaria in seconda convocazione si costituiscono validamente e possono deliberare qualunque sia la parte del capitale intervenuta. Questa deroga è funzionale alla natura della Sicav come organismo di investimento collettivo: la base azionaria è tipicamente molto frammentata (spesso decine di migliaia di piccoli investitori), e richiedere quorum elevati renderebbe le assemblee praticamente impossibili, con effetti paralizzanti sulla gestione societaria.
Il voto per corrispondenza
Il comma 2 consente lo svolgimento del voto per corrispondenza, se ammesso dallo statuto. L’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta, consentendo ai soci di esprimere un voto informato senza essere presenti fisicamente. Una cautela fondamentale è prevista: il voto per corrispondenza non è conteggiato se la deliberazione sottoposta a votazione in assemblea differisce da quella indicata nell’avviso, in questo caso le azioni rimangono computate ai fini del quorum costitutivo, ma il voto non è espresso. Le modalità operative del voto per corrispondenza sono stabilite con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite Banca d'Italia e Consob.
Le modalità di pubblicità e il termine di convocazione
L’avviso di convocazione previsto dall’art. 2366, secondo comma, c.c. deve essere pubblicato non solo nei modi ordinari (tipicamente Gazzetta Ufficiale o avvisi analoghi) ma anche attraverso le modalità statutariamente previste per la pubblicazione del NAV e del valore unitario delle azioni. Questa previsione garantisce che i partecipanti abituali della Sicav, che tipicamente seguono l’andamento del fondo attraverso i canali istituzionali di diffusione del NAV, ricevano tempestivamente l’avviso assembleare. Il termine di preavviso per la convocazione è fissato in trenta giorni, più ampio rispetto al termine ordinario civilistico, per consentire ai partecipanti dispersi geograficamente di organizzarsi per l’esercizio del diritto di voto.
Domande frequenti
Un’assemblea straordinaria di una Sicav in seconda convocazione è valida anche se partecipa solo il 5% dei soci?
Sì. La Sicav in gestione interna non è soggetta ai quorum costitutivi ordinari del codice civile: l’assemblea si costituisce validamente qualunque sia la quota di capitale intervenuta, sia in prima che in seconda convocazione ordinaria.
I piccoli investitori di una Sicav possono votare senza andare fisicamente in assemblea?
Sì, se lo statuto prevede il voto per corrispondenza. In tal caso l’avviso di convocazione deve contenere per esteso il testo della deliberazione proposta, e il voto espresso per corrispondenza non è conteggiato se la delibera posta in votazione differisce da quella indicata nell’avviso.
Con quanti giorni di anticipo deve essere convocata l’assemblea di una Sicav?
Con almeno trenta giorni di anticipo, un termine più ampio rispetto a quello ordinario del codice civile. L’avviso deve essere pubblicato anche attraverso le modalità previste dallo statuto per la comunicazione del valore patrimoniale netto (NAV).