- Il depositario agisce in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti all’OICR, adottando misure idonee a prevenire conflitti di interesse.
- Detiene in custodia gli strumenti finanziari, verifica la proprietà dei beni, tiene le registrazioni degli altri beni e detiene le disponibilità liquide (se non affidate ad altri).
- Nell’esercizio delle funzioni accerta: la legittimità delle emissioni/rimborsi, la correttezza del calcolo del NAV, la tempestività delle controprestazioni, la conformità delle istruzioni del gestore e monitora i flussi di liquidità.
- Il depositario può svolgere altre attività (incluso il calcolo del NAV), nel rispetto delle norme sull’esternalizzazione e con separazione funzionale e gerarchica dalle funzioni di deposito.
Art. 48 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Compiti del depositario
In vigore dal 01/07/1998
1. Il depositario agisce in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti all’Oicr. Esso adotta ogni misura idonea a prevenire potenziali conflitti di interesse tra l’esercizio delle funzioni di depositario e le altre attività svolte.
2. Il depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidate a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide degli Oicr.
3. Il depositario, nell’esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi dell’Oicr; b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti dell’Oicr; c) accerta che nelle operazioni relative all’Oicr la controprestazione sia rimessa nei termini d’uso; d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; e) monitora i flussi di liquidità dell’Oicr, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.
3-bis. Il depositario può svolgere altre attività nei confronti del gestore, incluso il calcolo del valore delle parti ((dell’Oicr)) , ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di esternalizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis e a condizione che separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l’espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell’Oicr. (73) ((133))
4. La Banca d’Italia ((…)) emana disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento all’individuazione dei soggetti diversi dal depositario cui possono essere affidate le disponibilità liquide, alle modalità di deposito di tali disponibilità liquide, nonché alle condizioni per la delega della custodia e il riuso dei beni dell’Oicr da parte del depositario. ((133))
Stesso numero, altri codici
- Articolo 48 Codice Civile
- Articolo 48 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 48 Codice del Consumo: Esclusione del recesso
- Articolo 48 Codice della Strada: Veicoli a braccia
- Articolo 48 Codice di Procedura Civile: Sospensione dei processi
- Articolo 48 Codice di Procedura Penale: Decisione<ref>Articolo così modificato dalla Legge 7 novembre 2002, n. 248 - Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale.</ref>
L’indipendenza e i compiti del depositario
L’art. 48 TUF disciplina i compiti del depositario degli OICR, che costituiscono il cuore della funzione di custodia e controllo svolta da questo soggetto nell’interesse dei partecipanti. Il principio cardine è l’indipendenza: il depositario agisce nell’interesse dei partecipanti e non del gestore, e deve adottare misure idonee a prevenire potenziali conflitti di interesse tra l’esercizio delle funzioni di depositario e le altre attività svolte dallo stesso soggetto (tipicamente, la negoziazione per proprio conto o la prestazione di servizi di investment banking all’emittente degli strumenti detenuti in custodia).
Le funzioni di custodia, verifica e controllo
Le funzioni del depositario si articolano in tre filoni principali. In primo luogo, la custodia: il depositario detiene in custodia gli strumenti finanziari affidatigli (tipicamente titoli azionari e obbligazionari registrati in conti di custodia), verifica la proprietà degli altri beni del fondo (immobili, crediti, quote di FIA non custodibili in forma dematerializzata) tenendone le registrazioni, e detiene le disponibilità liquide dell’OICR se non affidate ad altri soggetti.
In secondo luogo, il controllo di conformità: il depositario accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote (verificando che siano conformi al regolamento e alla legge); la correttezza del calcolo del valore delle quote (NAV); la tempestività delle controprestazioni (verificando che i pagamenti avvengano nei tempi d'uso); la conformità delle istruzioni del gestore alla legge, al regolamento e alle prescrizioni delle Autorità. In terzo luogo, il monitoraggio dei flussi di liquidità del fondo, che consente di individuare movimentazioni anomale che potrebbero segnalare irregolarità nella gestione.
La combinazione con altre attività e i conflitti di interesse
Il comma 3-bis prevede che il depositario possa svolgere altre attività nei confronti del gestore, incluso il calcolo del NAV (normalmente una funzione distinta svolta dal gestore o da un terzo), nel rispetto della disciplina sull’esternalizzazione. La condizione è che il depositario separi le funzioni di deposito dalle altre attività «sotto il profilo gerarchico e funzionale», e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori. Questo bilanciamento è fondamentale: molte banche depositarie offrono anche servizi di calcolo del NAV come attività complementare, e la norma consente questa pratica purché i presidi anti-conflitto siano adeguati.
Domande frequenti
Il depositario di un fondo comune è obbligato a verificare che il gestore stia rispettando le regole del fondo?
Sì. Il depositario accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote, la correttezza del calcolo del NAV e la conformità delle istruzioni del gestore alla legge e al regolamento. È una funzione di controllo di secondo livello nell’interesse dei partecipanti.
La stessa banca che fa il depositario può anche calcolare il NAV del fondo?
Sì, ma solo se la banca separare le due funzioni sotto il profilo gerarchico e funzionale, e se i conflitti di interesse tra le due attività sono identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori del fondo.
Il depositario può eseguire le istruzioni del gestore anche se le ritiene irregolari?
No. Il depositario esegue le istruzioni del gestore solo se non sono contrarie alla legge, al regolamento del fondo o alle prescrizioni delle Autorità di vigilanza. In caso contrario, deve rifiutare l’esecuzione e segnalare alle Autorità.