← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La pre-commercializzazione di FIA riservati è la fornitura di informazioni o comunicazioni su strategie di investimento a potenziali investitori professionali per sondarne l’interesse, prima dell’avvio della commercializzazione formale.
  • Non sono ammesse informazioni sufficienti per impegnarsi a sottoscrivere, moduli di sottoscrizione, documenti definitivi o versioni finali di atti costitutivi.
  • Le bozze di prospetto/documenti d'offerta non devono contenere informazioni complete e devono dichiarare che non costituiscono offerta.
  • Entro il termine stabilito dalla Consob, la SGR trasmette una comunicazione con elenco degli Stati e periodi di pre-commercializzazione; la Consob informa le autorità degli altri Stati UE.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 42 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Pre-commercializzazione di FIA riservati

In vigore dal 01/07/1998

1. La pre-commercializzazione di FIA riservati è la fornitura di informazioni o comunicazioni, direttamente o indirettamente, su strategie o su idee di investimento da parte di una Sgr ((autorizzata)) o di un GEFIA UE o per loro conto ai potenziali investitori professionali residenti o aventi sede legale nel territorio dell’Unione europea, al fine di sondare l’interesse dei medesimi verso un FIA italiano o UE o un comparto non ancora istituiti o istituiti ma per i quali non è stata ancora avviata la procedura di notifica prevista dall’articolo 43, commi 2 e 8, nello Stato membro in cui i potenziali investitori risiedono o hanno la sede legale. In ogni caso, la pre-commercializzazione non costituisce mai un’offerta ai sensi dell’articolo 43, comma

1. ((133))

2. Le Sgr ((autorizzate)) non possono svolgere in Italia e negli altri Stati dell’Unione europea la pre-commercializzazione nei casi in cui le informazioni fornite ai potenziali investitori: ((133)) a) sono sufficienti a consentire agli investitori di impegnarsi a sottoscrivere quote o azioni di un particolare FIA; b) equivalgono a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi, sia in forma di bozza che nella versione definitiva; c) equivalgono alla versione finale degli atti costituitivi, del prospetto o di altri documenti di offerta relativi a un FIA non ancora istituito.

3. Se ai potenziali investitori residenti o aventi la sede legale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea sono fornite da parte della Sgr ((autorizzata)) una bozza di prospetto o una bozza di documenti di offerta, esse non contengono informazioni sufficienti a consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento e indicano chiaramente che: ((133)) a) non costituiscono un’offerta o un invito a sottoscrivere quote o azioni di un FIA; b) le informazioni in esse contenute non sono complete e potrebbero essere soggette a modifiche, ragion per cui non dovrebbero generare affidamento.

4. La Sgr ((autorizzata)) assicura che gli investitori non sottoscrivano quote o azioni di un FIA attraverso la pre-commercializzazione e che, qualora contattati nell’ambito della pre-commercializzazione di un FIA, possano sottoscrivere quote o azioni di tale FIA soltanto nell’ambito della commercializzazione prevista dall’articolo

43. ((133))

5. La Sgr ((autorizzata)) trasmette alla Consob una comunicazione che contiene: ((133)) a) un elenco degli Stati membri, inclusa eventualmente l’Italia, in cui si svolge o si è svolta la pre-commercializzazione; b) i periodi di tempo in cui si svolge o si è svolta la pre-commercializzazione; c) una breve descrizione dell’attività svolta nel contesto della pre-commercializzazione, comprese le informazioni sulle strategie di investimento presentate; d) ove rilevante, un elenco dei FIA o dei comparti che sono o sono stati oggetto della pre-commercializzazione.

6. La Consob informa prontamente le autorità competenti degli Stati membri in cui la Sgr ((autorizzata)) svolge o ha svolto la pre-commercializzazione. ((133))

7. Quando un GEFIA UE svolge la pre-commercializzazione in Italia, la Consob è informata di tale circostanza dall’autorità competente sul GEFIA UE e può chiedere a tale autorità di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si svolge o si è svolta sul territorio della Repubblica.

