- Disciplina la procedura per l’opposizione ai provvedimenti sanzionatori antiriciclaggio, con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) per le sanzioni di competenza del MEF.
- Il ricorso non sospende automaticamente l’efficacia del provvedimento sanzionatorio, salvo che il giudice conceda la sospensiva su istanza di parte.
- I termini per il ricorso sono quelli ordinari del processo tributario, con applicazione del D.Lgs. 546/1992.
- Prevede una fase di opposizione amministrativa obbligatoria o facoltativa a seconda dell’autorità che ha emesso il provvedimento.
- L’art. 63 si inserisce nel più ampio sistema di tutela giurisdizionale dei destinatari dei provvedimenti sanzionatori antiriciclaggio.
Art. 63 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Inosservanza delle disposizioni di cui al
In vigore dal 29/12/2007
Titolo III(1) 1. Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro. 1 bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all’articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l’entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell’importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell’articolo 67. (2) 1 ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro. (3) 2. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro. 3. La violazione del divieto di cui all’articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. 4. La violazione del divieto di cui all’articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo. 5. La violazione dell’obbligo di cui all’articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro. 6. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali. 7. Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, che riguardino importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50 per cento. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: «(Modifiche a disposizioni normative vigenti). – 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all’articolo 7, sesto comma, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: “l’esistenza dei rapporti” sono inserite le seguenti: “e l’esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo”; b) dopo le parole: “dati anagrafici dei titolari” sono inserite le seguenti: “e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi”. 2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all’articolo 7, undicesimo comma,, quarto periodo, le parole: “sia in fase di indagini preliminari” sono sostituite dalle seguenti “sia ai fini delle indagini preliminari e dell’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale”. 3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l’articolo 25- septies è inserito il seguente: “Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). – 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.“. 4. Dopo l’articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente articolo: “Art. 648-quater (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articolo 648- bis e 648-ter, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all’articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda ne- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 64 92 cessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.“. 5. All’articolo 37, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: “al comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “al sesto comma dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”. 6. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo le parole: “dalla Commissione nazionale per le società e la borsa” sono inserite le seguenti: “, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo”. 6-bis. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole: “11 membri”, sono sostituite dalle seguenti: “12 membri”. 6-ter. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole: “e dall’Ufficio italiano dei cambi” sono sostituite dalle seguenti: “dall’Unità di informazione finanziaria”, e dopo le parole: “Agenzia del Demanio” è inserito il seguente periodo: “Il Comitato è altresì integrato da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall’Agenzia delle Dogane ai fini dello svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa. 6-quater. Agli articoli 6, 7, 10 e 11 e nella rubrica dell’articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole: “Ufficio italiano dei cambi” sono sostituite dalle seguenti: “Unità di informazione finanziaria”.». In precedenza gli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater erano stati sostituiti dall’art. 27, comma 1, lett. ff), DLgs. 13.8.2010 n. 141, pubblicato in G.U. 4.9.2010 n. 207, S.O. n. 212, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, pubblicato in G.U. 2.10.2012 n. 230, in vigore dal 17.10.2012. (2) Comma inserito dall’art. 9-bis, comma 1, DL 23.10.2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2018 n. 136. Ai sensi del sucessivo comma 2, la disposizione si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. (3) Comma inserito dall’art. 18, comma 1, lett. b), DL 26.10.2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19.12.2019 n. 157.
Stesso numero, altri codici
- Art. 63 Codice Civile: Effetti della dichiarazione di morte presunta
- Articolo 63 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 63 Codice del Consumo: Foro competente
- Articolo 63 Codice della Strada: Traino veicoli
- Articolo 63 Codice di Procedura Civile: Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente
- Articolo 63 Codice di Procedura Penale: Dichiarazioni indizianti
Inquadramento sistematico e ratio dell’art. 63
L’art. 63 del D.Lgs. 231/2007 disciplina il procedimento di opposizione e ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori adottati nell’ambito del sistema antiriciclaggio. La norma si inserisce nel Capo IV del Titolo V del decreto, dedicato al regime sanzionatorio, e deve essere letta in coordinamento con gli artt. 56-62, che definiscono le fattispecie sanzionatorie, le autorità competenti all’irrogazione, il procedimento di irrogazione e i criteri di determinazione delle sanzioni.
Il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 231/2007 è strutturato su base multilivello: le diverse autorità competenti (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Banca d'Italia, CONSOB, IVASS, UIF, Autorità Antitrust per i professionisti) irrogano sanzioni nell’ambito delle proprie competenze di vigilanza. Questa struttura multi-autorità impone che il sistema di tutela giurisdizionale sia adeguatamente articolato per garantire un accesso effettivo alla giustizia ai destinatari dei provvedimenti sanzionatori, in conformità con l’art. 24 Cost. e con i principi del giusto processo (art. 6 CEDU).
