← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La Banca d'Italia vigila sull’efficienza e il buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro.
  • Può richiedere modifiche alle regole del sistema per eliminare disfunzioni riscontrate.
  • Ha poteri di richiesta di dati, notizie, atti e documenti ai gestori dei sistemi multilaterali di depositi monetari.
  • Può effettuare ispezioni e richiedere la convocazione degli organi amministrativi dei soggetti vigilati.
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Art. 62 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Vigilanza sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro)

In vigore dal 01/07/1998

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1. La Banca d’Italia vigila sull’efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonché sui soggetti gestori, e può richiedere le opportune modifiche alle regole del sistema idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.

2. La Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può richiedere la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti ai soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro e agli operatori che vi partecipano. La Banca d’Italia può eseguire ispezioni presso i medesimi soggetti gestori e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nell’attività del soggetto gestore. A tale fine, la Banca d’Italia può procedere anche ad audizioni personali. La Banca d’Italia può autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche presso i soggetti gestori; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.

3. La Banca d’Italia con proprio provvedimento individua gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori nei propri confronti, indicando anche contenuto, termini e modalità di comunicazione.

4. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dettate nella presente parte per i sistemi multilaterali di negoziazione.)) ((73))

Oggetto della vigilanza

L’art. 62-septies TUF disciplina la vigilanza della Banca d'Italia sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, strutture che facilitano la negoziazione interbancaria di depositi a breve termine. Questi sistemi svolgono una funzione cruciale per la formazione dei tassi di interesse di riferimento del mercato monetario europeo e per la gestione della liquidità bancaria.

Poteri di vigilanza regolamentare

Il comma 1 attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di richiedere modifiche alle regole del sistema quando riscontri disfunzioni nell’efficienza o nell’ordinato funzionamento. Si tratta di un potere sostanziale che consente all’autorità di intervenire proattivamente senza attendere violazioni formali delle norme, in coerenza con l’obiettivo primario della stabilità finanziaria.

Poteri informativi e ispettivi

Il comma 2 prevede poteri informativi tipici della vigilanza bancaria: la Banca d'Italia può richiedere la comunicazione periodica di dati, notizie, atti e documenti ai gestori dei sistemi. Tali informazioni alimentano il monitoraggio continuo del mercato monetario e consentono di rilevare tempestivamente anomalie nelle condizioni di liquidità. I poteri ispettivi completano il quadro, consentendo verifiche in loco presso i gestori.

Potere di convocazione degli organi

La Banca d'Italia può convocare gli organi amministrativi e di controllo dei gestori per acquisire informazioni o impartire direttive. Questo strumento di moral suasion istituzionale è tipico della vigilanza bancaria italiana e si è rivelato efficace per ottenere adeguamenti comportamentali senza ricorrere a provvedimenti formali, più costosi e controversi.

Coordinamento con la vigilanza BCE/ESMA

I sistemi multilaterali di depositi monetari in euro rientrano anche nella sfera di interesse della Banca Centrale Europea, che monitora le condizioni del mercato monetario dell’area euro. La Banca d'Italia svolge la vigilanza microprudenziale sui gestori italiani nell’ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali, coordinandosi con la BCE per gli aspetti di politica monetaria rilevanti.

Domande frequenti

Cosa sono i sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari?

Sono piattaforme che consentono a banche e intermediari finanziari di negoziare depositi interbancari a breve termine (tipicamente overnight o a pochi giorni). Svolgono un ruolo fondamentale nella formazione dei tassi di mercato monetario come l'€STR, rilevante per l’intera economia.

Quali poteri ha la Banca d'Italia su questi sistemi?

La Banca d'Italia può richiedere modifiche alle regole del sistema, acquisire dati e documenti periodicamente, effettuare ispezioni in loco e convocare gli organi amministrativi dei gestori per impartire direttive o acquisire informazioni.

Perché la vigilanza spetta alla Banca d'Italia e non alla Consob?

I sistemi di depositi monetari attengono al mercato interbancario e alla stabilità del sistema creditizio, ambiti di competenza tradizionale della Banca d'Italia. La Consob si occupa invece dei mercati degli strumenti finanziari per gli investitori al dettaglio e istituzionali.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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