← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La Banca d'Italia e la Consob esercitano nei confronti dei GEFIA sotto soglia registrati solo i poteri espressamente indicati nell’articolo, in un regime di vigilanza alleggerita.
  • La Banca d'Italia può chiedere informazioni, convocare esponenti, effettuare ispezioni (solo in caso di fondato sospetto o grave rischio sistemico) e applicare limiti di leva finanziaria.
  • Restano fermi i poteri derivanti da atti UE direttamente applicabili quando emergano circostanze che possano integrarne la violazione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 35 septiesdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri delle Autorità)

In vigore dal 01/07/1998

1. ((La Banca d’Italia e la Consob esercitano nei confronti dei GEFIA sotto soglia registrati esclusivamente i poteri indicati nei commi 2 e 3.))

2. ((La Banca d’Italia, avendo esclusivo riguardo alle condizioni per la registrazione di cui all’articolo 35-quaterdecies e al contenimento del rischio sistemico, esercita: a) il potere di applicare ai GEFIA sotto soglia registrati, anche con riferimento ai FIA gestiti, limiti di leva finanziaria massima e adottare altre misure restrittive a presidio del rischio sistemico; b) il potere di chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti: 1) ai GEFIA sotto soglia registrati e al relativo personale; 2) al soggetto da essi incaricato della revisione legale dei conti; 3) al depositario da essi incaricato per ciascun FIA gestito; c) il potere di convocare gli esponenti e il personale del GEFIA sotto soglia registrato; d) il potere di effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti esclusivamente nei casi di fondato sospetto di violazioni delle condizioni per la registrazione o di grave rischio sistemico, al fine esclusivo di acquisire informazioni necessarie per accertarne la sussistenza.))

3. ((Restano fermi i poteri della Banca d’Italia e della Consob nei confronti dei GEFIA sotto soglia registrati derivanti da atti dell’Unione europea direttamente applicabili, qualora emergano circostanze che possano integrarne la violazione.)) ((133))

Il regime di vigilanza alleggerita sui GEFIA sotto soglia

L’art. 35-septiesdecies TUF definisce i confini della vigilanza pubblica sui GEFIA sotto soglia registrati, stabilendo il principio di tassatività dei poteri: le Autorità possono esercitare esclusivamente i poteri indicati ai commi 2 e 3, senza la possibilità di estenderli analogicamente. Questo perimetro ristretto è la contropartita del regime di registrazione semplificato: chi opera come GEFIA sotto soglia beneficia di minori oneri regolamentari, ma al contempo è soggetto a una vigilanza meno invasiva rispetto ai gestori autorizzati.

I poteri della Banca d'Italia

La Banca d'Italia esercita esclusivamente poteri funzionali al controllo delle condizioni di registrazione e al contenimento del rischio sistemico. I poteri informativi comprendono la richiesta di dati e documenti a GEFIA, revisori e depositari. La Banca d'Italia può convocare esponenti e personale per audizioni. Il potere ispettivo è tuttavia limitato: le ispezioni possono essere effettuate solo in caso di fondato sospetto di violazioni delle condizioni di registrazione o di grave rischio sistemico, con finalità esclusiva di acquisire le informazioni necessarie per accertarne la sussistenza. L’applicazione di limiti di leva finanziaria, potere espressamente previsto, consente alla Banca d'Italia di contenere l’eccessivo indebitamento dei portafogli gestiti, con ricadute sulla stabilità finanziaria complessiva.

La clausola di salvaguardia per gli atti UE direttamente applicabili

Il comma 3 introduce una clausola di salvaguardia: restano fermi i poteri delle Autorità derivanti da atti dell’Unione europea direttamente applicabili (tipicamente i regolamenti UE), qualora emergano circostanze che possano integrarne la violazione. Questa disposizione garantisce che il regime di vigilanza alleggerita non impedisca il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto europeo (ad esempio le norme MiFIR, EMIR o MAR applicabili ai GEFIA sotto soglia), e preserva la cooperazione con ESMA e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

Domande frequenti

La Consob può effettuare ispezioni sui GEFIA sotto soglia registrati?

Solo nei limiti dei poteri previsti dall’art. 35-septiesdecies. Le ispezioni della Banca d'Italia sono consentite solo in caso di fondato sospetto di violazioni o grave rischio sistemico; la Consob esercita i poteri attribuiti dal comma 3 in relazione agli atti UE direttamente applicabili.

La Banca d'Italia può imporre limiti alla leva finanziaria di un FIA gestito da un GEFIA sotto soglia?

Sì. La Banca d'Italia conserva il potere di applicare limiti di leva finanziaria massima e adottare altre misure restrittive a presidio del rischio sistemico, indipendentemente dalla dimensione ridotta del gestore.

Un GEFIA sotto soglia registrato è soggetto ai regolamenti europei come MiFIR o EMIR?

Quando applicabili, sì. Il comma 3 preserva espressamente i poteri delle Autorità derivanti da atti UE direttamente applicabili, garantendo che il regime semplificato non escluda il rispetto degli obblighi europei.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.