La competenza della Corte di Giustizia Tributaria
Una delle specificità più rilevanti dell’art. 63 riguarda l’individuazione della Corte di Giustizia Tributaria (CGT, denominazione vigente dopo il D.Lgs. 130/2022 che ha rinominato le Commissioni Tributarie) come giudice competente per le opposizioni a determinati provvedimenti sanzionatori antiriciclaggio. Questa scelta si spiega con la tradizione italiana di attribuire alla giurisdizione tributaria non solo le controversie fiscali in senso stretto, ma anche le controversie relative a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da autorità pubbliche nelle materie economiche e finanziarie.
La competenza della CGT riguarda specificamente le sanzioni irrogate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) in applicazione del D.Lgs. 231/2007. Il MEF interviene come autorità sanzionatoria sia direttamente (per alcune categorie di violazioni) sia su proposta dell’UIF o delle autorità di vigilanza di settore. La CGT competente è quella del distretto in cui ha sede il soggetto sanzionato, con la possibilità di appello davanti alla CGT di secondo grado e successivo ricorso per cassazione davanti alla Suprema Corte.
Per le sanzioni irrogate dalle autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS), il giudice competente per l’opposizione è invece il Tribunale ordinario in composizione collegiale (ai sensi dell’art. 145 del D.Lgs. 385/1993 per Banca d'Italia, e degli artt. 195 e seguenti del D.Lgs. 58/1998 per CONSOB), non la CGT. Questa distinzione è fondamentale per la corretta individuazione del forum competente.
Procedura di opposizione: fasi e termini
Il procedimento di opposizione si articola in fasi distinte, a seconda dell’autorità che ha emesso il provvedimento.
Per i provvedimenti del MEF, il soggetto destinatario può presentare opposizione entro il termine ordinario previsto dal processo tributario (D.Lgs. 546/1992), che è di 60 giorni dalla notifica del provvedimento. L’opposizione si propone con ricorso alla CGT competente per territorio, nel rispetto dei requisiti formali del ricorso tributario (indicazione del ricorrente, del provvedimento impugnato, dei motivi di ricorso, della domanda). Il ricorso deve essere notificato all’autorità che ha emesso il provvedimento e depositato nella segreteria della CGT. Non è previsto il contributo unificato tributario ordinario, ma si applicano le norme sulle spese processuali del processo tributario.
Per i provvedimenti delle autorità di vigilanza di settore, la procedura di opposizione segue invece le regole del rito ordinario civile in composizione collegiale. Il termine per l’opposizione è di 30 giorni dalla notifica del provvedimento (ai sensi dell’art. 195 TUF e dell’art. 145 TUB). L’opposizione si propone con ricorso al Tribunale, che decide in camera di consiglio. Contro la decisione del Tribunale è ammesso reclamo alla Corte d'Appello e successivo ricorso per cassazione.
Sospensiva del provvedimento durante il giudizio
Un aspetto operativamente critico riguarda l’efficacia del provvedimento sanzionatorio durante il giudizio di opposizione. In linea di principio, il ricorso non sospende automaticamente l’efficacia del provvedimento, che rimane esecutivo durante il processo. Il soggetto sanzionato può tuttavia chiedere al giudice la sospensiva, ovvero la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento fino alla definizione del giudizio.
La CGT o il Tribunale possono concedere la sospensiva quando ricorrono i presupposti del fumus boni iuris (apparenza del buon diritto, ovvero la fondatezza non manifestamente infondata dei motivi di opposizione) e del periculum in mora (danno grave e irreparabile che il soggetto subirebbe dall’esecuzione immediata del provvedimento prima della decisione nel merito). Per le sanzioni di importo elevato, il periculum in mora è spesso ravvisabile nella difficoltà di recuperare le somme versate nel caso di accoglimento dell’opposizione. In caso di accoglimento del ricorso, le somme eventualmente pagate vengono restituite con interessi legali.
Motivi di opposizione
Il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio può dedurre diversi ordini di motivi a fondamento dell’opposizione.
I motivi di natura procedurale riguardano: la violazione del contraddittorio nel procedimento amministrativo (il soggetto deve avere avuto la possibilità di presentare le proprie deduzioni prima dell’adozione del provvedimento sanzionatorio); il difetto di motivazione del provvedimento; il mancato rispetto dei termini del procedimento; l’incompetenza dell’autorità che ha irrogato la sanzione.
