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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il capo sulle misure di risanamento e risoluzione si applica alle SIM di classe 1 e alle SIM che prestano negoziazione per conto proprio o assunzione a fermo con piazzamento irrevocabile.
  • Alle SIM si applicano le definizioni del Testo Unico Bancario (art. 69-bis TUB); per le SIM di classe 1 si applicano le disposizioni nel rispetto delle competenze della BCE e del Comitato di Risoluzione Unico.
  • La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative, tenendo conto degli orientamenti dell’ABE.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 55 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Ambito di applicazione

In vigore dal 01/07/1998

1. Il presente Capo si applica ((ai seguenti soggetti:)) ((a) le Sim di classe 1;)) ((b) le Sim aventi sede legale in Italia, diverse da quelle indicate alla lettera a), che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio o il servizio di assunzione a fermo di strumenti finanziari e, in aggiunta o alternativa, collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente.)) c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2021, N. 201 )) .

2. Ai fini del presente Capo si applicano le definizioni contenute nell’articolo 69-bis del Testo unico bancario. ((

2-bis. La Banca d’Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall’articolo 6-bis del Testo Unico Bancario e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell’applicazione del presente Capo, nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite al gruppo ai sensi dell’articolo 11 si intendono riferite al gruppo ai sensi dell’articolo 60 del Testo Unico Bancario e le disposizioni riferite alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell’articolo 11 si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell’articolo 60 del Testo Unico Bancario. ))

3. La Banca d’Italia adotta disposizioni attuative del presente Capo, anche per tenere conto di orientamenti dell’ABE.

Stesso numero, altri codici
L’ambito di applicazione del capo sulla risanamento delle SIM

L’art. 55-bis TUF definisce il perimetro soggettivo del capo dedicato al risanamento e alla risoluzione delle SIM (Società di Intermediazione Mobiliare). La norma distingue due categorie di soggetti: le SIM di classe 1, ossia quelle che per dimensioni, interconnessione e rilevanza sistemica sono assimilate alle banche nell’ambito del Meccanismo Unico di Vigilanza (SSM) e del Meccanismo Unico di Risoluzione (SRM), e le SIM «ordinarie» che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio o di assunzione a fermo e collocamento con impegno irrevocabile.

La distinzione riflette la riforma del regime prudenziale delle imprese di investimento introdotta dalla direttiva IFD (Investment Firms Directive, 2019/2034) e dal regolamento IFR (Investment Firms Regulation, 2019/2033): le imprese di investimento di grandi dimensioni con attività sistemiche sono trattate come banche, mentre quelle più piccole sono soggette a un regime proporzionato alle loro attività. Le SIM di classe 1 sono sottoposte alla vigilanza della BCE (come le banche sistemicamente rilevanti) e al regime di risoluzione del SRM, mentre le altre SIM ricadono nella vigilanza della Banca d'Italia.

La norma recepisce il quadro BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) adattandolo alle SIM: le definizioni dell’art. 69-bis TUB si applicano anche alle SIM, garantendo coerenza terminologica nel sistema della crisi degli intermediari finanziari. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative tenendo conto degli orientamenti dell’ABE (Autorità Bancaria Europea), che svolge un ruolo di coordinamento regolatorio a livello europeo.

Domande frequenti

Cosa distingue una SIM di classe 1 dalle altre SIM?

Le SIM di classe 1 hanno dimensioni, interconnessione e rilevanza sistemica tali da essere assimilate alle banche: sono sottoposte alla vigilanza della BCE e al Meccanismo Unico di Risoluzione, come le banche significant. Le altre SIM ricadono nella vigilanza della Banca d'Italia con un regime proporzionato.

Le norme sul risanamento delle SIM si applicano a tutte le SIM?

No. Il capo si applica solo alle SIM di classe 1 e alle SIM che prestano negoziazione per conto proprio o assunzione a fermo con collocamento irrevocabile. Le SIM che prestano solo altri servizi (consulenza, gestione di portafogli) sono soggette al regime ordinario.

Tutte le SIM autorizzate in Italia rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva BRRD?

Non tutte nello stesso modo. Le SIM di classe 1, assimilate alle banche per rilevanza sistemica, sono soggette all’intero regime BRRD tramite rinvio al TUB. Le altre SIM sono soggette al regime semplificato previsto dalla IFD/IFR, con applicazione parziale delle misure di risoluzione.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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