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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 39 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Durata)
In vigore dal 01/07/1998
1. ((Il regolamento del fondo o lo statuto della Sicav, della Sicaf o della società di partenariato fissa il termine di durata dell’Oicr in coerenza con la natura degli investimenti e le categorie di investitori ammessi. Nel caso di un fondo il termine non può in ogni caso essere superiore al termine di durata del gestore.))
2. ((Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata degli Oicr chiusi non può essere superiore a cinquanta anni, escluso il periodo di proroga di cui all’articolo 39-novies, comma 2.))
3. ((Il comma 2 non si applica agli ELTIF)) . ((133))
Vedi anche
→TUF art. 39-quinquies - Art. 39 quinquies TUF - (Ammissione alle negoziazioni)→TUF art. 39-septies - Art. 39 septies TUF - (Modalità di partecipazione e di rimborso p…→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 35 septies TUF – (Modifiche dello statuto)→Art. 35 septiesdecies TUF – (Poteri delle Autorità)→Art. 35 sexies TUF – (Assemblea della Sicav in gestione interna autorizzata ). 133→Art. 35 sexiesdecies TUF – (Disposizioni sull’attività dei GEFIA sotto soglia registrati)→Art. 35 quinquies TUF – (Capitale e azioni della Sicaf in gestione interna autorizzata ). 133→Art. 35 quinquiesdecies TUF – (Cancellazione dal registro)→Art. 35 quater TUF – (Capitale e azioni della Sicav in gestione interna autorizzata ). 133
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La durata degli OICR: un parametro fondamentale per gli investitori
L’art. 39-sexies TUF disciplina la durata degli OICR italiani, un parametro fondamentale per la pianificazione finanziaria degli investitori. La durata non è un dato arbitrario ma deve essere fissata in coerenza con due fattori strutturali: la natura degli investimenti (attivi liquidi permettono strutture a breve termine; immobili, infrastrutture e private equity richiedono orizzonti più lunghi) e le categorie di investitori ammessi (investitori istituzionali possono accettare lock-up decennali; investitori retail necessitano di orizzonti più contenuti o di meccanismi di liquidità secondaria).
Per i fondi comuni (non per le Sicav o Sicaf, che hanno esistenza societaria indipendente dalla durata degli investimenti), la durata non può superare quella del gestore: questa previsione protegge i partecipanti dal rischio che il fondo sopravviva alla dissoluzione del gestore senza un soggetto responsabile della gestione.
Il limite dei cinquanta anni per gli OICR chiusi
Il comma 2 fissa il tetto assoluto di cinquanta anni per gli OICR chiusi, escluso il periodo di proroga per la liquidazione degli investimenti (che può arrivare a tre anni ex art. 39-novies). Questa soglia, notevolmente elevata rispetto alla prassi di mercato, che vede tipicamente fondi di private equity con durata di 10-12 anni e fondi immobiliari con durata di 20-25 anni, è pensata per accomodare strutture di investimento particolari, come i fondi infrastrutturali che devono corrispondere alla durata delle concessioni gestite (spesso quarantennale o superiore).
Gli ELTIF (European Long-Term Investment Funds) sono esentati dal limite dei cinquanta anni: il regolamento UE sugli ELTIF prevede una disciplina specifica sulla durata, coerente con la natura degli investimenti in infrastrutture e PMI a lungo termine, e questa disciplina prevale sulla norma interna italiana.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento Banca d'Italia
Il Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio stabilisce che il regolamento del fondo o lo statuto della SICAV/SICAF devono fissare la durata dell'OICR in coerenza con la natura degli investimenti. Per gli OICR chiusi, la durata massima non può eccedere cinquant'anni, escluso l'eventuale periodo di proroga. L'autorità di vigilanza verifica che il termine indicato sia compatibile con la politica di investimento e con la tutela dei partecipanti.
Domande frequenti
Qual è la durata massima di un fondo immobiliare italiano?
Cinquanta anni, esclusa l’eventuale proroga fino a tre anni per il completamento della liquidazione degli investimenti. La durata deve però essere coerente con la natura degli investimenti e le categorie di investitori.
Un fondo comune può avere durata più lunga della SGR che lo gestisce?
No. Per i fondi comuni di investimento, il termine di durata non può essere superiore al termine di durata del gestore. Se la SGR si scioglie, anche il fondo non può continuare a esistere come tale.
Gli ELTIF hanno un limite massimo di durata?
Gli ELTIF non sono soggetti al limite dei cinquanta anni previsto dall’art. 39-sexies, comma 2, TUF: la loro durata è disciplinata dal regolamento UE 2015/760 sugli ELTIF, che prevede regole specifiche in coerenza con la natura degli investimenti a lungo termine.