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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 58 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri
In vigore dal 01/07/1998
1. Quando a una impresa di investimento ((UE)) , a una società di gestione UE, a un GEFIA UE o a un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia è revocata l’autorizzazione all’attività da parte dell’autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell’articolo 57, in quanto compatibili. ((73))
2. Alle succursali italiane di imprese di ((paesi terzi diverse dalle banche)) e di GEFIA non UE autorizzati in Italia si applicano le disposizioni dell’articolo 57, in quanto compatibili. ((73))
Vedi anche
→TUF art. 57-quater - Art. 57 quater TUF - (Crisi del GEFIA sotto soglia registrato, di…→TUF art. 58-bis - Art. 58 bis TUF - (Imprese di investimento operanti nell’Unione e…→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 52 TUF – Articolo abrogato→Art. 51 TUF – Articolo abrogato→Art. 50 quinquies TUF – Articolo abrogato→Art. 50 quater TUF – Articolo abrogato→Art. 50 ter TUF – Articolo abrogato→Art. 50 bis TUF – Articolo abrogato→Art. 50 TUF – Articolo abrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La crisi delle succursali italiane di intermediari esteri
L’art. 58 TUF disciplina la sorte delle succursali italiane di intermediari finanziari esteri in caso di crisi dell’intermediario stesso. La norma distingue due categorie di soggetti, con un diverso regime applicabile in funzione dell’origine geografica e del tipo di autorizzazione detenuta dall’intermediario.
Succursali di intermediari UE: il collegamento alla crisi dell’home country
Per le succursali italiane di imprese di investimento UE, società di gestione UE, GEFIA UE e GEFIA non UE con autorizzazione in uno Stato membro UE diverso dall’Italia, la possibilità di applicare la LCA italiana è subordinata a un presupposto specifico: la revoca dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro d'origine. Si tratta di un presupposto esterno alla situazione italiana: l’ordinamento italiano non può autonomamente avviare la LCA di questi soggetti, ma può intervenire, applicando le disposizioni dell’art. 57 in quanto compatibili, quando l’autorità del Paese d'origine ha già revocato l’autorizzazione. Questo approccio riflette il principio del mutuo riconoscimento e dell’home country control che governa il mercato unico europeo degli intermediari finanziari: la crisi è gestita principalmente dall’autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine, mentre le autorità degli Stati ospitanti (come l’Italia) possono intervenire in modo complementare per tutelare gli interessi locali.
Succursali di intermediari di paesi terzi: regime autonomo
Per le succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche e di GEFIA non UE autorizzati in Italia, il regime è diverso: si applicano direttamente le disposizioni dell’art. 57 sulla LCA, in quanto compatibili, senza necessità che l’autorità del paese terzo abbia preventivamente revocato l’autorizzazione. Questi soggetti ottengono l’autorizzazione direttamente dalla Banca d'Italia (o dalla Consob) per operare in Italia, e sono pertanto assoggettati al regime italiano di gestione della crisi come gli intermediari nazionali. La LCA è disposta secondo il procedimento ordinario, con la direzione della Banca d'Italia e l’applicazione delle norme TUB in quanto compatibili.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Provvedimento Banca d'Italia
Domande frequenti
La Banca d'Italia può liquidare coattamente la succursale italiana di una banca francese in difficoltà?
No direttamente. La LCA delle succursali di imprese di investimento UE è subordinata alla preventiva revoca dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro d'origine (in questo caso, la Francia). Solo dopo tale revoca l’Italia può applicare le disposizioni dell’art. 57 TUF.
Una succursale italiana di una società di investimento americana è soggetta alla LCA italiana?
Sì. Le succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, avendo ottenuto l’autorizzazione direttamente dalla Banca d'Italia o dalla Consob, sono soggette alla LCA italiana (art. 57) in quanto compatibile, senza necessità di un atto preventivo dell’autorità americana.
Le norme sull’amministrazione dei fondi gestiti si applicano anche alla LCA delle succursali estere?
Le disposizioni dell’art. 57 si applicano «in quanto compatibili»: le norme sui fondi gestiti da SGR si applicano quando la succursale gestisce OICR che necessitano di continuità gestionale; le norme sulla separazione del patrimonio dei clienti si applicano sempre, a tutela degli investitori italiani.