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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 46-ter disciplina l’operatività in Italia dei FIA UE che investono in crediti: il comma 1 è stato abrogato dal D.Lgs. 39/2026; i gestori informano la Banca d'Italia all’avvio dell’operatività (comma 2).
  • Banca d'Italia e Consob possono richiedere informazioni ai gestori; la Banca d'Italia può prevedere la partecipazione dei FIA UE alla Centrale dei rischi.
  • Restano ferme le disposizioni italiane sulla commercializzazione e le altre materie non espressamente regolate dall’art. 46-ter.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 46 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – FIA UE che investono in crediti in Italia

In vigore dal 01/07/1998

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 MARZO 2026, N. 39 .

2. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia informano la Banca d’Italia all’avvio di tale operatività. (132)

3. La Banca d’Italia e la Consob possono chiedere, nell’ambito delle rispettive competenze, ai gestori, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei gestori, anche per il tramite di questi ultimi. ((La Banca d’Italia può prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 2 alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che li gestiscono, secondo le modalità da essa stabilite.)) . (73) ((133))

4. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente articolo.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 MARZO 2026, N. 39 .

L’operatività dei FIA UE di credito in Italia

L’art. 46-ter TUF, nella versione attualmente vigente, regola le condizioni di accesso al mercato italiano del credito da parte dei FIA UE (gestiti da GEFIA europei) che intendono erogare crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia. L’articolo ha subito modifiche rilevanti: i commi 1 e 5 sono stati abrogati dal D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 (attuativo di normativa UE), semplificando il regime applicabile in linea con l’evoluzione del quadro europeo sul direct lending transfrontaliero.

Il comma 2, rimasto in vigore, prevede un meccanismo di notifica preventiva: i gestori di FIA UE che intendono investire in crediti in Italia informano la Banca d'Italia all’avvio di tale operatività. Si tratta di una notifica di avvio, non di una procedura autorizzativa: il gestore che ha già il passport AIFMD per l’operatività in Italia può erogare crediti senza dover chiedere autorizzazioni aggiuntive, limitandosi a informare la Banca d'Italia. Questo meccanismo riflette la logica del mercato unico europeo per i servizi finanziari, in cui il passport delle autorizzazioni del paese di origine è sufficiente anche per attività specializzate come il direct lending.

Il comma 3 attribuisce alla Banca d'Italia e alla Consob i poteri informativi nei confronti dei gestori dei FIA UE che operano in Italia, con la possibilità, per la Banca d'Italia, di prevedere la partecipazione dei FIA UE alla Centrale dei rischi (il registro delle esposizioni creditizie gestito dalla Banca d'Italia): uno strumento fondamentale per il monitoraggio del rischio di credito aggregato nel sistema finanziario italiano. Il comma 4 chiarisce che le disposizioni italiane sulla commercializzazione di azioni o quote e le altre norme non espressamente regolate dall’art. 46-ter rimangono applicabili ai FIA UE.

Domande frequenti

Un fondo di direct lending irlandese può erogare prestiti a imprese italiane?

Sì, se il gestore ha già il passport AIFMD per operare in Italia. Deve informare la Banca d'Italia all’avvio dell’operatività (notifica preventiva), senza necessità di autorizzazione aggiuntiva.

La Banca d'Italia può monitorare i prestiti erogati da fondi UE in Italia?

Sì. La Banca d'Italia può esercitare i propri poteri informativi nei confronti dei gestori, richiedendo dati e documenti. Può anche prevedere la partecipazione dei FIA UE alla Centrale dei rischi per monitorare l’esposizione creditizia aggregata.

La Banca d'Italia può vietare a un FIA UE di credito di operare in Italia?

Sì. Se il FIA UE non rispetta le condizioni dell’art. 46-ter TUF o viola le disposizioni applicabili, la Banca d'Italia può vietare o limitare l’accesso al mercato italiano del credito, coordinandosi con l’autorità del Paese di origine del gestore.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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