In sintesi
- Consob e Banca d'Italia vigilano, ciascuna per competenza, sul rispetto del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) e degli atti delegati correlati.
- La norma estende la vigilanza anche alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate nell’ambito della direttiva MiFID II.
- Il riparto di competenze segue le attribuzioni ordinarie delle due autorità previste dalla Parte III del TUF.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 62 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili)
In vigore dal 01/07/1998
((1. La Consob e la Banca d’Italia vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della presente parte, sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) n. 600/2014 nonché dagli atti delegati, dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del citato regolamento e della direttiva 2014/65/UE .)) ((73))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Oggetto e finalità
L’art. 62-quinquies TUF fissa il quadro di vigilanza sul rispetto delle disposizioni europee direttamente applicabili in materia di mercati finanziari, in particolare il Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). La norma assegna a Consob e Banca d'Italia la responsabilità di vigilare sull’applicazione concreta del diritto europeo, ciascuna nelle proprie sfere di competenza.
Il Regolamento MiFIR e gli atti delegati
MiFIR disciplina la trasparenza pre- e post-negoziazione, l’obbligo di negoziazione, la comunicazione delle operazioni alle autorità competenti e i limiti alle posizioni in strumenti derivati su merci. Gli atti delegati, regolamenti della Commissione europea, norme tecniche RTS e ITS emanate dall’ESMA, completano il quadro normativo con disposizioni di dettaglio vincolanti. L’art. 62-quinquies assicura che la vigilanza copra l’intero corpus normativo europeo, non solo il testo primario del regolamento.
Riparto tra Consob e Banca d'Italia
La Consob vigila sugli aspetti relativi alla condotta degli intermediari, alla trasparenza dei mercati e alla tutela degli investitori. La Banca d'Italia interviene per i profili di stabilità finanziaria e per le sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato, come specificato dall’art. 62-quater TUF. Il coordinamento tra le due autorità avviene attraverso protocolli d'intesa e meccanismi di scambio informativo previsti dalla normativa secondaria.
Coordinamento con ESMA
Sia Consob che Banca d'Italia partecipano alle attività dell’ESMA (European Securities and Markets Authority), l’autorità europea di vigilanza. MiFIR prevede meccanismi di cooperazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali e ESMA, con poteri di intervento di quest'ultima in situazioni di emergenza o mancato rispetto del diritto europeo da parte degli Stati membri.
Domande frequenti
Cosa vigila la Consob ai sensi dell’art. 62-quinquies TUF?
La Consob vigila sul rispetto del Regolamento MiFIR (UE) 600/2014, degli atti delegati della Commissione e delle norme tecniche ESMA, per i profili di trasparenza dei mercati, condotta degli intermediari e tutela degli investitori.
Qual è la differenza tra MiFID II e MiFIR?
La direttiva MiFID II (2014/65/UE) richiede recepimento nazionale ed è attuata in Italia principalmente tramite il TUF. MiFIR (Reg. 600/2014) è invece direttamente applicabile negli Stati membri senza necessità di recepimento, con prevalenza sulle norme nazionali contrastanti.
Chi coordina la vigilanza tra Consob e Banca d'Italia?
Le due autorità si coordinano attraverso protocolli d'intesa e partecipano congiuntamente alle attività dell’ESMA a livello europeo. In caso di conflitto di competenza, prevalgono le disposizioni del TUF che attribuiscono funzioni specifiche a ciascuna autorità.