In sintesi
- Le succursali italiane di imprese di investimento UE, società di gestione UE, GEFIA UE o GEFIA non UE autorizzati in altro Stato UE possono essere sottoposte a LCA ex art. 57 quando l’autorizzazione dell’intermediario estero è revocata dall’autorità competente.
- Alle succursali italiane di imprese di paesi terzi (non banche) e di GEFIA non UE autorizzati in Italia si applicano le disposizioni dell’art. 57 LCA in quanto compatibili.
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Art. 58 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri
In vigore dal 01/07/1998
1. Quando a una impresa di investimento ((UE)) , a una società di gestione UE, a un GEFIA UE o a un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia è revocata l’autorizzazione all’attività da parte dell’autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell’articolo 57, in quanto compatibili. ((73))
2. Alle succursali italiane di imprese di ((paesi terzi diverse dalle banche)) e di GEFIA non UE autorizzati in Italia si applicano le disposizioni dell’articolo 57, in quanto compatibili. ((73))
Stesso numero, altri codici
- Art. 58 Codice Civile: Dichiarazione di morte presunta dell'assente
- Articolo 58 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 58 Codice del Consumo: Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
- Articolo 58 Codice della Strada: Macchine operatrici
- Articolo 58 Codice di Procedura Civile: Altre attività del cancelliere
- Articolo 58 Codice di Procedura Penale: Disponibilità della polizia giudiziaria
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La crisi delle succursali italiane di intermediari esteri
L’art. 58 TUF disciplina la sorte delle succursali italiane di intermediari finanziari esteri in caso di crisi dell’intermediario stesso. La norma distingue due categorie di soggetti, con un diverso regime applicabile in funzione dell’origine geografica e del tipo di autorizzazione detenuta dall’intermediario.
Succursali di intermediari UE: il collegamento alla crisi dell’home country
Per le succursali italiane di imprese di investimento UE, società di gestione UE, GEFIA UE e GEFIA non UE con autorizzazione in uno Stato membro UE diverso dall’Italia, la possibilità di applicare la LCA italiana è subordinata a un presupposto specifico: la revoca dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro d'origine. Si tratta di un presupposto esterno alla situazione italiana: l’ordinamento italiano non può autonomamente avviare la LCA di questi soggetti, ma può intervenire, applicando le disposizioni dell’art. 57 in quanto compatibili, quando l’autorità del Paese d'origine ha già revocato l’autorizzazione. Questo approccio riflette il principio del mutuo riconoscimento e dell’home country control che governa il mercato unico europeo degli intermediari finanziari: la crisi è gestita principalmente dall’autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine, mentre le autorità degli Stati ospitanti (come l’Italia) possono intervenire in modo complementare per tutelare gli interessi locali.
Succursali di intermediari di paesi terzi: regime autonomo
Per le succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche e di GEFIA non UE autorizzati in Italia, il regime è diverso: si applicano direttamente le disposizioni dell’art. 57 sulla LCA, in quanto compatibili, senza necessità che l’autorità del paese terzo abbia preventivamente revocato l’autorizzazione. Questi soggetti ottengono l’autorizzazione direttamente dalla Banca d'Italia (o dalla Consob) per operare in Italia, e sono pertanto assoggettati al regime italiano di gestione della crisi come gli intermediari nazionali. La LCA è disposta secondo il procedimento ordinario, con la direzione della Banca d'Italia e l’applicazione delle norme TUB in quanto compatibili.
Domande frequenti
La Banca d'Italia può liquidare coattamente la succursale italiana di una banca francese in difficoltà?
No direttamente. La LCA delle succursali di imprese di investimento UE è subordinata alla preventiva revoca dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro d'origine (in questo caso, la Francia). Solo dopo tale revoca l’Italia può applicare le disposizioni dell’art. 57 TUF.
Una succursale italiana di una società di investimento americana è soggetta alla LCA italiana?
Sì. Le succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, avendo ottenuto l’autorizzazione direttamente dalla Banca d'Italia o dalla Consob, sono soggette alla LCA italiana (art. 57) in quanto compatibile, senza necessità di un atto preventivo dell’autorità americana.
Le norme sull’amministrazione dei fondi gestiti si applicano anche alla LCA delle succursali estere?
Le disposizioni dell’art. 57 si applicano «in quanto compatibili»: le norme sui fondi gestiti da SGR si applicano quando la succursale gestisce OICR che necessitano di continuità gestionale; le norme sulla separazione del patrimonio dei clienti si applicano sempre, a tutela degli investitori italiani.