- La pre-commercializzazione di FIA riservati è la fornitura di informazioni o comunicazioni su strategie di investimento a potenziali investitori professionali per sondarne l’interesse, prima dell’avvio della commercializzazione formale.
- Non sono ammesse informazioni sufficienti per impegnarsi a sottoscrivere, moduli di sottoscrizione, documenti definitivi o versioni finali di atti costitutivi.
- Le bozze di prospetto/documenti d'offerta non devono contenere informazioni complete e devono dichiarare che non costituiscono offerta.
- Entro il termine stabilito dalla Consob, la SGR trasmette una comunicazione con elenco degli Stati e periodi di pre-commercializzazione; la Consob informa le autorità degli altri Stati UE.
Art. 42 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Pre-commercializzazione di FIA riservati
In vigore dal 01/07/1998
1. La pre-commercializzazione di FIA riservati è la fornitura di informazioni o comunicazioni, direttamente o indirettamente, su strategie o su idee di investimento da parte di una Sgr ((autorizzata)) o di un GEFIA UE o per loro conto ai potenziali investitori professionali residenti o aventi sede legale nel territorio dell’Unione europea, al fine di sondare l’interesse dei medesimi verso un FIA italiano o UE o un comparto non ancora istituiti o istituiti ma per i quali non è stata ancora avviata la procedura di notifica prevista dall’articolo 43, commi 2 e 8, nello Stato membro in cui i potenziali investitori risiedono o hanno la sede legale. In ogni caso, la pre-commercializzazione non costituisce mai un’offerta ai sensi dell’articolo 43, comma
1. ((133))
2. Le Sgr ((autorizzate)) non possono svolgere in Italia e negli altri Stati dell’Unione europea la pre-commercializzazione nei casi in cui le informazioni fornite ai potenziali investitori: ((133)) a) sono sufficienti a consentire agli investitori di impegnarsi a sottoscrivere quote o azioni di un particolare FIA; b) equivalgono a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi, sia in forma di bozza che nella versione definitiva; c) equivalgono alla versione finale degli atti costituitivi, del prospetto o di altri documenti di offerta relativi a un FIA non ancora istituito.
3. Se ai potenziali investitori residenti o aventi la sede legale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea sono fornite da parte della Sgr ((autorizzata)) una bozza di prospetto o una bozza di documenti di offerta, esse non contengono informazioni sufficienti a consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento e indicano chiaramente che: ((133)) a) non costituiscono un’offerta o un invito a sottoscrivere quote o azioni di un FIA; b) le informazioni in esse contenute non sono complete e potrebbero essere soggette a modifiche, ragion per cui non dovrebbero generare affidamento.
4. La Sgr ((autorizzata)) assicura che gli investitori non sottoscrivano quote o azioni di un FIA attraverso la pre-commercializzazione e che, qualora contattati nell’ambito della pre-commercializzazione di un FIA, possano sottoscrivere quote o azioni di tale FIA soltanto nell’ambito della commercializzazione prevista dall’articolo
43. ((133))
5. La Sgr ((autorizzata)) trasmette alla Consob una comunicazione che contiene: ((133)) a) un elenco degli Stati membri, inclusa eventualmente l’Italia, in cui si svolge o si è svolta la pre-commercializzazione; b) i periodi di tempo in cui si svolge o si è svolta la pre-commercializzazione; c) una breve descrizione dell’attività svolta nel contesto della pre-commercializzazione, comprese le informazioni sulle strategie di investimento presentate; d) ove rilevante, un elenco dei FIA o dei comparti che sono o sono stati oggetto della pre-commercializzazione.
6. La Consob informa prontamente le autorità competenti degli Stati membri in cui la Sgr ((autorizzata)) svolge o ha svolto la pre-commercializzazione. ((133))
7. Quando un GEFIA UE svolge la pre-commercializzazione in Italia, la Consob è informata di tale circostanza dall’autorità competente sul GEFIA UE e può chiedere a tale autorità di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si svolge o si è svolta sul territorio della Repubblica.
