- Il MEF irroga le sanzioni nei confronti dei soggetti obbligati non vigilati da autorità di settore e in specifici casi riguardanti revisori legali e SOS.
- Il procedimento richiede il parere della Commissione di cui al D.P.R. n. 114/2007 prima dell’adozione del decreto sanzionatorio.
- Per le violazioni minori di cassa (artt. 44, 49, 50, 51, 64) il procedimento è svolto dalle Ragionerie territoriali dello Stato.
- I decreti sanzionatori del MEF sono impugnabili davanti al Tribunale di Roma (in via esclusiva) o al tribunale del luogo della violazione per le Ragionerie.
- Il pagamento in misura ridotta è consentito solo per violazioni degli artt. 49 e 51 sotto 250.000 euro, con limite in caso di recidiva entro 365 giorni.
Art. 65 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Procedimento sanzionatorio(1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 61, comma 2, e dall’articolo 62, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede all’irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al presente decreto nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede altresì: a) all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari e di operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f) (2), salva la competenza della Banca d’Italia e dell’IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni, all’irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all’ente; b) all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile ai revisori legali e, nell’ambito delle (3) società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ai responsabili degli incarichi di revisione nonchè ai titolari di (4) funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’ente, salva la competenza della CONSOB all’irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all’ente; c) all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto; c-bis) all’irrogazione di ogni altra sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita, dal presente decreto, alla potestà sanzionatoria di altra autorità o organismo. (5) 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze adotta i propri decreti sanzionatori, udito il parere della Commissione prevista dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria per l’utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo. 3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, quando provvede all’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera a) e b), trasmette gli atti alle autorità di vigilanza di settore per le valutazioni relative all’applicabilità delle sanzioni di rispettiva competenza. Parimenti, le autorità di vigilanza di settore trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze gli atti, qualora nell’esercizio della propria potestà sanzionatoria, ravvisino la sussistenza di elementi suscettibili di valutazione da parte del Ministero, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, rientranti nella sua competenza, ai sensi del presente decreto. 4. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, e di cui agli articoli (6) 50, 51, comma 1, e 64 del presente decreto è svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, già individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 novembre 2011. La Commissione di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dal- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 65 94 le Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario e, salvi i decreti sanzionatori di cui al comma 4, per i quali permane la competenza del tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 152- bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore dell’amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all’incentivazione del personale dipendente. 6. Le somme riscosse dal Ministero dell’economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168. I crediti vantati dal Ministero dell’economia e delle finanze rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente decreto sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore. 7. Le autorità di vigilanza di settore, con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, adottano ovvero integrano proprie disposizioni atte a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio, in forma scritta e orale, con l’autorità procedente nonchè, relativamente alle sanzioni da esse comminate, disposizioni attuative aventi ad oggetto, tra l’altro, la determinazione della definizione di fatturato utile per la quantificazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni. 8. In caso di gravi violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, sanzionate dalle autorità procedenti, in ragione delle rispettive attribuzioni di vigilanza e controllo, gli organismi di cui agli articoli 112-bis e 128-undecies TUB attivano, su richiesta delle medesime autorità, i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi. Il procedimento di cancellazione è altresì attivato, alle medesime condizioni, dall’organismo di cui all’articolo 113, comma 4, TUB e dall’organismo di cui all’articolo 108- bis CAP (7), ovvero dalla Banca d’Italia e dall’IVASS, fino all’istituzione dei medesimi organismi. 9. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. All’accertamento e contestazione delle violazioni provvede l’autorità che, nell’esercizio dei suoi poteri, rilevi l’inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto. (8) L’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell’articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell’articolo 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell’articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell’articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede. 10. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 58 e 63 del presente decreto, la responsabilità solidale di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l’autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima. 11. Ai procedimenti sanzionatori rientranti nelle attribuzioni delle autorità di vigilanza di settore, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all’articolo 145 TUB, all’articolo 195 TUF, al Titolo XVIII, Capo VII, CAP e alle relative disposizioni attuative. Le previsioni di cui all’articolo 145 TUB e le relative disposizioni attuative si applicano altresì al procedimento con cui la Banca d’Italia , nell’esercizio della potestà sanzionatoria rientrante nelle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto, provvede all’irrogazione delle sanzioni (9) nei confronti dei soggetti obbligati vigilati (10) di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f). Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell’articolo 62, commi 2 e 5, non si applicano gli articoli 6 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. (2) Le parole “e di operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f)“ sono state inserite dall’art. 4, comma 1, lett. f), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 66 95 (3) Le parole “ai revisori legali e, nell’ambito delle” sono state sostituite alle precedenti “ai revisori legali e alle” dall’art. 4, comma 1, lett. f), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (4) Le parole “responsabili degli incarichi di revisione nonchè ai titolari di” sono state sostituite alle precedenti “titolari di” dall’art. 4, comma 1, lett. f), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (5) Lettera inserita dall’art. 4, comma 1, lett. f), n. 3), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (6) Le parole “e di cui agli articoli” sono state inserite dall’art. 4, comma 1, lett. g), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (7) Le parole “all’articolo 108-bis CAP” sono state sostituite alle precedenti “all’articolo 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135” dall’art. 4, comma 1, lett. h), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (8) Periodo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. i), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (9) Le parole “, nell’esercizio della potestà sanzionatoria rientrante nelle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto, provvede all’irrogazione delle sanzioni” sono state sostituite alle precedenti “provvede all’irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 56 e 57,“ dall’art. 4, comma 1, lett. l), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (10) La parola “vigilati” è stata inserita dall’art. 4, comma 1, lett. l), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.
