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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 62 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili)
In vigore dal 01/07/1998
((1. La Consob e la Banca d’Italia vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della presente parte, sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) n. 600/2014 nonché dagli atti delegati, dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del citato regolamento e della direttiva 2014/65/UE .)) ((73))
Vedi anche
→TUF art. 62-quater - Art. 62 quater TUF - Vigilanza regolamentare e informativa sulle…→TUF art. 62-sexies - Art. 62 sexies TUF - (Vigilanza sulle sedi di negoziazione di str…→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 61 bis TUF – (Principi di regolamentazione)→Art. 61 TUF – Definizioni→Art. 60 ter TUF – (Principi di regolamentazione)→Art. 60 bis TUF – Responsabilità delle Sim, delle Sgr, delle Sicav, delle Sicaf e del…→Art. 60 TUF – Adesione ai sistemi d’indennizzo da parte di intermediari esteri→Art. 59 TUF – Sistemi di indennizzo→Art. 58 bis TUF – (Imprese di investimento operanti nell’Unione europea)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 62-quinquies del TUF (D.Lgs. 58/1998) e' una norma di raccordo che attribuisce a Consob e Banca d'Italia il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili in materia di mercati finanziari, con specifico riferimento al Regolamento UE 600/2014 (MiFIR) e alla relativa normativa di secondo livello. La disposizione assicura che la disciplina europea, pur direttamente applicabile, sia presidiata da un'autorita' nazionale dotata di poteri di vigilanza.
La ratio della norma
I regolamenti dell'Unione sono direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali, senza bisogno di recepimento. Tuttavia, l'effettivita' della disciplina richiede l'individuazione di autorita' competenti a vigilare sul suo rispetto e a esercitare i relativi poteri. L'art. 62-quinquies assolve a questa funzione, designando Consob e Banca d'Italia quali autorita' nazionali di vigilanza sul rispetto del MiFIR e degli atti collegati.
Il riparto per competenza
La vigilanza e' attribuita a Consob e Banca d'Italia "ciascuna per quanto di competenza". La formula richiama il modello di vigilanza per finalita' che caratterizza il sistema italiano: alla Consob spettano in via prevalente la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, alla Banca d'Italia la stabilita' e la sana e prudente gestione. Il riparto evita sovrapposizioni e assicura che ciascuna autorita' eserciti i poteri coerenti con la propria missione istituzionale.
L'oggetto della vigilanza
La vigilanza ha a oggetto il rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento UE 600/2014. Si tratta del corpo normativo che disciplina, tra l'altro, la trasparenza pre e post-negoziazione, gli obblighi di negoziazione e la comunicazione delle operazioni. Le autorita' devono assicurare che gli operatori dei mercati osservino tali prescrizioni, presidiando il corretto funzionamento dei mercati e la tutela degli investitori.
L'estensione alla normativa di secondo livello
La vigilanza non si limita al regolamento di base, ma si estende agli atti delegati, alle norme tecniche di regolamentazione e alle norme tecniche di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2014/65/UE (MiFID II). Questo richiamo e' significativo: la disciplina europea dei mercati e' strutturata su più livelli, e l'effettivita' della vigilanza richiede che essa copra anche la normativa tecnica di dettaglio, dove spesso si concentrano le regole operative più rilevanti.
Il rapporto tra MiFIR e MiFID II
Il riferimento congiunto al Regolamento 600/2014 e alla direttiva 2014/65/UE riflette l'architettura della disciplina europea dei mercati, articolata in un regolamento direttamente applicabile e in una direttiva oggetto di recepimento. La norma tiene insieme i due strumenti, assicurando che la vigilanza copra l'intero impianto normativo di matrice europea, comprese le misure tecniche che ne attuano le previsioni.
La vigilanza condivisa
L'art. 62-quinquies conferma il modello di vigilanza condivisa tra le due autorita'. Tale modello richiede coordinamento e cooperazione, sia sul piano interno tra Consob e Banca d'Italia, sia sul piano europeo, nell'ambito della rete delle autorita' nazionali e delle autorita' europee di vigilanza. Il coordinamento e' essenziale per garantire un'applicazione uniforme e coerente della disciplina dei mercati.