8. La Consob disciplina con regolamento ((…)) : ((133)) a) i termini e le modalità che la Sgr ((autorizzata)) deve osservare per la trasmissione della comunicazione di cui al comma 5; ((133)) b) le fattispecie in presenza delle quali la sottoscrizione da parte di investitori professionali di quote o azioni di un FIA indicato nelle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione o istituito a seguito della pre-commercializzazione, è considerata il risultato della commercializzazione svolta dalla Sgr ((autorizzata)) e ad essa si applica l’articolo

43. ((133))

9. I soggetti terzi possono svolgere attività di pre-commercializzazione per conto di una Sgr ((autorizzata)) . La Consob, con il regolamento di cui al comma 8, individua i soggetti terzi che possono svolgere tali attività. Ad essi si applicano le disposizioni del presente articolo. ((133))

10. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr ((autorizzate)) e ai GEFIA UE si applicano anche ((alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate)) . ((133))

La pre-commercializzazione: un istituto a metà tra il marketing e l’offerta

L’art. 42-bis TUF introduce la disciplina della pre-commercializzazione dei FIA riservati, un istituto importato dalla direttiva AIFMD (così come modificata dalla direttiva 2021/1270 sul cross-border distribution of funds). La pre-commercializzazione è la fornitura di informazioni o comunicazioni, dirette o indirette, su strategie o idee di investimento a potenziali investitori professionali, con il fine di sondare il loro interesse verso un FIA non ancora istituito o istituito ma non ancora oggetto di notifica di commercializzazione.

L’istituto risponde a un’esigenza concreta del mercato dei fondi alternativi: i gestori hanno bisogno di verificare l’interesse del mercato prima di avviare la costosa e impegnativa procedura di istituzione e commercializzazione formale di un nuovo fondo. La pre-commercializzazione consente di fare questo «sondaggio» in modo strutturato e trasparente, senza incorrere nei rigidi obblighi informativi e nelle responsabilità proprie dell’offerta formale.

I limiti della pre-commercializzazione

Il comma 2 definisce con precisione i confini entro i quali la pre-commercializzazione è lecita, stabilendo ciò che non è ammesso: informazioni sufficienti a consentire l’impegno alla sottoscrizione (che trasformerebbero la pre-commercializzazione in offerta); moduli di sottoscrizione o documenti analoghi (anche in bozza); versioni finali di atti costitutivi, prospetti o documenti d'offerta di un FIA non ancora istituito.

Il comma 3 disciplina le bozze di documenti eventualmente fornite: non devono contenere informazioni complete e devono indicare chiaramente che non costituiscono offerta o invito alla sottoscrizione e che le informazioni potrebbero cambiare. Questo obbligo di disclosure serve a impedire che le bozze vengano usate dagli investitori come se fossero documenti definitivi.

Il meccanismo di notifica e il periodo di follow-up

La SGR deve trasmettere alla Consob una comunicazione post-attività contenente l’elenco degli Stati in cui si è svolta la pre-commercializzazione, i periodi temporali, una breve descrizione delle strategie presentate e i FIA oggetto di pre-commercializzazione. La Consob informa prontamente le autorità competenti degli altri Stati UE. La sottoscrizione da parte di investitori professionali contattati durante la pre-commercializzazione, avvenuta entro 18 mesi dall’avvio, è considerata risultato della commercializzazione e assoggettata alle relative procedure formali. Questa previsione impedisce l’elusione delle norme sulla commercializzazione tramite la pre-commercializzazione.

Domande frequenti

Un gestore di fondi può inviare una bozza di prospetto a un investitore professionale prima di aver registrato il fondo?

Sì, nell’ambito della pre-commercializzazione. Ma la bozza non deve contenere informazioni complete e deve indicare chiaramente che non è un’offerta e che le informazioni potrebbero cambiare. Non possono essere incluse versioni finali di atti costitutivi.

Se un investitore professionale si mostra interessato durante la pre-commercializzazione e poi sottoscrive il fondo, questa operazione è considerata commercializzazione?

Sì. La sottoscrizione di un FIA da parte di investitori contattati in fase di pre-commercializzazione entro 18 mesi dall’avvio è considerata commercializzazione e soggetta alle relative procedure di notifica alla Consob.

Soggetti terzi possono svolgere attività di pre-commercializzazione per conto di una SGR?

Sì. Il comma 9 consente a soggetti terzi individuati dalla Consob con regolamento di svolgere attività di pre-commercializzazione per conto di una SGR, con applicazione delle stesse regole previste per la SGR stessa.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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