Stesso numero, altri codici
- Art. 65 Codice Civile: Nuovo matrimonio del coniuge
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- Articolo 65 Codice del Consumo: Decorrenze
- Articolo 65 Codice della Strada: Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte
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Il procedimento sanzionatorio come norma di chiusura del sistema
L’articolo 65 del D.Lgs. n. 231/2007, sostituito dal D.Lgs. n. 90/2017 e integrato dal D.Lgs. n. 125/2019, disciplina il procedimento sanzionatorio applicabile alle violazioni degli obblighi previsti dal decreto. La norma è di natura prevalentemente procedurale e ha la funzione di coordinare le competenze sanzionatorie tra il MEF e le autorità di vigilanza di settore, garantendo che ogni violazione sia attribuita all’autorità competente e che il procedimento si svolga con le garanzie richieste dalla L. n. 689/1981 (legge sulle sanzioni amministrative).
Competenza sanzionatoria del MEF
Il comma 1 attribuisce al MEF la competenza ad irrogare le sanzioni per violazioni degli obblighi del decreto nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore. Si tratta principalmente degli operatori non finanziari, dei professionisti e di altri soggetti obbligati che non hanno un’autorità di vigilanza specifica. Il MEF è altresì competente per: (a) le sanzioni per l’omessa segnalazione di operazione sospetta imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari e di operatori non finanziari di cui all’art. 3, comma 5, lett. f), fatta salva la competenza di Banca d'Italia e IVASS per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime imputabili all’ente; (b) le sanzioni per l’omessa SOS imputabile a revisori legali, responsabili degli incarichi di revisione e titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’ente, fatta salva la competenza della CONSOB per le violazioni gravi dell’ente; (c) le sanzioni per l’inosservanza delle disposizioni del Titolo III del decreto; (d) ogni altra sanzione non espressamente attribuita ad altra autorità (lett. c-bis, introdotta dal D.Lgs. n. 125/2019).
Procedimento ordinario e ruolo della Commissione consultiva
Il comma 2 prevede che il MEF adotti i propri decreti sanzionatori dopo aver acquisito il parere della Commissione prevista dall’art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114. Si tratta di un organo consultivo che formula pareri sui decreti sanzionatori, garantendo un controllo tecnico indipendente prima dell’adozione del provvedimento definitivo. In caso di concessione del nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria per l’utilizzo, in sede amministrativa, di informazioni o atti relativi a un procedimento penale, il termine di contestazione previsto dall’art. 14, comma 3, della L. n. 689/1981 decorre dalla data di ricezione del nulla osta, evitando che il coordinamento tra procedimento penale e procedimento amministrativo pregiudichi i termini sanzionatori.
Coordinamento tra MEF e autorità di vigilanza di settore
Il comma 3 istituisce un meccanismo di trasmissione reciproca degli atti tra il MEF e le autorità di vigilanza di settore. Quando il MEF irroga sanzioni per l’omessa SOS (lett. a) e b)), trasmette gli atti alle autorità di vigilanza di settore per le valutazioni relative all’applicabilità delle sanzioni di propria competenza (ad esempio, per le violazioni gravi dell’ente). Specularmente, le autorità di vigilanza trasmettono al MEF gli atti quando, nell’esercizio della propria potestà sanzionatoria, ravvisano la sussistenza di elementi che legittimano l’irrogazione di sanzioni da parte del MEF. Questo meccanismo di doppio binario evita la frammentazione e garantisce la risposta sanzionatoria complessiva nei confronti del medesimo comportamento illecito.