8. La Consob disciplina con regolamento ((…)) : ((133)) a) i termini e le modalità che la Sgr ((autorizzata)) deve osservare per la trasmissione della comunicazione di cui al comma 5; ((133)) b) le fattispecie in presenza delle quali la sottoscrizione da parte di investitori professionali di quote o azioni di un FIA indicato nelle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione o istituito a seguito della pre-commercializzazione, è considerata il risultato della commercializzazione svolta dalla Sgr ((autorizzata)) e ad essa si applica l’articolo
43. ((133))
9. I soggetti terzi possono svolgere attività di pre-commercializzazione per conto di una Sgr ((autorizzata)) . La Consob, con il regolamento di cui al comma 8, individua i soggetti terzi che possono svolgere tali attività. Ad essi si applicano le disposizioni del presente articolo. ((133))
10. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr ((autorizzate)) e ai GEFIA UE si applicano anche ((alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate)) . ((133))
La pre-commercializzazione: un istituto a metà tra il marketing e l’offerta
L’art. 42-bis TUF introduce la disciplina della pre-commercializzazione dei FIA riservati, un istituto importato dalla direttiva AIFMD (così come modificata dalla direttiva 2021/1270 sul cross-border distribution of funds). La pre-commercializzazione è la fornitura di informazioni o comunicazioni, dirette o indirette, su strategie o idee di investimento a potenziali investitori professionali, con il fine di sondare il loro interesse verso un FIA non ancora istituito o istituito ma non ancora oggetto di notifica di commercializzazione.
L’istituto risponde a un’esigenza concreta del mercato dei fondi alternativi: i gestori hanno bisogno di verificare l’interesse del mercato prima di avviare la costosa e impegnativa procedura di istituzione e commercializzazione formale di un nuovo fondo. La pre-commercializzazione consente di fare questo «sondaggio» in modo strutturato e trasparente, senza incorrere nei rigidi obblighi informativi e nelle responsabilità proprie dell’offerta formale.
I limiti della pre-commercializzazione
Il comma 2 definisce con precisione i confini entro i quali la pre-commercializzazione è lecita, stabilendo ciò che non è ammesso: informazioni sufficienti a consentire l’impegno alla sottoscrizione (che trasformerebbero la pre-commercializzazione in offerta); moduli di sottoscrizione o documenti analoghi (anche in bozza); versioni finali di atti costitutivi, prospetti o documenti d'offerta di un FIA non ancora istituito.
Il comma 3 disciplina le bozze di documenti eventualmente fornite: non devono contenere informazioni complete e devono indicare chiaramente che non costituiscono offerta o invito alla sottoscrizione e che le informazioni potrebbero cambiare. Questo obbligo di disclosure serve a impedire che le bozze vengano usate dagli investitori come se fossero documenti definitivi.
Il meccanismo di notifica e il periodo di follow-up
La SGR deve trasmettere alla Consob una comunicazione post-attività contenente l’elenco degli Stati in cui si è svolta la pre-commercializzazione, i periodi temporali, una breve descrizione delle strategie presentate e i FIA oggetto di pre-commercializzazione. La Consob informa prontamente le autorità competenti degli altri Stati UE. La sottoscrizione da parte di investitori professionali contattati durante la pre-commercializzazione, avvenuta entro 18 mesi dall’avvio, è considerata risultato della commercializzazione e assoggettata alle relative procedure formali. Questa previsione impedisce l’elusione delle norme sulla commercializzazione tramite la pre-commercializzazione.
Domande frequenti
Un gestore di fondi può inviare una bozza di prospetto a un investitore professionale prima di aver registrato il fondo?
Sì, nell’ambito della pre-commercializzazione. Ma la bozza non deve contenere informazioni complete e deve indicare chiaramente che non è un’offerta e che le informazioni potrebbero cambiare. Non possono essere incluse versioni finali di atti costitutivi.
Se un investitore professionale si mostra interessato durante la pre-commercializzazione e poi sottoscrive il fondo, questa operazione è considerata commercializzazione?
Sì. La sottoscrizione di un FIA da parte di investitori contattati in fase di pre-commercializzazione entro 18 mesi dall’avvio è considerata commercializzazione e soggetta alle relative procedure di notifica alla Consob.
Soggetti terzi possono svolgere attività di pre-commercializzazione per conto di una SGR?
Sì. Il comma 9 consente a soggetti terzi individuati dalla Consob con regolamento di svolgere attività di pre-commercializzazione per conto di una SGR, con applicazione delle stesse regole previste per la SGR stessa.