- Ai GEFIA sotto soglia registrati si applica il Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019); la liquidazione giudiziale può essere richiesta dal GEFIA stesso, dai creditori o dal pubblico ministero.
- In caso di liquidazione giudiziale del GEFIA, i FIA gestiti e i comparti sono amministrati dagli organi della procedura con gestione separata.
- Il tribunale informa tempestivamente la Banca d'Italia dell’apertura della procedura e dell’avvenuta liquidazione o cessione dei FIA.
- In deroga all’art. 57-ter, i FIA o comparti gestiti da GEFIA sotto soglia possono essere sottoposti a liquidazione giudiziale autonoma.
- Il GEFIA può presentare istanza di composizione negoziata e accedere agli strumenti di regolazione della crisi del CCII per conto dei FIA gestiti.
Art. 57 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Crisi del GEFIA sotto soglia registrato, di un FIA da esso gestito o del relativo comparto
In vigore dal 01/07/1998
1. ((Ai GEFIA sotto soglia registrati si applicano le disposizioni del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 , fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.))
2. ((La domanda di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi della parte prima, titolo V del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 , è proposta su ricorso del GEFIA sotto soglia registrato, di uno o più creditori o del pubblico ministero.))
3. ((In caso di sottoposizione a liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia registrato, l’amministrazione dei FIA da questo gestiti e dei comparti è attribuita agli organi della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione o alla cessione degli stessi. A tal fine, si applicano le disposizioni della liquidazione giudiziale ai sensi del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 , in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.))
4. ((Il tribunale competente per l’avvio della liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia registrato informa tempestivamente la Banca d’Italia dell’apertura della procedura e comunica alla stessa l’avvenuta liquidazione ovvero cessione dei FIA gestiti o dei comparti.))
5. ((In deroga a quanto previsto dall’articolo 57-ter e fuori dal caso di liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia registrato previsto dal comma 3, ai FIA o ai relativi comparti gestiti dalla società di gestione del risparmio sotto soglia registrata, nonché ai comparti della Sicaf sotto soglia registrata e della società di partenariato sotto soglia registrata, si applica la liquidazione giudiziale ai sensi del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 , in quanto compatibile, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e
7. Se il GEFIA sotto soglia registrato che gestisce il FIA o il comparto è successivamente sottoposto a liquidazione giudiziale ai sensi del comma 1, il curatore della liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia registrato assume l’amministrazione del FIA o del comparto sulla base di una situazione dei conti predisposta dal curatore della liquidazione giudiziale del FIA o del comparto.))
6. ((La domanda di apertura della liquidazione giudiziale del FIA o del comparto di cui al comma 5 può essere presentata da uno o più creditori, dal GEFIA sotto soglia registrato o dal pubblico ministero con ricorso al tribunale del luogo in cui il GEFIA sotto soglia registrato ha la sede legale. Il tribunale, quando accerti l’insolvenza ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 del FIA o del comparto, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale e ne informa tempestivamente la Banca d’Italia.))
7. ((Il GEFIA sotto soglia registrato, nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale dei FIA da questo gestiti e dei comparti, deve essere sentito in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore ed è tenuto a fornire le informazioni, i chiarimenti, i documenti e adempiere agli obblighi necessari per la gestione della procedura richiesti al debitore dagli organi della medesima e dalla legge. Può, altresì, presentare la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale per conto del FIA o del comparto, nei casi e alle condizioni in cui la legge legittima a ciò il debitore. Gli effetti che la legge fa discendere dall’apertura della liquidazione giudiziale sugli atti, pagamenti, rapporti contrattuali o processuali del debitore si intendono riferiti agli atti, ai pagamenti, ai rapporti contrattuali o processuali compiuti o costituiti dal GEFIA sotto soglia registrato per conto del FIA o del comparto in liquidazione giudiziale.))
8. ((Qualora il FIA o il comparto sottoposto a liquidazione giudiziale ai sensi del comma 5 sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 57-ter, comma 2.))
9. ((Il GEFIA sotto soglia registrato può, per conto del FIA da questo gestito o del comparto, presentare l’istanza di accesso alla composizione negoziata e avvalersi degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui, rispettivamente, alla parte prima, titolo II e alla parte prima, titolo IV, capi I, I-bis e III del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 . Si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.))