I motivi di natura sostanziale possono includere: l’insussistenza della violazione (il comportamento addebitato non integra la fattispecie sanzionata); l’erronea qualificazione della condotta; l’errore nella determinazione dell’importo della sanzione (mancata applicazione dei criteri di proporzionalità); la prescrizione dell’illecito; cause di esclusione della responsabilità (forza maggiore, caso fortuito, buona fede scusabile).
Nel processo tributario davanti alla CGT, è possibile produrre documenti, richiedere l’acquisizione di prove, e nell’apposita sede chiedere la testimonianza scritta. Il giudice decide nel merito dopo aver valutato tutte le prove prodotte dalle parti.
Profilo pratico per i soggetti obbligati
Per commercialisti, banche, intermediari finanziari e altri soggetti obbligati che ricevono un provvedimento sanzionatorio antiriciclaggio, l’art. 63 impone una reazione tempestiva. I passi operativi da seguire sono: verificare immediatamente l’autorità che ha emesso il provvedimento (MEF o autorità di vigilanza di settore) per determinare il forum competente e i termini applicabili; consultare un professionista legale specializzato in diritto bancario, finanziario e tributario per la valutazione dei motivi di opposizione; verificare se i presupposti per la sospensiva sono integrati e valutare l’opportunità di richiederla; predisporre il fascicolo documentale a supporto dell’opposizione, comprensivo di tutta la documentazione relativa alle procedure interne di compliance, alle formazioni ricevute dal personale e alle misure adottate per prevenire la violazione. Una documentazione lacunosa o disorganizzata nella fase di opposizione può compromettere il successo del ricorso anche in presenza di buone ragioni di merito.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare MEF Dipartimento del Tesoro prot. DT 56499 del 17 giugno 2022
Agenzia delle Entrate
Istruzioni operative aggiornate sul procedimento sanzionatorio del Titolo V D.Lgs. 231/2007 a oltre cinque anni dalla circolare DT 54071/2017. Definisce tre sub-intervalli edittali (30.000-120.000; 120.000-210.000; 210.000-300.000) per la fattispecie qualificata e individua i criteri (carattere grave, ripetuto, plurimo, sistematico) per la determinazione concreta della sanzione amministrativa.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itDomande frequenti
Chi è il giudice competente per le opposizioni ai provvedimenti sanzionatori antiriciclaggio?
Dipende dall’autorità che ha emesso il provvedimento. Per le sanzioni irrogate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) è competente la Corte di Giustizia Tributaria (CGT) ai sensi del D.Lgs. 546/1992. Per le sanzioni irrogate da Banca d'Italia, CONSOB e IVASS è competente il Tribunale ordinario in composizione collegiale, con un regime procedurale diverso.
Entro quanto tempo va presentata l’opposizione al provvedimento sanzionatorio?
I termini variano in base all’autorità sanzionatoria. Per i provvedimenti del MEF (con ricorso alla CGT) il termine è di 60 giorni dalla notifica, ai sensi del D.Lgs. 546/1992. Per i provvedimenti di Banca d'Italia e CONSOB (con ricorso al Tribunale ordinario) il termine è di 30 giorni dalla notifica, ai sensi degli artt. 145 TUB e 195 TUF.
Il ricorso sospende l’efficacia del provvedimento sanzionatorio?
No automaticamente. Il provvedimento rimane esecutivo durante il giudizio. Il soggetto sanzionato può chiedere al giudice la sospensiva cautelare, che viene concessa quando ricorrono il fumus boni iuris (fondatezza non manifestamente infondata del ricorso) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile dall’esecuzione immediata). In caso di accoglimento del ricorso le somme versate vengono restituite con interessi legali.
Quali motivi possono essere dedotti nell’opposizione?
Motivi procedurali: violazione del contraddittorio, difetto di motivazione, incompetenza dell’autorità, mancato rispetto dei termini. Motivi sostanziali: insussistenza della violazione, erronea qualificazione della condotta, errore nella determinazione dell’importo, mancata applicazione dei criteri di proporzionalità, prescrizione, cause di esclusione della responsabilità (forza maggiore, buona fede scusabile).
Cosa deve fare un soggetto obbligato che riceve un provvedimento sanzionatorio antiriciclaggio?
Deve agire tempestivamente: verificare l’autorità che ha emesso il provvedimento per individuare il forum competente e i termini applicabili; consultare un professionista legale specializzato; valutare i presupposti per la sospensiva; raccogliere tutta la documentazione relativa alle procedure interne di compliance, alle formazioni del personale e alle misure di prevenzione adottate. La documentazione organizzata è fondamentale per il successo dell’opposizione.