Ragionerie territoriali dello Stato e violazioni minori
Il comma 4 attribuisce alle Ragionerie territoriali dello Stato la competenza per il procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni degli artt. 44 (operatività con Paesi non cooperativi), 49 (limitazioni all’uso del contante, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12), 50 (assegni), 51 (libretti di risparmio), comma 1, e 64 del decreto. La Commissione consultiva formula, per queste violazioni, pareri di massima per categorie, utilizzati dalle Ragionerie come riferimenti per la decretazione. Il sistema garantisce uniformità nell’applicazione delle sanzioni sul territorio nazionale.
Giurisdizione e impugnazione dei decreti sanzionatori
Il comma 5 stabilisce che i decreti sanzionatori adottati ai sensi dell’art. 65 sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario. Salvo i decreti delle Ragionerie territoriali, per i quali permane la competenza del tribunale del luogo della violazione, è competente in via esclusiva il Tribunale di Roma. La scelta del foro esclusivo risponde a esigenze di uniformità interpretativa e di concentrazione del contenzioso in un unico ufficio giudiziario con specifica esperienza in materia. Le spese liquidate in favore dell’amministrazione affluiscono ai fondi destinati all’incentivazione del personale dipendente.
Pagamento in misura ridotta e limiti alla recidiva
Il comma 9 prevede l’applicabilità dell’art. 16 della L. n. 689/1981 (pagamento in misura ridotta) solo per le violazioni degli artt. 49 (commi 1, 2, 5, 6 e 7) e 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della stessa facoltà per un’altra violazione degli stessi articoli, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente la nuova violazione. Questa previsione anti-recidiva mira a scoraggiare i trasgressori abituali dall’utilizzare il pagamento ridotto come strumento sistematico di elusione delle conseguenze sanzionatorie.
Responsabilità solidale e cancellazione dagli elenchi
I commi 10 e 8 completano il quadro sanzionatorio. Il comma 10 estende la responsabilità solidale ai soggetti di cui all’art. 6 della L. n. 689/1981 per le sanzioni di cui agli artt. 58 e 63, anche quando l’autore della violazione non sia identificabile o non sia più perseguibile. Il comma 8 prevede che in caso di gravi violazioni, gli organismi di vigilanza degli operatori del credito non bancario (artt. 112-bis e 128-undecies TUB) e delle imprese assicurative (art. 108-bis CAP) attivino, su richiesta delle autorità sanzionatrici, i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 68/2021
Inammissibilità con principio enunciato
La Corte ha consolidato l'orientamento secondo cui le sanzioni amministrative di natura sostanzialmente punitiva ai sensi della CEDU - tra cui rientrano quelle antiriciclaggio - vanno assoggettate alle garanzie costituzionali in materia penale, incluso il principio di retroattività della legge più favorevole (favor rei).
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itSentenza n. 223/2018
Illegittimità costituzionale parziale
La Corte ha affermato che, in caso di depenalizzazione con passaggio da sanzione penale ad amministrativa, la presunzione di maggiore favore del nuovo regime sanzionatorio è solo relativa: nel singolo caso va verificato in concreto se il trattamento risulti effettivamente meno afflittivo per il destinatario.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itDomande frequenti
Chi irroga le sanzioni antiriciclaggio per i soggetti non vigilati da autorità di settore?
Il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), che provvede anche per le sanzioni per omessa SOS imputabile al personale di intermediari e per le violazioni del Titolo III, fatta salva la competenza delle autorità di settore per le violazioni gravi degli enti (art. 65, comma 1).
I decreti sanzionatori del MEF devono essere preceduti da un parere?
Sì. I decreti sanzionatori del MEF richiedono il parere della Commissione di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 114/2007, prima dell’adozione del provvedimento definitivo (art. 65, comma 2).
È possibile il pagamento in misura ridotta per le violazioni antiriciclaggio?
Solo per le violazioni degli artt. 49 (commi 1, 2, 5, 6 e 7) e 51 il cui importo non superi 250.000 euro. Non è consentito in caso di recidiva entro 365 giorni dalla ricezione dell’atto di contestazione precedente (art. 65, comma 9).
Davanti a quale giudice si impugna il decreto sanzionatorio del MEF?
In via esclusiva davanti al Tribunale di Roma, salvo per i decreti delle Ragionerie territoriali dello Stato, per i quali è competente il tribunale del luogo della violazione (art. 65, comma 5).
Le Ragionerie territoriali dello Stato hanno competenze sanzionatorie antiriciclaggio?
Sì. Svolgono il procedimento sanzionatorio per le violazioni degli artt. 44, 49 (commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12), 50, 51 comma 1 e 64 del D.Lgs. n. 231/2007, utilizzando come riferimento i pareri di massima formulati dalla Commissione consultiva (art. 65, comma 4).