Il regime di crisi dei GEFIA sotto soglia registrati
L’art. 57-quater TUF disciplina la crisi dei gestori di fondi alternativi (FIA) che non raggiungono le soglie previste dalla direttiva AIFMD per l’autorizzazione piena e che sono soggetti al regime più leggero della mera registrazione (GEFIA sotto soglia registrati). A differenza delle SGR autorizzate e degli altri gestori, i GEFIA sotto soglia non sono assoggettati alle procedure speciali di liquidazione coatta amministrativa ex art. 57 TUF, ma ai meccanismi del Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), con le peculiarità previste dai commi successivi.
La liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia
La liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia può essere avviata su ricorso dello stesso GEFIA, di uno o più creditori o del pubblico ministero. Il tribunale competente, quando accerti lo stato di insolvenza ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. b) CCII, dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale e ne informa tempestivamente la Banca d'Italia. L’informativa alla Banca d'Italia è essenziale per consentire all’Autorità di vigilanza di monitorare l’impatto della crisi del gestore sui FIA gestiti e, eventualmente, adottare le misure necessarie per tutelare i partecipanti ai fondi. In caso di liquidazione giudiziale del GEFIA, l’amministrazione dei FIA e dei comparti gestiti è attribuita agli organi della procedura (curatore), che provvedono con gestione separata alla liquidazione o alla cessione degli stessi, applicando le norme CCII in quanto compatibili.
La liquidazione giudiziale autonoma dei FIA
Il comma 5 introduce una disciplina peculiare: in deroga all’art. 57-ter (che disciplina la liquidazione dei fondi comuni per iniziativa delle parti) e al di fuori del caso di liquidazione giudiziale del GEFIA, i FIA o i comparti gestiti da GEFIA sotto soglia possono essere sottoposti a liquidazione giudiziale autonoma. La domanda può essere presentata da creditori, dal GEFIA stesso o dal pubblico ministero. Il tribunale competente è quello del luogo della sede legale del GEFIA. Il GEFIA svolge in questa procedura un ruolo ibrido: deve essere sentito nei casi previsti dalla legge, fornire informazioni e documenti, e può presentare proposta di concordato nella liquidazione giudiziale per conto del FIA. Se il GEFIA è a sua volta sottoposto a liquidazione giudiziale successivamente alla procedura sul FIA, il curatore del GEFIA assume l’amministrazione del FIA sulla base di una situazione dei conti predisposta dal curatore del FIA. Infine, il GEFIA può accedere, per conto dei FIA gestiti, alla composizione negoziata ex art. 12 CCII e agli strumenti di regolazione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piani attestati), applicando le relative norme in quanto compatibili.
Domande frequenti
Perché i GEFIA sotto soglia sono soggetti al CCII invece della LCA come le SGR?
I GEFIA sotto soglia sono gestori di dimensioni ridotte, soggetti a un regime di semplice registrazione anziché di piena autorizzazione. Il legislatore ha ritenuto proporzionato applicare loro il regime ordinario del CCII, con le specificità previste dall’art. 57-quater per tutelare i FIA gestiti.
Chi gestisce i FIA di un GEFIA sotto soglia che entra in liquidazione giudiziale?
Gli organi della procedura (curatore), che provvedono con gestione separata alla liquidazione o alla cessione dei FIA. Il curatore opera come un gestore sostitutivo nell’interesse dei creditori e dei partecipanti ai fondi, applicando le norme CCII in quanto compatibili.
Un FIA gestito da un GEFIA sotto soglia può essere liquidato autonomamente senza che il gestore sia insolvente?
Sì. Il comma 5 prevede che, in deroga all’art. 57-ter, i FIA possano essere assoggettati a liquidazione giudiziale autonoma anche fuori dal caso di liquidazione giudiziale del GEFIA, quando il FIA stesso sia insolvente.
Il GEFIA sotto soglia può usare la composizione negoziata per un FIA in difficoltà?
Sì. Il comma 9 prevede che il GEFIA possa presentare istanza di accesso alla composizione negoziata e avvalersi degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza del CCII per conto del FIA gestito, applicando le relative norme in quanto compatibili.