Inquadramento sistematico
La disposizione si inserisce nella parte del TUF dedicata alla disciplina dei mercati e alla vigilanza. Essa esemplifica il modo in cui l'ordinamento interno si raccorda con il diritto dell'Unione direttamente applicabile: non duplica la disciplina sostanziale, ma ne assicura l'attuazione organizzativa individuando le autorita' competenti e i confini delle rispettive attribuzioni. E' un tassello del più ampio sistema di integrazione tra fonti europee e nazionali nella regolazione dei mercati finanziari.
L'effettivita' del diritto dell'Unione
L'attribuzione di poteri di vigilanza alle autorita' nazionali e' funzionale all'effettivita' del diritto dell'Unione. Un regolamento direttamente applicabile resterebbe privo di reale incidenza se non fosse accompagnato da un apparato di controllo capace di verificarne l'osservanza e di reagire alle violazioni. L'art. 62-quinquies assicura questa effettivita', designando le autorita' competenti e ancorandone l'azione alla disciplina europea.
Il rapporto con i poteri di vigilanza e sanzionatori
La vigilanza sul rispetto del regolamento si raccorda con i poteri di intervento e con l'apparato sanzionatorio previsto dall'ordinamento per le violazioni della disciplina dei mercati. La norma individua il presupposto - la competenza a vigilare - sul quale si innestano i poteri di accertamento e di reazione, che consentono alle autorita' di garantire l'osservanza delle regole e di tutelare l'integrita' dei mercati.
La cooperazione tra autorita'
Il modello di vigilanza condivisa richiede una stretta cooperazione tra Consob e Banca d'Italia e tra queste e le autorita' europee e degli altri Stati membri. Lo scambio di informazioni e il coordinamento delle attività sono essenziali per evitare lacune o sovrapposizioni e per assicurare un'applicazione uniforme della disciplina dei mercati nel mercato unico dei servizi finanziari.
Un tassello dell'integrazione tra fonti
L'art. 62-quinquies esemplifica il modo in cui l'ordinamento interno si raccorda con il diritto dell'Unione direttamente applicabile: non duplica la disciplina sostanziale, ma ne assicura l'attuazione individuando le autorita' competenti e i confini delle rispettive attribuzioni. In questa prospettiva la norma e' un tassello del più ampio sistema di integrazione tra fonti europee e nazionali, che caratterizza la regolazione dei mercati finanziari e nel quale il regolamento europeo costituisce la cornice e la legge nazionale ne garantisce l'effettivita' organizzativa e applicativa.
Vigilanza e integrita' dei mercati
L'attribuzione della vigilanza a Consob e Banca d'Italia ha come obiettivo ultimo l'integrita' dei mercati e la tutela degli investitori. Garantire l'osservanza del Regolamento UE 600/2014 e della relativa normativa tecnica significa assicurare la trasparenza, la correttezza dei comportamenti e il corretto funzionamento delle negoziazioni. In un mercato unico dei servizi finanziari, l'effettivita' di questa vigilanza, esercitata in coordinamento con le autorita' europee e degli altri Stati membri, e' condizione essenziale per la fiducia degli operatori e per la stabilita' complessiva del sistema finanziario.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento Consob
Regolamento adottato in attuazione delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili in materia di mercati, in conformità all'art. 62-quinquies TUF: disciplina gli obblighi delle trading venues italiane nel rispetto dei requisiti MiFID II e dei regolamenti UE direttamente applicabili, con attribuzione alla Consob dei poteri di vigilanza sul loro rispetto.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 62-quinquies TUF?
Che Consob e Banca d'Italia vigilano, ciascuna per quanto di competenza, sul rispetto del Regolamento UE 600/2014 e degli atti delegati e tecnici a esso collegati.
Quali norme rientrano nella vigilanza?
Il Regolamento UE 600/2014 (MiFIR), gli atti delegati, le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento e della direttiva 2014/65/UE (MiFID II).
Come si ripartiscono le competenze tra le due autorita'?
Ciascuna vigila per quanto di competenza, secondo il modello per finalita': la Consob su trasparenza e correttezza, la Banca d'Italia su stabilita' e sana e prudente gestione.
Perche' serve una norma interna se il regolamento e' direttamente applicabile?
Perche' l'effettivita' della disciplina richiede di individuare autorita' nazionali competenti a vigilare sul rispetto delle regole e a esercitare i relativi poteri.
Qual e' l'obiettivo della vigilanza?
Assicurare il corretto funzionamento dei mercati e la tutela degli investitori, garantendo l'osservanza della disciplina europea anche nella sua normativa tecnica di dettaglio.