- Le SGR i cui FIA acquisiscono una partecipazione di controllo in un emittente quotato comunicano le informazioni stabilite dalla Consob all’emittente, agli azionisti identificabili e alla Consob stessa.
- Il controllo si raggiunge con l’acquisizione di una partecipazione pari o superiore al 30% dei diritti di voto dell’emittente (o la soglia diversa ex art. 5 direttiva OPA).
- Le disposizioni si applicano anche agli accordi tra gestori che portano all’acquisizione congiunta del controllo.
- La Consob disciplina con regolamento gli obblighi informativi e le misure anti-asset stripping per 24 mesi.
Art. 46 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni di controllo di un emittente
In vigore dal 01/07/1998
1. Le Sgr ((autorizzate)) i cui FIA italiani, FIA UE e non UE acquisiscono una partecipazione di controllo al capitale di un emittente comunicano le informazioni stabilite dalla Consob con proprio regolamento, secondo le modalità e nei termini ivi stabiliti, nei confronti: ((133)) a) dell’emittente; b) degli azionisti le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione della Sgr ((autorizzata)) ovvero possono essere messi a disposizione tramite l’emittente ovvero tramite un registro a cui la Sgr ((autorizzata)) può avere accesso; ((133)) c) della Consob.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per acquisto di una partecipazione di controllo si intende l’acquisto da parte di ((una Sgr autorizzata, individualmente o in accordo con altri gestori)) , anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, di una partecipazione che attribuisca diritti di voto in misura pari o superiore alla soglia del trenta per cento del capitale di un’emittente avente sede legale in Italia, ovvero alla diversa soglia determinata ai sensi dell’ articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE , concernente le offerte pubbliche d’acquisto, secondo l’ordinamento dello Stato membro ove ha sede l’emittente. ((133))
3. Il presente articolo si applica anche: a) alle Sgr ((autorizzate)) che gestiscono uno o più FIA italiani, FIA UE o non UE che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo, acquisiscono il controllo di un emittente; ((133)) b) ((alle Sgr autorizzate che cooperano con altri gestori)) ovvero con GEFIA UE o non UE, in base ad un accordo in virtù del quale i FIA italiani, i FIA UE o non UE dalle stesse gestiti acquisiscono congiuntamente il controllo di un emittente; ((133)) c) ((alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate)) che si trovano nelle situazioni previste dalle lettere a) e b). ((133))
4. La Consob, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2011/61/UE , stabilisce con regolamento: a) il contenuto e le modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti indicati al comma 1, nonché dei rappresentanti dei lavoratori dell’emittente; b) ovvero, in loro mancanza, dei lavoratori stessi; c) gli obblighi che ((i gestori autorizzati sono tenuti)) ad osservare al fine di garantire la tutela del capitale ed impedire lo scorporo delle attività dell’emittente per un periodo di ventiquattro mesi dall’acquisizione del controllo da parte degli Oicr gestiti. ((133))
5. Ai fini del presente articolo, sono considerate emittenti le società aventi azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, diverse dalle: a) microimprese, piccole imprese e medie imprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003; b) società veicolo finalizzate all’acquisto, alla detenzione o all’amministrazione di beni immobili.
Stesso numero, altri codici
- Art. 46 Codice Civile: Sede delle persone giuridiche
- Articolo 46 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 46 Codice del Consumo: Esclusioni
- Articolo 46 Codice della Strada: Nozione di veicolo
- Articolo 46 Codice di Procedura Civile: Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza
- Articolo 46 Codice di Procedura Penale: Richiesta di rimessione
Il controllo di emittenti quotati da parte di FIA
L’art. 46 TUF regola l’acquisizione del controllo di emittenti quotati da parte di FIA gestiti da SGR, estendendo al contesto degli emittenti quotati le norme sulla trasparenza già previste dall’art. 45 per le società non quotate. La norma si innesta in un quadro normativo complesso: le acquisizioni di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati sono già soggette alla disciplina delle partecipazioni rilevanti (artt. 120 e ss. TUF) e, al superamento della soglia del 30%, alle norme sull’OPA obbligatoria (art. 106 TUF). L’art. 46 aggiunge un ulteriore strato di obblighi specifici per i FIA, imposti dalla direttiva AIFMD.
La soglia di controllo ai fini dell’art. 46 è fissata al 30% dei diritti di voto per gli emittenti italiani (o la diversa soglia determinata dall’art. 5, paragrafo 3, della direttiva OPA 2004/25/CE per gli emittenti di altri Stati UE): questa coincide con la soglia OPA, che trasforma l’acquisizione in un obbligo di offerta al mercato. Il FIA che raggiunge tale soglia deve dunque far fronte contemporaneamente all’obbligo informativo ex art. 46 TUF e all’obbligo di OPA ex art. 106 TUF.
Le comunicazioni obbligatorie
L’acquisto della partecipazione di controllo deve essere comunicato: all’emittente quotato; agli azionisti identificabili (tramite l’emittente o i registri accessibili); alla Consob. Le informazioni da comunicare, il contenuto specifico è stabilito dalla Consob con regolamento, riguardano tipicamente l’identità del FIA e del gestore, il programma strategico dell’acquisizione, le intenzioni in merito alla gestione dell’emittente, l’impatto sui dipendenti e sulla sede, le fonti di finanziamento dell’operazione.
Le disposizioni si applicano anche in caso di cooperazione tra gestori per acquisire congiuntamente il controllo, e alle Sicav/Sicaf in gestione interna e alle società di partenariato in gestione interna. Gli emittenti ai fini dell’art. 46 sono le società con azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati, con le consuete esclusioni per le PMI (ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE) e per le società veicolo immobiliari.
La tutela anti-asset stripping
Come per le società non quotate (art. 45), la Consob stabilisce con regolamento gli obblighi dei gestori a tutela del capitale e a contrasto dello scorporo degli attivi dell’emittente quotato per 24 mesi dall’acquisizione del controllo. Questa previsione, ispirata alle esperienze negative di acquisizioni leveraged con successiva liquidazione degli attivi, mira a proteggere gli azionisti di minoranza, i creditori e i dipendenti dell’emittente dagli effetti di operazioni finanziariamente aggressive.
Domande frequenti
Un FIA italiano che raggiunge il 30% di una società quotata deve fare un’OPA?
Sì, salvo esenzioni. Il raggiungimento del 30% dei diritti di voto in un emittente italiano quotato comporta sia l’obbligo di OPA ex art. 106 TUF sia l’obbligo di comunicazione ex art. 46 TUF all’emittente, agli azionisti e alla Consob.
La soglia del 30% si applica anche per gli emittenti europei non italiani?
Non necessariamente. Per gli emittenti quotati di altri Stati UE si applica la soglia di controllo determinata dalla disciplina OPA locale (ai sensi dell’art. 5, paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE), che può differire dalla soglia italiana del 30%.
Per quanto tempo un gestore di FIA non può vendere gli attivi di una società quotata di cui ha acquisito il controllo?
La Consob stabilisce obblighi di tutela del capitale e di prevenzione dello scorporo degli attivi per 24 mesi dall’acquisizione del controllo, in analogia con quanto previsto per le società non quotate dall’art. 45 TUF.